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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1042 |
a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli
b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.
In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2005:
Procedure ufficialmente aperte | 247 |
di cui: | |
per violazione del diritto comunitario | 190 |
per mancata trasposizione delle direttive | 57 |
Classificazione per livello | |
I) violazione del diritto comunitario | |
Ex articolo 226 | |
messa in mora | 63 |
messa in mora complementare | 13 |
parere motivato | 66 |
parere motivato complementare | 6 |
ricorso | 25 |
sentenza di inadempimento | 3 |
Ex articolo 228 | |
messa in mora | 8 |
messa in mora complementare | 1 |
parere motivato | 4 |
ricorso | 1 |
II) mancata trasposizione di direttive | |
Ex articolo 226 | |
messa in mora | 24 |
parere motivato | 29 |
ricorso | 2 |
Ex articolo 228 | |
messa in mora | 2 |
Classificazione per settori | |
Tutela dell'ambiente | 83 |
Attività produttive | 12 |
Trasporti e comunicazioni | 35 |
Cultura | 3 |
Economia e finanze | 33 |
Giustizia | 6 |
Affari interni | 7 |
Difesa | 1 |
Istruzione | 5 |
Agricoltura | 11 |
Sanità | 32 |
Lavoro | 14 |
Altro | 5 |
Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:
2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/19/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle
2004/116/CE della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii;
2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;
2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari;
2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE;
2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;
2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;
2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;
2005/25/CE della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi;
2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;
2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari;
2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore;
2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;
2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore;
2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI;
2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
2005/46/CE della Commissione, dell'8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz;
2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;
2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici;
2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive;
2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva;
2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB;
2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive;
2005/59/CE della Commissione, del 26 ottobre 2005, che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene);
2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali;
2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici);
2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;
2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram;
2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite;
2005/76/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate;
2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI;
2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;
2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;
2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore;
2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente
2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;
2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio;
2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.
Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 25 gennaio di ciascun anno.
Alla predetta data, risultavano pervenuti i dati relativi alle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, come di seguito riportato, mentre la regione Piemonte (con nota del 26 gennaio 2006) e la regione Toscana (con nota del 13 gennaio 2006) hanno comunicato che, nell'anno 2005, non hanno dato diretta attuazione a direttive comunitarie.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. | Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11. |
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. | Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11. |
2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. | Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 |
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. | Legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, articolo 24. |
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.articolo 16. | Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, articolo 16. |
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. | Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articoli 2 e 3. |
96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente. | Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3. |
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. | Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3. |
92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6. |
79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. | Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6. |
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. | Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, articolo 4. |
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. | Legge regionale 3 agosto 2005, n. 13, e legge regionale 3 agosto 2005, n. 14. |
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. | Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 5. |
79/409/CE del Consilgio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. | Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13. |
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. | Decreto del Presidente della provincia 26 settembre 2005, n. 45. |
Direttive 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 e 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di appalti pubblici. | Decreto del Presidente della provincia 8 agosto 2005, n. 36, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto 5 luglio 2001, n. 41. |
Direttive 92/50/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE e 98/4/CE, in materia di appalti pubblici. | Decreto del Presidente della provincia 20 aprile 2005, n. 16, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici. |
Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. | Decreto del Presidente della provincia 9 febbraio 2005, n. 4, recante modifica del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63, sulla valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea. |
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. | Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 29, comma 2. |
Sul disegno di legge si è pronunciata la Conferenza Stato-regioni, in sessione comunitaria, il cui parere è riprodotto al termine della presente relazione.
Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo complessivo, per tutte le direttive oggetto di delega nella legge comunitaria, di 50 milioni di euro. La legge finanziaria annuale predispone puntualmente idonei stanziamenti a favore del fondo in questione.
Più in particolare, sull'articolato, si precisa che:
nell'articolo 13, il riferimento alla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, abrogato dall'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, trova fondamento nella mancata attivazione delle convenzioni previste dall'articolo 3 dello stesso regolamento, dalla cui efficacia l'articolo 39, comma 3, del regolamento stesso fa dipendere la cessazione della stessa Commissione;
le attività previste dall'articolo 17 vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2006.
B) Analisi del quadro normativo.
Il disegno di legge comunitaria 2006 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il comma 7 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
Di particolare rilievo l'articolo 6, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato C, con regolamenti (di delegificazione) da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il disegno di legge comunitaria 2006 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo princìpi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.
L'articolo 7 è volto a facilitare alle regioni e alle province autonome l'esercizio della loro competenza legislativa concorrente nel recepimento di atti comunitari, individuando i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare.
Altri articoli intervengono a modificare normative già emanate per l'attuazione di direttive comunitarie, perfezionando un processo di adeguamento già da tempo positivamente avviato. Ad esempio, l'articolo 10 reca, in materia di acquisizione del titolo di odontoiatra, una norma transitoria la cui opportunità è stata evidenziata anche in sede comunitaria.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento autorizza il Governo ad emanare nuove norme regolamentari (articolo 1, comma 6; articolo 6) ed a modificare un regolamento in vigore (articolo 14). Va notato che non solo il provvedimento non comporta la trasposizione a livello normativo primario di norme regolamentari, ma che anzi esso, al contrario, potrà comportare in futuro l'abbassamento di livello di disposizioni, dal rango legislativo a quello regolamentare. Infatti le direttive comunitarie di cui all'allegato C saranno attuate, ai sensi dell'articolo 6, con i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con l'emanazione di tali regolamenti sarà quindi possibile abrogare o modificare norme di legge che fossero in contrasto con le direttive comunitarie.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi nel corso della XV legislatura.
A) Destinatari dell'intervento.
Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A, B e C, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli di normazione diretta inseriti nel capo III del disegno di legge. Destinatari delle disposizioni di cui al capo II sono le regioni e le province autonome.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.
C) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo o di regolamento potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenza scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie
3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa
b) il comma 10 è abrogato.
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima
3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.
4. L'articolo 4 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è abrogato.
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
«3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;
b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Allegato C
(Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
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