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PDL 203

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 203



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n 2, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata.
      Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell'intesa tra Governo e consiglio regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa, per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L'introduzione dell'intesa, disposta dalla presente proposta di legge costituzionale, riguarda all'articolo 1 la Sicilia, all'articolo 2 la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'articolo 3 la Sardegna, all'articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, infine, all'articolo 5, il Friuli Venezia Giulia.
      Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un'ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all'accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso
 

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della Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, depositata presso l'ONU e consegnata alla Repubblica d'Austria, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.
      Con la modifica proposta viene rafforzato il potere di autogoverno locale, condizionando l'approvazione di ogni modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro tre mesi dalla trasmissione del testo della modifica approvato dal Parlamento in prima deliberazione, possono esprimere il loro dissenso. Il diniego alla proposta di intesa deve essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea legislativa della regione o provincia autonoma interessata.
      La necessità dell'approvazione della presente iniziativa legislativa è inoltre motivata dalla introduzione dell'intesa tra Stato e regioni ordinarie (nel caso dell'attribuzione a queste ultime di ulteriori forme e condizioni di autonomia) nel nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
      Inoltre la modifica proposta indurrebbe le regioni e le province autonome ad intraprendere iniziative di modifica degli statuti attualmente inibite dal rischio dello stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.
      La presente proposta di legge costituzionale sostituisce il parere attualmente previsto dagli statuti, introdotto con la riforma costituzionale del 2001, con lo strumento rafforzato dell'intesa. Esso è previsto dal testo della legge costituzionale approvata definitivamente il 16 novembre 2005, ma non ancora promulgata in vista del referendum di cui all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. La riforma costituzionale nota come «devolution», infatti, prevede all'articolo 38 lo strumento dell'intesa tra autonomia speciale e Stato quando si tratta di modificare lo statuto. Si inserisce la possibilità del diniego all'intesa, espresso da due terzi dei componenti del consiglio regionale o provinciale. L'articolo in questione, introdotto con un emendamento governativo al Senato della Repubblica, è stato modificato alla Camera dei deputati e in seguito approvato quasi all'unanimità.
      La presente proposta di legge costituzionale prevede lo stesso quorum deliberativo disposto dall'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata. In caso di esito negativo del referendum confermativo previsto fra qualche mese, i presentatori si riservano di presentare delle modifiche volte ad abbassare la maggioranza richiesta per il veto, poiché si considera troppo onerosa la maggioranza dei due terzi. Si ritiene più ragionevole prevedere che l'intesa possa essere negata anche dalla maggioranza assoluta dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata. In tal modo l'integrità dell'autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che interessano la propria sfera d'interessi risulteranno adeguatamente tutelati.
      L'articolo 38 della riforma costituzionale non ancora promulgata prevede una modifica all'articolo 116 della Costituzione. Dal punto di vista legislativo è più corretto intervenire sulle disposizioni che specificamente regolano le singole autonomie speciali, per cui la presente proposta di legge costituzionale prevede interventi precisi sugli articoli di ciascuno dei cinque statuti speciali che riguardano il procedimento di revisione dello statuto.
      Pertanto si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica allo Statuto della Regione siciliana).

      1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

 

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Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

      2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale

 

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o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 5.
(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».


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