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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 17-39-51-397-472-A |
1) Le proposte di legge esaminate dalla Commissione.
La VIII Commissione ha svolto l'esame abbinato di cinque proposte di legge, aventi tutte come finalità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con l'eccezione della proposta di legge n. 472, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti limitata esclusivamente alla regione Campania. Si tratta di provvedimenti con cui i gruppi proponenti - facenti parte di quasi tutti gli schieramenti politici - hanno inteso rinnovare le esperienze positive realizzate nelle precedenti legislature. Come è noto, una Commissione bicamerale su tali tematiche ha operato già dalla XIII legislatura, mentre nella XII legislatura era stata istituita, dalla sola Camera dei deputati, una Commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con deliberazione dell'Assemblea del 20 giugno 1995. In particolare, nella XIV legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge 31 ottobre 2001, n. 399. Essa, in continuità con la precedente legge istitutiva (legge 10 aprile 1997, n. 97), aveva attribuito alla Commissione di inchiesta il compito di svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata - e, quindi, di individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni -, nonché di verificare l'attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, in particolare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento. Rispetto alla precedente legge istitutiva, la legge del 2001 prevedeva, inoltre, la possibilità per la Commissione di inchiesta di sollecitare il recepimento di disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
Tra le proposte di legge che nella corrente legislatura sono giunte all'esame della VIII Commissione, le sole proposte di legge n. 17 e n. 397 riproducono pressoché integralmente il testo dell'ultima legge istitutiva della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Altre due proposte, infatti, estendono la portata dell'inchiesta all'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne sia superficiali sia sotterranee (proposta di legge n. 51), ovvero stabiliscono che la Commissione concluda i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione (proposta di legge n. 39), al contrario delle altre proposte di legge, che prevedono che la durata coincida con quella della legislatura.
Per tali motivi la VIII Commissione ha convenuto, su proposta del relatore, di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, la proposta di legge n. 17, anche alla luce della maggiore aderenza alla precedente legge istitutiva e
2) Istruttoria legislativa svolta.
L'attività istruttoria svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sintetica e si è concentrata in poche sedute, anche in ragione dei margini temporali piuttosto ristretti dettati dalla sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea. Come rilevato in precedenza, la VIII Commissione, al termine dell'esame preliminare, pur avendo affrontato nel merito il contenuto di tutte le proposte di legge presentate, ha deliberato di assumere come testo base il testo della proposta di legge n. 17. L'esame degli emendamenti in sede referente, peraltro, ha portato all'approvazione di alcune modifiche al testo adottato come testo base, sulla cui opportunità ha convenuto, nella sostanza, l'intera Commissione. Tali modifiche sono state ritenute significative dai componenti della Commissione, poiché consentirebbero di apportare un contributo migliorativo al testo della proposta di legge originaria, non soltanto in termini di chiarezza, ma anche sotto il profilo della completezza delle attribuzioni della istituenda Commissione di inchiesta. Le modifiche introdotte dalla VIII Commissione, infatti, riguardano - per un verso - l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del budget per il funzionamento della Commissione di inchiesta, indicando uno specifico tetto di spesa, e - per altro verso - l'opportunità di garantire la tutela dei terzi nei procedimenti e negli atti posti in essere dalla Commissione, soprattutto quando essa interviene sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti: a tale ultimo fine, sono state previste procedure aggravate per l'adozione delle relative determinazioni parlamentari.
3) I pareri espressi.
Per quanto concerne i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni. È stato, inoltre, acquisito il parere favorevole della V Commissione, richiesto ai sensi dell'articolo 73,
Franco STRADELLA, Relatore.
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 17, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto favorevolmente delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis in materia di adozione di deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, nonché della introduzione, all'articolo 6, comma 6, di un tetto massimo alle spese per il funzionamento della Commissione e rilevato come tali disposizioni risultino in armonia con analoghe previsioni introdotte da questa Commissione nel testo unificato delle proposte di legge in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, da essa adottato quale testo base;
rilevato, tuttavia, che sussiste un diseallineamento tra il quorum previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, della proposta di legge in esame per l'adozione, in casi di necessità e di urgenza, da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, e il corrispondente quorum previsto per le stesse deliberazioni nel testo base adottato da questa Commissione in ordine alla istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, e ritenuto opportuno che in materia siano adottate norme di identico tenore;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «tre quarti», con le seguenti: «quattro quinti»;
b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di specificare le modalità di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.
La II Commissione,
esaminata la proposta di legge in oggetto;
ravvisata la necessità di richiamare all'articolo 3, comma 1, anche l'articolo 384-bis del codice penale, relativo alla fattispecie del collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero;
condivisa l'opportunità di una più efficace tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti attraverso la previsione di una procedura aggravata, così come previsto all'articolo 3-bis;
condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;
rilevato che, al comma 2 dell'articolo 3-bis, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida della Commissione, entro le quarantotto ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione di inchiesta, sia pure interno ad essa;
ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria;
ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisca che la deliberazione dell'ufficio di presidenza sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole: «articoli da 366 a 384 del codice penale» con le parole: «articoli da 366 a 384-bis del codice penale»;
b) all'articolo 3-bis, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionale garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.
La V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;
rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese;
esprime
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di: |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. |
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. | 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, due vicepresidenti e due segretari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale. |
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti
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| incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
| 2. In caso di necessità e di urgenza, le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione, e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al medesimo comma 1, entro le quarantotto ore successive.
| 1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
| 1. Identico. 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
| 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
| 3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
| 3. Identico.
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| 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
| 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
| 2. Identico.
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| 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
| 1. Identico. 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
| 2. Identico.
| 3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
| 3. Identico.
| 4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
| 4. Identico.
| 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
| 5. Identico.
| Pag. 13 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
| 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2006 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. | |
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