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PDL 1005-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1005-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi

Presentato l'8 giugno 2006

(Relatore: FINCATO)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) sul disegno di legge n. 1005.
La VI Commissione permanente (Finanze), il 14 giugno 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 1005.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1005 e rilevato che:

                esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, intervenendo su differenti ambiti normativi (rispettivamente in materia di sanzioni tributarie, all'articolo 1, e in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi, all'articolo 2) con disposizioni la cui finalità è tuttavia, in senso ampio, riferibile alla medesima materia delle entrate dei soggetti pubblici;

                determina una sostanziale proroga di effetti giuridici prodotti da preesistenti disposizioni di carattere temporaneo e i cui termini di efficacia erano già scaduti: in particolare, l'articolo 1 estende al periodo d'imposta in corso quanto era già stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 106 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005, che faceva però riferimento ai precedenti periodi d'imposta; l'articolo 2, invece, differisce un termine originariamente previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (e fissato al 30 giugno 2004), successivamente prorogato per ben quattro volte - anche a mezzo del decreto-legge 2 novembre 2005, n. 223, decaduto - l'ultima delle quali con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 2, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), riferita peraltro esclusivamente al primo articolo del testo;

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2 - ove si proroga il termine di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge n. 115 del 2005 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella

 

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della norma che pone la disciplina sostanziale (ovvero l'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), atteso che il citato articolo 14-quinquies si limita ad operare una proroga, nonché una surrettizia integrazione, proprio dell'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1005, di conversione del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi;

            ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento,

            preso atto dei chiarimenti del Governo per cui, nell'esercizio finanziario 2005, non sono stati scontati effetti di gettito in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e che il differimento al 30 settembre 2006 del termine per l'adozione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, non pregiudica l'effettiva riscossione degli importi iscritti nelle previsioni di gettito per l'anno 2006;

esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato in sede consultiva, il disegno di legge n. 1005, di conversione del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi;

            ritenuto opportuno segnalare l'esigenza che si possa effettivamente giungere all'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni, evitando così di procedere a ulteriori e inopportune proroghe;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1005, di conversione del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi;

            rilevato che l'articolo 1 contiene disposizioni volte ad assicurare la regolarità dei versamenti riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive, in attesa della definitiva pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla compatibilità comunitaria del tributo;

            considerati gli evidenti effetti negativi sul gettito che deriverebbero dal ritardo o dal mancato pagamento dell'IRAP, e valutato, quindi, positivamente il provvedimento d'urgenza in esame;

            ritenuto che, in futuro, prolungandosi i tempi di definizione del giudizio comunitario, l'esclusione dell'applicabilità delle misure previste dall'ordinamento tributario a favore del contribuente in caso di mancato o errato versamento potrebbe costituire una limitazione eccessiva di importanti facoltà che l'ordinamento tributario riconosce ai contribuenti;

            valutato positivamente l'articolo 2 del provvedimento in esame, che differisce al 30 settembre 2006 il termine per l'adeguamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, stabilito dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 269 del 2003, e successive modificazioni;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione se, in futuro, protraendosi la situazione di incertezza sul giudizio di compatibilità comunitaria dell'IRAP, non sia opportuno individuare un diverso sistema di garanzia dei versamenti che non si traduca in una limitazione di talune facoltà di carattere generale che l'ordinamento riconosce a tutti i contribuenti;

        b) valuti la Commissione l'opportunità di differire il termine del 30 settembre 2006, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, al 31 dicembre;

        c) valuti la Commissione l'opportunità di individuare strumenti di riduzione fiscale per le imprese che investono nel settore turistico, in particolare nel senso dell'innovazione dell'offerta e con ricadute sui livelli occupazionali.


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