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PDL 88

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 88


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Riforma della disciplina della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I cambiamenti del quadro delle relazioni internazionali, le crisi del Vicino Oriente e il crescente impegno del nostro Paese, nell'ambito degli accordi europei, per il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento della pace e di sviluppo economico e sociale nei Paesi meno favoriti, ripropongono con forza la necessità di una profonda revisione della legge che attualmente regola l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); non è, infatti, possibile per un Paese come l'Italia - grande potenza industriale e animatrice dei più importanti consessi internazionali - non fare della cooperazione con i Paesi meno favoriti un impegno e un'opportunità.
      All'indubbio ruolo strategico rivestito dalle attività di cooperazione nell'ambito della politica estera dell'Italia deve, infatti, corrispondere uno strumento normativo in grado di consentire una interpretazione efficace ed efficiente di tale ruolo, con la riaffermazione in primo luogo dei relativi princìpi etici ispiratori.
      La crisi della cooperazione italiana, progressivamente aggravatasi negli ultimi anni, pur inquadrabile nella analoga crisi di ben più ampie proporzioni registrata a livello mondiale, innescata dall'attuale fase di recessione dell'economia globalizzata, ha assunto tuttavia peculiarità tali da indurre in larga parte dell'opinione pubblica serie riserve sulla opportunità di continuare a destinare ad essa fondi del bilancio statale.
      Appare urgente, pertanto, da parte del Parlamento operare una vasta e articolata azione di sostegno al principio che ogni Nazione, intenzionata ad affacciarsi con forza e dignità sulla scena internazionale, non può sottrarsi all'obbligo di sostenere la promozione della pace, la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche nonché il primato della solidarietà e della giustizia in
 

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favore delle popolazioni più deboli e meno favorite.
      La legge n. 49 del 1987 che tuttora regola lo svolgimento dell'APS italiano e - più in particolare - la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, oltre ad essere parzialmente superata in quanto concepita in un quadro di riferimento politico e internazionale profondamente mutato negli ultimi anni, è stata anche in larga misura disattesa e non regolamentata con proprietà, al punto da generare aree di incertezza applicativa, prime responsabili - tra l'altro - delle deviazioni largamente evidenziate nelle sedi parlamentari.
      Gli emendamenti e gli altri provvedimenti intervenuti successivamente sul testo della legge n. 49 del 1987, hanno purtroppo contribuito definitivamente a confondere l'impianto legislativo che pur regolamenta una materia delicata e importante come l'APS.
      Per queste ragioni, è indispensabile che il Parlamento ponga mano a una significativa riforma dell'attuale disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, perseguendo al contempo il difficile equilibrio fra due fondamentali categorie di bisogni che inducono le società maggiormente dotate di risorse, da un lato, a trasferire parte della propria ricchezza verso le società più svantaggiate obbedendo all'imperativo morale dell'aiuto al più debole; e, dall'altro, a modulare tale spinta - fino ad azzerarla - in relazione alle proprie necessità di sicurezza interna e di mantenimento del livello di benessere raggiunto.
      La proposta di legge che si presenta risponde alle necessità richiamate, peraltro con un impianto di contenuti assai innovativi, frutto anche della larga consultazione e partecipazione di rappresentanti degli operatori della cooperazione allo sviluppo, delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione internazionale senza fini di lucro, di studiosi e di esperti del settore.
      Il presente testo riafferma innanzitutto i princìpi etici cui deve ispirarsi la cooperazione internazionale, sancendone al contempo l'integrazione nella politica estera dell'Italia; esso pone, cioè, al centro dell'attività di solidarietà il soddisfacimento dei bisogni primari dei Paesi in via di sviluppo e in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare e la lotta contro la povertà e lo sfruttamento dei più deboli.
      Per le risorse economiche destinate all'APS, viene altresì definito l'obiettivo tendenziale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, al fine di mantenere l'Italia in linea con i parametri convenuti internazionalmente e, più in particolare, a livello comunitario; un primo carattere chiaramente innovativo della proposta di legge risiede nella affermazione che, seppure facente parte di essa, in alcun modo la cooperazione italiana è condizionata dalla politica estera del Paese né dalle sue necessità di espansione commerciale (articolo 1).
      A tale proposito, è necessario richiamare - con grande chiarezza - l'insufficienza dell'attuale impianto legislativo a sostegno degli interessi commerciali dell'Italia, che richiede un'urgente opera di revisione e di aggiornamento da parte del Parlamento, affinché la nostra imprenditoria, esclusa opportunamente dai benefìci della presente proposta di legge, non si trovi tuttavia in condizioni di più accentuato disagio nella competizione internazionale.
      L'indispensabile efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, poi, è supportata dalla netta separazione tra il momento di indirizzo politico e di controllo da quello proprio della fase attuativa; il primo, infatti, è demandato al Governo che - su proposta del Ministro degli affari esteri - assume annualmente la diretta responsabilità dell'ammontare degli stanziamenti e della loro ripartizione tra canali e strumenti; della scelta delle aree prioritarie e dei settori e dei temi ai quali dedicare prevalenza di interventi nonché del sostegno da dare ad azioni dettate da emergenze o da calamità naturali (articolo 4).
      Inoltre, il compito di verificare, controllare e formulare indirizzi al Governo è affidato alle Commissioni affari esteri delle due Camere e ad una istituenda
 

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Commissione parlamentare permanente di vigilanza: è dunque al Parlamento che spettano, come è logico, il compito e la responsabilità della massima valutazione degli indirizzi dati e dei risultati ottenuti annualmente dal Paese con l'APS (articolo 5).
      Viene così chiaramente delineato l'insieme di poteri e di responsabilità in un delicato settore dell'attività pubblica con forte impatto internazionale: il controllo e la verifica sono, infatti, affidati al livello più alto delle nostre istituzioni (il Parlamento); l'indirizzo operativo è marcato dalle decisioni dell'Esecutivo che garantisce, in tale modo, la piena coerenza delle azioni di cooperazione internazionale con quelle più generali di politica estera e - infine - il momento attuativo è affidato ad uno specifico, nuovo organismo (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita ai sensi dell'articolo 9).
      Esso, affiancato dalle competenze della Cassa depositi e prestiti Spa (articolo 20) nel settore economico-finanziario, deve garantire - insieme al puntuale rispetto degli indirizzi formulati dal Governo - i risultati programmati con l'APS, con un elevato standard tecnico e la più puntuale trasparenza degli atti posti in essere; all'Agenzia è dunque affidato il compito unitario di promuovere e di coordinare gli interventi di cooperazione internazionale, curandone l'attuazione sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale.
      L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico; essa è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e opera secondo criteri di efficienza e di economicità (articolo 9). La scelta di un unico soggetto per la promozione e l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo risponde prioritariamente a criteri di efficienza, economicità e responsabilità propri di una struttura al passo con la complessità proposta dai problemi di solidarietà internazionale. L'ipotesi di una molteplicità di strutture dedicate a questo settore non sembra garantire a sufficienza - tra l'altro - la definizione integrata dei programmi e delle iniziative che devono coinvolgere nel modo più esteso possibile anche i Paesi beneficiari. In più, la gestione unitaria permette di affrontare la pianificazione degli interventi evitando competizioni tra diversi organismi pubblici e privilegiando - nel rispetto prioritario del buon esito dell'iniziativa - la scelta dello strumento di finanziamento più idoneo, a valle di una realistica ricognizione delle strutture locali e con l'accordo dei Paesi beneficiari.
      L'unicità della responsabilità e del coordinamento dei programmi e delle iniziative è solo uno dei due capisaldi necessari a garantire il successo dell'azione di cooperazione internazionale: l'altro è rappresentato dalla certezza dei finanziamenti e dalla loro pronta disponibilità.
      Proprio per questo fine è introdotto l'istituto del Fondo unico per l'APS, definito su base triennale con stanziamenti annuali. Alimentato dagli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, dai conferimenti provenienti da organismi internazionali e da Paesi terzi, da risorse eventualmente messe a disposizione da enti locali (regioni, province, comuni, eccetera) e in generale da qualunque ulteriore apporto come lasciti, donazioni e liberalità, esso è istituito presso il Mediocredito centrale ed è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia (articolo 6).
      Il meccanismo di copertura finanziaria introdotto nella proposta di legge, svincolato dalle attuali rigidezze dei capitoli di bilancio, consente un più flessibile uso delle risorse a disposizione degli indirizzi politici, sensibili agli eventi internazionali, e una programmazione attenta ai bisogni e alle finalità della cooperazione allo sviluppo.
      Il recupero delle risorse già allocate e non utilizzate dalla legge n. 49 del 1987, permette l'avvio immediato della nuova disciplina e la cadenza triennale - con aggiornamenti annuali - degli stanziamenti provenienti dalla legge finanziaria consentono di avviare iniziative pluriennali, assai frequenti nel settore della cooperazione, con la certezza di non dovere inseguire con provvedimenti speciali la copertura di obblighi contratti a livello internazionale.
 

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      Nel Fondo unico per l'APS non confluiscono le risorse destinate alla copertura dei contributi obbligatori verso gli organismi internazionali nonché alla partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo che, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate alla gestione politica del Ministero degli affari esteri. Si completa in tale modo il ruolo di responsabilità complessiva dell'APS affidato al Ministero degli affari esteri la cui direzione competente è la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 7).
      A sostegno dell'azione dell'Agenzia nei settori della formazione e della ricerca è prevista l'istituzione di uno specifico comitato consultivo la cui operatività è sostanzialmente orientata alla definizione delle linee guida della attività di cooperazione e al sostegno tecnico scientifico delle iniziative e dei programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca (articolo 14).
      All'Agenzia è, infatti, affidato il delicato compito della formazione; in una moderna visione della cooperazione non è possibile diversificare il momento della formazione e della ricerca da quello più propriamente operativo: sarà compito precipuo di questo organismo coinvolgere il vasto patrimonio di istituzioni e di strutture, esistenti nel nostro Paese, ad elevata competenza nel settore della cooperazione internazionale.
      Una particolare attenzione è rivolta al vasto movimento del volontariato che costituisce in Italia strumento collaudato ed efficace quanto nei più avanzati Paesi europei: l'utilizzazione di tale risorsa per fini di solidarietà internazionale richiede, tuttavia, una precisa normativa di legge che consenta non solo certezza agli operatori, ma possibilità di integrazione dell'intervento italiano con gli analoghi originati in altri Paesi, con particolare riferimento a quelli europei.
      Nella proposta di legge sono, infatti, prima di tutto, definite la figura del volontario e la modalità di assegnazione ad esso di un contratto per un intervento di cooperazione internazionale; all'Agenzia spetta, quindi, il compito di fissare i limiti economici del rapporto e di mantenere la registrazione dell'attribuzione della qualifica di volontario ad ogni operatore che ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta. Sono, altresì, definiti i trattamenti assicurativi e previdenziali così come gli obblighi posti in capo all'organizzazione da cui dipende l'operatore, relativi soprattutto al mantenimento del posto di lavoro e alla valutazione dell'attività svolta ai fini della carriera negli organismi pubblici (articolo 24).
      Il ruolo delle organizzazioni non governative assume nella proposta di legge un'importanza centrale: da un lato come soggetti tradizionalmente utilizzatori dei volontari e, dall'altro, come promotori di attività di cooperazione internazionale e beneficiari di sostegno economico nell'ambito dell'APS italiano. L'Agenzia è tenuta al mantenimento di un registro delle organizzazioni non governative in base al quale sono individuati i soggetti titolati a ricevere sia cofinanziamenti, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi stimati, sia ad accedere - con le condizioni previste per i crediti d'aiuto - ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo per la concessione di microcrediti fiduciari nei Paesi in via di sviluppo (articolo 23).
      È previsto, infine, lo sviluppo della cooperazione decentrata ovvero dell'attività di solidarietà internazionale cui le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono devolvere risorse umane ed economiche proprie. Tali soggetti possono, altresì, accedere a finanziamenti previsti nel Fondo unico per l'APS sempreché le loro iniziative siano comprese nei programmi-Paese che l'Agenzia predispone (articolo 28).
      Sono identificati i meccanismi che consentono la transizione dalla previgente normativa a quella contenuta nella presente proposta di legge nonché le modalità di avvio di quest'ultima e degli organismi di cui in essa è prevista l'istituzione (articolo 29).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e ha come obiettivi, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera e in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
      2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione e alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.
      3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.
      4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo autonomo

 

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rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera dell'Italia, ancorché armonizzate con esse. Tali priorità non possono in alcun modo essere subordinate all'espansione della presenza politica e commerciale italiana né all'incremento dell'influenza dell'Italia negli organismi internazionali.
      5. Le risorse di natura pubblica destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento, ogni anno, di un ammontare pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.

Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).

      1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28.
      3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in occasione di calamità naturali ovvero di emergenza o umanitarie sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute delle popolazioni colpite dall'evento; superata la fase dell'emergenza e ricorrendone le circostanze esse devono evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla riorganizzazione delle strutture sociali e alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
      4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate a titolo gratuito mediante doni e con prestiti a condizioni particolarmente agevolate mediante crediti di aiuto. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale, ivi comprendendo la partecipazione anche finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche, e di fondi internazionali di sviluppo nonché alle attività di cooperazione dell'Unione europea.

 

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      5. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo costituiti dai doni e dai crediti di aiuto di cui al comma 4 non sono associabili ad altri e differenti strumenti finanziari quali crediti agevolati all'esportazione e crediti a condizioni di mercato.

Art. 3.
(Modalità di attuazione).

      1. La cooperazione allo sviluppo è attuata, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia e all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza regionale, nazionale o sub-regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione e prioritariamente laddove risultano più bassi gli indici di sviluppo e più svantaggiate e a rischio le popolazioni.
      2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o multibilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui all'articolo 6, sono attuate nell'ambito di programmi-Paese di durata pluriennale, predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e in accordo con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi destinatari, deve ricercare l'armonizzazione con le iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e multibilaterale sostenute dagli altri Paesi donatori, con particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per l'approvazione alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, previo visto di conformità agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari esteri; una volta approvati, essi sono accolti in appositi accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede lo stesso Ministero degli affari esteri.

 

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      3. Nei Paesi dove, per il ridotto ammontare delle risorse finanziarie disponibili, per sfavorevoli congiunture locali o per particolari accordi internazionali, la programmazione delle attività non è effettuabile ai sensi di quanto previsto al comma 2, le singole iniziative della cooperazione italiana, ivi incluse quelle di emergenza o umanitarie, devono in ogni caso tendere al massimo coordinamento con gli interventi della cooperazione internazionale anche al fine dell'ottimizzazione dei risultati complessivi.
      4. Le attività di cooperazione sono definite e attuate ricercando la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti beneficiari degli interventi; a tale fine, nell'ambito delle attività programmate, sono da considerare partner della cooperazione italiana:

          a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;

          b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;

          c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese ovvero se i relativi governi rientrano nei casi di cui al comma 5.

      5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:

          a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tale caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente in corso;

          b) destinano al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione dalla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5.

 

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      6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c), le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.
      7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni e le province, le province autonome, i comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative e i soggetti privati italiani e degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non applicano correttamente le norme vigenti in materia di diritti del lavoro ovvero sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e nella commercializzazione delle armi.
      8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla presente legge, le iniziative di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 9, ad una istruttoria che accerta la compatibilità sociale e ambientale, le corrette finalità sociali, l'adeguatezza delle tecnologie da utilizzare e verifica ogni altra condizione di sostenibilità.
      9. Le attività derivanti dall'attuazione della presente legge devono seguire procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli interventi stessi, l'efficienza e la trasparenza degli atti posti in essere.
      10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non è vincolata alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi, vi si debba ricorrere.

 

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      11. Indipendentemente dallo strumento finanziario di cooperazione allo sviluppo utilizzato, non è stabilito alcun limite al finanziamento di costi locali derivanti da esigenze di economicità, di funzionalità e di sostenibilità delle iniziative di cooperazione oggetto del finanziamento. Sono privilegiati gli acquisti in loco di beni e di servizi. Gli acquisti in Paesi terzi di beni e di servizi relativi alle iniziative approvate sono effettuati di preferenza in altri PVS, in Italia o nell'Unione europea.

Art. 4.
(Indirizzi politici).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS italiano sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tale fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli accordi stipulati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea.
      2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta, entro il mese di giugno di ogni anno, alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, il documento di indirizzo politico dell'APS per il triennio successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento precedente.
      3. Nel documento di indirizzo politico di cui al comma 2 sono indicati, per il triennio considerato:

          a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;

          b) le aree geografiche e i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese;

          c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente essere sviluppata l'attività di cooperazione, con eventuale riferimento a specifiche aree geografiche o a determinati Paesi;

          d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai

 

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canali bilaterale, multilaterale e multibilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli strumenti del dono e del credito di aiuto;

          e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori a organismi multilaterali e alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

          f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;

          g) la quota percentuale di riserva finanziaria, rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, per il sostegno di interventi di emergenza umanitari, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;

          h) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

          i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana;

          l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio.

      4. Il documento di indirizzo politico è approvato dal Parlamento, sulla base di una relazione di valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, entro il successivo mese di luglio.
      5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il Governo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 i documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7,

 

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predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e i documenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), predisposti dal Ministro degli affari esteri.

Art. 5.
(Commissione parlamentare permanente
di vigilanza).

      1. È istituita la Commissione parlamentare permanente di vigilanza con compiti di controllo e di valutazione delle politiche e dell'attività della cooperazione allo sviluppo italiana nel suo complesso, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su proposta dei rispettivi Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri, scelti fra i membri delle stesse Commissioni in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Rientrano fra i compiti della Commissione:

          a) la valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;

          b) l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione, dei programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, e dei loro eventuali aggiornamenti;

          c) la vigilanza sull'efficienza e sull'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in attuazione della presente legge, con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;

          d) l'espressione di pareri sui temi della cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre ad essa.

      4. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alla Commissione sulla politica

 

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di cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 9 riferisce periodicamente alla Commissione sulle attività di competenza dell'Agenzia stessa.
      5. La Commissione può altresì convocare, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, rappresentanti di organismi pubblici o di soggetti privati operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con risorse di natura pubblica e quanti altri ritenga di dover ascoltare per acquisire elementi utili all'espletamento della propria funzione istituzionale.
      6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa; le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo diversa disposizione della medesima Commissione.
      7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, dell'ausilio di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo italiani e stranieri. Essa può altresì effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari in Italia e all'estero.
      9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      10. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado e qualsiasi altra persona che collabori con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la diffusione.
      11. Il presidente della Commissione, d'intesa con i presidenti delle Commissioni competenti per gli affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, convoca riunioni congiunte della Commissione con le medesime Commissioni al fine di garantire un costante scambio di informazioni e di valutazioni
 

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sui temi riguardanti la politica estera e la cooperazione allo sviluppo.
      12. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle valutazioni effettuate.

Art. 6.
(Fondo unico per l'APS).

      1. È istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali e alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui all'articolo 28, comma 5.
      2. Il Fondo unico per l'APS è alimentato con:

          a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti e da organismi internazionali;

          c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni, dalle province, dalle province autonome, dai comuni e da altri enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;

          e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie;

 

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          f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo unico per l'APS, nei limiti di quanto previsto al comma 5;

          g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo unico per l'APS è alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge sull'APS, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
      4. Le risorse relative agli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), sono trasferite annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'apposita unità previsionale relativa al Fondo unico per l'APS nel medesimo esercizio di competenza della legge finanziaria.
      5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS devono essere destinate a investimenti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto concerne i titoli di Stato.
      6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS è adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Competenze del Ministro degli affari esteri).

      1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera e l'armonizzazione fra di esse.

 

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      2. Tra le funzioni affidate al Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge rientrano altresì:

          a) la gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;

          b) l'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;

          c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;

          d) la predisposizione, la negoziazione e la stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;

          e) la valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.

      3. È inoltre attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e la ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata, il Ministro degli affari esteri presenta annualmente alla

 

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medesima Commissione una relazione consuntiva riferita all'anno precedente.
      4. Lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 è approvato dal Parlamento in sede di legge finanziaria a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, su disposizione del Ministro degli affari esteri, all'erogazione dei finanziamenti in favore degli organismi multilaterali, delle banche e dei fondi beneficiari.
      5. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di competenza del Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge il Ministro si avvale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del medesimo Ministero.

Art. 8.
(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo).

      1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, è istituita la Consulta permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1, che ne fanno richiesta.
      2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.
      4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il regolamento di funzionamento

 

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della Consulta che è approvato dalla Consulta stessa, con eventuali modifiche, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.
      5. Il comitato direttivo nomina al proprio interno tre rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, senza diritto di voto ma con facoltà di fare verbalizzare le loro eventuali osservazioni.
      6. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti di informazione e di pubblicità attivati dall'Agenzia di cui all'articolo 9.
      7. La Consulta può presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
      8. Annualmente la Consulta formula e trasmette alla Commissione parere obbligatorio sugli indirizzi politici della cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione.

Art. 9.
(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).

      1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
      2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza e di economicità disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 29, comma 6, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.
      3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi destinatari dell'APS e a intrattenere rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo.
      4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia può istituire propri uffici operativi

 

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nei Paesi prioritariamente destinatari dell'APS e presso le sedi centrali dei più importanti organismi internazionali di aiuto allo sviluppo in applicazione di accordi negoziati con i Paesi e con gli organismi ospitanti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
      5. L'Agenzia, nei limiti delle funzioni di cui al presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo nel quadro degli accordi internazionali vigenti e opera, utilizzando le risorse finanziarie costituite presso il Fondo unico per l'APS, in applicazione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 approvati dal Parlamento, sulla base di un programma triennale di attività aggiornato annualmente da essa predisposto, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere della Commissione.
      6. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Agenzia predispone il programma triennale di attività di cui al comma 5 riferito al triennio successivo all'anno di presentazione. Tale programma, corredato di una dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia e all'estero contenente specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale in favore dei singoli Paesi e delle popolazioni beneficiari dell'APS, nonché del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma, è inoltrato, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4.
      7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base dei rendiconti forniti dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 20 e certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di una
 

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dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo.
      8. Entro il successivo mese di maggio i documenti di cui ai commi 6 e 7, muniti del previsto visto di conformità, sono inoltrati dal Ministro degli affari esteri alla Commissione per l'espressione del relativo parere e presentati al Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione del programma triennale di attività.
      9. Rientra fra le attività di competenza dell'Agenzia la predisposizione dei programmi-Paese di cui all'articolo 3, comma 2. Essi, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, sono sottoposti dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e da quest'ultimo alla Commissione con la richiesta della relativa approvazione. Una volta approvati, i programmi-Paese sono accolti in appositi accordi bilaterali e multilaterali di competenza del Ministro degli affari esteri.
      10. L'Agenzia opera eminentemente in qualità di ente finanziatore. In tale ruolo essa, in particolare:

          a) identifica, formula e sottopone a istruttoria le singole iniziative di cooperazione in accordo con le modalità di attuazione di cui all'articolo 3;

          b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

          c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito di aiuto, tra i quali rientrano, altresì, quelli in favore di Stati, di banche centrali o di enti di Stato dei Paesi beneficiari dell'APS italiano per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito e approvato secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

          d) amministra e controlla l'attività degli enti esecutori;

          e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo

 

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il suo completamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di acquisire utili indicazioni per la futura attività di cooperazione di propria competenza.

      11. In casi particolari, tra i quali rientrano il coordinamento delle iniziative da parte dei propri uffici all'estero e gli interventi di emergenza o umanitari di cui all'articolo 2, comma 3, l'Agenzia può operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando e amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori.
      12. L'Agenzia opera, altresì, in qualità di facilitatore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 28. A tale fine essa, in particolare:

          a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico a promotori di iniziative di cooperazione della società civile;

          b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento delle iniziative di cui alla lettera a);

          c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative di cui alla lettera a).

      13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedicano o intendono dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tale fine l'Agenzia può concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuare nei Paesi beneficiari dell'APS.
      14. L'Agenzia promuove, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative,

 

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l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, in ambito scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionali A tale scopo essa collabora con le istituzioni competenti in materia di istruzione, di formazione e di informazione e con le organizzazioni, comprese quelle di cui all'articolo 23, di specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di cui al presente comma.

Art. 10.
(Organi dell'Agenzia).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

Art. 11.
(Presidente).

      1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.
      2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
      3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori ruolo.
      4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia

 

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cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 2.
      5. Il presidente dell'Agenzia:

          a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

          b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

          c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;

          d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui all'articolo 9, comma 6;

          e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 7.

Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

          a) uno dal Ministro degli affari esteri;

          b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          d) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          e) uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          f) uno dal Ministro della salute;

          g) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione

 

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delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

      2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
      3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
      4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore o di membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
      5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 4.
      6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

          a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

          b) delibera i programmi-Paese;

          c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno precedente, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato avanzamento delle attività;

          d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia;

 

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          e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;

          f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

          g) delibera gli impegni di spesa;

          h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;

          i) nomina il direttore dell'Agenzia;

          l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore;

          m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

          n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

      7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i), e assume tutte le altre delibere a maggioranza semplice.
      8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa.
      9. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.
      10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.
      11. Nelle ipotesi di cui al comma 10, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un

 

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commissario nominato con il medesimo decreto di scioglimento del consiglio.
      12. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario di cui al comma 11.

Art. 13.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo triennio. Esso può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
      3. Il collegio dei revisori dei conti:

          a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

          b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo.

Art. 14.
(Comitato consultivo per la ricerca
e la formazione).

      1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione, di seguito denominato «comitato consultivo», è composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

          a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) due dal Ministro della salute;

 

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          c) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          d) uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

          e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei;

          f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
      3. La carica di membro del comitato consultivo è incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
      4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
      5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

          a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;

          b) esprime pareri in merito alle iniziative e ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e di ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia;

          c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.

      6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice.

 

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      7. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese. Alle riunioni del comitato consultivo possono essere chiamati a partecipare con funzione consultiva il direttore e il personale dell'Agenzia.

Art. 15.
(Emolumenti degli organi dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia.

Art. 16.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.
      2. Il direttore generale è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
      3. Il direttore generale dell'Agenzia:

          a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;

          b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

          c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da

 

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sottoporre al consiglio di amministrazione;

          d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

          e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dal consiglio di amministrazione e non è riservato a un altro organo dell'Agenzia stessa.

Art. 17.
(Personale dell'Agenzia).

      1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.
      2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
      3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non può essere inferiore a un decennio.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16,

 

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comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, in conflitto con gli interessi e con i compiti dell'Agenzia stessa.
      6. Il personale dipendente dell'Agenzia, su delibera del consiglio di amministrazione, può essere distaccato per periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.
      7. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia e all'estero, di:

          a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e di magistrati;

          b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

      8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a), ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
      9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.

 

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Art. 18.
(Attestato di fine servizio).

      1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
      2. L'attestato di fine servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio prestati presso la pubblica amministrazione:

          a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

          b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di avviamento al lavoro.

      3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è altresì computato per l'elevazione del limite massimo di età ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
      4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 19.
(Struttura organizzativa e regolamento
dell'Agenzia).

      1. La struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione

 

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dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.
      2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia, basata su divisioni geografiche e dotata di tutte le competenze necessarie al corretto ed efficiente espletamento dei compiti di istituto ad essa affidati ai sensi della presente legge, sono
previsti, in particolare:

          a) un servizio di informazione e di comunicazione, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici dell'Agenzia all'estero;

          b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;

          c) un servizio di valutazione e di controllo interni della efficienza e della qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.

Art. 20.
(Cassa depositi e prestiti Spa).

      1. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che essa esercita in attuazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
      2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.
      3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.
      4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti Spa predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consuntivo

 

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del Fondo unico per l'APS corredato di una dettagliata relazione illustrativa.
      5. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, l'Agenzia può avvalersi della Cassa depositi e prestiti Spa per attività di consulenza specialistica nei settori di competenza, nei termini e secondo le modalità indicati in una apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.

Art. 21.
(Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto).

      1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati in applicazione di specifiche norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento, ai sensi del comma 1, è effettuata con finanziamenti a dono salva diversa e motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione ai mutamenti favorevoli delle condizioni del Paese beneficiario.

Art. 22.
(Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie).

      1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società

 

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di cui al titolo II del medesimo testo unico, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tali redditi.
      2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico per l'APS.
      3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla realizzazione all'estero di iniziative di cooperazione in attuazione e per le finalità della presente legge non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
      4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari ai sensi della presente legge, destinate a essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, è effettuata in esenzione da imposte doganali e di importazione a condizione che l'Agenzia ne certifichi all'origine la produzione prevista e realizzata nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS.
      5. Le organizzazioni non governative che intendono avvalersi dei benefìci di cui al comma 4 sono iscritte, su loro richiesta, in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dello stesso Ministero emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nel registro, tali organizzazioni devono:

          a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

          b) dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non avere alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro;

          c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori è superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi sono soci sovventori.

 

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Art. 23.
(Organizzazioni non governative).

      1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefìci a condizione che:

          a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;

          b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

          c) il loro statuto contempli come attività principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

          d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da più donatori finanziariamente collegati a contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;

          e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;

 

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          f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.

      2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:

          a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di 250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previsti nel settore dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non governative proponenti possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;

          b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

          c) l'accesso alle condizioni previste per i crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate dalla Cassa depositi e prestiti Spa;

          d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.

      3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), devono dimostrare a consuntivo

 

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l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione di partner ed i propri apporti in denaro, in beni e in servizi purché certificati. Il contributo è erogabile secondo le seguenti modalità:

          a) la prima rata, dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;

          b) i ratei successivi, dopo la presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile o di altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.

      4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.
      5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il contributo o il credito di aiuto.
      6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo o di credito e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.
      7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro degli affari

 

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esteri, possono partecipare come enti esecutori a particolari iniziative individuate dall'Agenzia secondo criteri concorsuali chiaramente formulati e ispirati comunque a privilegiare l'efficienza organizzativa, l'esperienza già maturata nel settore di intervento e nel Paese beneficiario nonché il maggiore rispetto possibile delle procedure adottate in casi analoghi dall'Unione europea.
      8. Alle iniziative nei PVS promosse dalle organizzazioni non governative, finanziate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è destinato non meno del 10 per cento dei finanziamenti a dono per ciascun triennio.

Art. 24.
(Volontariato internazionale).

      1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea che, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionali, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.
      2. La durata del contratto di cui al comma 1 per coloro che non hanno fatto esperienza precedente nel settore, non può essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile; in tale fattispecie è parte integrante del contratto, oltre al servizio, da prestare in loco, anche un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da destinare alla formazione e alla specializzazione professionali.
      3. Nei casi in cui l'aspirante volontario ha già maturato almeno un triennio di attività nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle necessità del

 

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progetto nell'ambito del quale esso è chiamato ad operare.
      4. Il rapporto tra il volontario internazionale e l'organizzazione di cooperazione non governativa è regolato da uno specifico contratto; esso deve designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta in loco nonché il trattamento economico, previdenziale e assicurativo garantito.
      5. Il trattamento economico del volontario è fissato nel contratto tenuto conto dei massimali indicati annualmente dall'Agenzia, della qualificazione e dell'anzianità professionali del volontario nonché della durata del suo impegno nei PVS.
      6. La qualifica di volontario internazionale è attribuita con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia cui è trasmesso, a cura dell'organizzazione non governativa contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione. L'Agenzia, dopo la verifica della conformità del contratto a quanto previsto dal presente articolo, ne trasmette copia al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alla delegazione diplomatica territorialmente competente e al proprio ufficio di rappresentanza, se istituito, ai fini della supervisione e del controllo dell'attività svolta dal volontario.
      7. I volontari internazionali, ad esclusione di quelli posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni o da enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Agenzia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza degli obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. L'Agenzia provvede direttamente al versamento degli importi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; i relativi oneri sono a carico del Fondo unico per l'APS.
      8. Gli importi dei contributi previdenziali sono commisurati ai massimali stabiliti annualmente dall'Agenzia; i volontari
 

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e i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni e di malattia, compresa la morte, con polizza a loro favore e secondo condizioni stabilite annualmente dall'Agenzia.
      9. Nel caso in cui il volontario sia dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico e sia stato posto in aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale e assicurativo rimane a carico dell'organismo di appartenenza e il relativo importo è rimborsato allo stesso sia per la parte di competenza sia per quella a carico del lavoratore.

Art. 25.
(Diritti dei volontari internazionali).

      1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale ai sensi dell'articolo 24 ha diritto:

          a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa è produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

          b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato, costituente, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nelle graduatorie per i concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di avviamento al lavoro;

          c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa nonché a un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute,

 

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per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I periodi di ferie ordinarie e straordinarie sono considerati utili ai fini del computo della durata del servizio prestato dal volontario.

Art. 26.
(Doveri dei volontari internazionali)

      1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, è sottoposta al controllo e alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.
      2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario:

          a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali il volontario presta la sua opera in un determinato Paese cessano la loro attività ovvero la riducono in modo tale da non essere più in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;

          b) quando le condizioni del Paese nel quale il volontariato presta la propria opera mutano in modo tale da impedire la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'attività.

      3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.

Art. 27.
(Assistenza ai volontari rientrati).

      1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

 

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Art. 28.
(Cooperazione decentrata).

      1. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro, ovvero collegati con amministrazioni omologhe di altri Paesi membri dell'Unione europea possono promuovere e finanziare, su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge nonché dagli accordi e dalle relazioni internazionali stabiliti dallo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche e con agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e di solidarietà internazionali.
      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel rispetto delle norme vigenti, anche a carattere locale, e degli ambiti territoriali; a tali soggetti spetta, inoltre, favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi organismi di natura economica e sociale presenti nei territori di competenza e nei settori coinvolti dalle attività di cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti operativi con analoghe realtà presenti nei Paesi beneficiari.
      3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori e finanziatori di cui al comma 1 possono inviare in missione, con propria autonoma delibera, personale dipendente; qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di cooperazione decentrata, il suo personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale, con i benefìci e con gli obblighi previsti dalla presente legge.
      4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono accedere a contributi e a cofinanziamenti di carattere internazionale

 

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nonché ricevere contributi e donazioni di carattere privato; i contributi e le donazioni in denaro, ovvero in beni e in servizi, devoluti da persone fisiche o giuridiche alle amministrazioni locali per finalità di cooperazione decentrata, godono di esenzione fiscale e sono deducibili dall'imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società del soggetto interessato fino al 2 per cento dello stesso ammontare imponibile. Gli acquisti di beni e di servizi per tali iniziative non hanno carattere commerciale e sono esenti da imposte.
      5. Le province e i comuni sono autorizzati a destinare allo specifico capitolo del bilancio di previsione per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata fino allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti; le regioni possono istituire e alimentare tale capitolo di spesa tramite apposita legge regionale.
      6. L'Agenzia può cofinanziare le attività di cooperazione decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari comprese nell'ambito della programmazione triennale predisposta sulla base degli indirizzi stabiliti in sede governativa e parlamentare; in particolare, l'inserimento di iniziative di cooperazione decentrata nei programmi-Paese, per le finalità di cui al presente comma, può avvenire su autonoma decisione dell'Agenzia ovvero su richiesta di uno o più dei soggetti locali di cui al comma 1. In tale ultimo caso, i soggetti della cooperazione decentrata già attivi nel Paese beneficiario partecipano al tavolo di concertazione che ha la finalità di stabilire le strategie e di definire le iniziative meritevoli di essere inserite nella programmazione triennale.
      7. Le attività di cooperazione decentrata che rientrano nella programmazione triennale nonché gli interventi di emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia possono essere cofinanziate in misura variabile fino a un massimo del 75 per cento del loro costo in base alla valutazione preventiva effettuata dall'Agenzia. Le iniziative di cooperazione
 

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decentrata che godono del cofinanziamento dell'Agenzia sono soggette al controllo e al monitoraggio della stessa Agenzia e i soggetti proponenti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti.
      8. L'Agenzia, sulla base delle indicazioni eventualmente ricevute in sede governativa e parlamentare, stabilisce per ogni triennio di riferimento il valore percentuale massimo del Fondo unico per l'APS da destinare alle iniziative di cooperazione decentrata, individuando le tematiche prioritarie sulle quali devono essere sviluppate tali attività.

Art. 29.
(Norme transitorie e finali).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, provvedono alla nomina dei membri della Commissione.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, alla nomina di un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle vigenti disposizioni legislative in materia di APS, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità di cui al presente articolo.
      3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario di cui al comma 2, si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli affari esteri in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, cui è preposto per la durata del mandato; le risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli affari esteri che mantiene la specifica unità previsionale di base sul proprio bilancio.

 

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      4. Il commissario di cui al comma 2 rimane in carica un anno, prorogabile in caso di mancato completamento dei compiti di cui al medesimo comma 2, su motivata indicazione della Commissione.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione è convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede entro i successivi trenta giorni alla designazione del direttore generale.
      6. Entro tre mesi dalla istituzione degli organi, ai sensi del comma 5, l'Agenzia provvede alla redazione del proprio statuto sottoponendolo, per il tramite del Ministro degli affari esteri, all'esame della Commissione, che si pronuncia in merito entro trenta giorni.
      7. L'Agenzia provvede, di intesa con la Cassa depositi e prestiti Spa, alla istituzione del Fondo unico per l'APS, in attuazione del regolamento adottato con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      8. L'istituzione del Fondo unico per l'APS presso il Mediocredito centrale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, entro trenta giorni, a trasferirvi le risorse in essere nelle unità previsionali di base che concorrono a formare l'APS in tutte le sue forme, che sono conseguentemente soppresse. Presso il Fondo unico per l'APS sono trasferite altresì le risorse di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
      9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad istituire una apposita unità previsionale di base del proprio bilancio sulla quale stanziare le risorse destinate ad alimentare il Fondo unico per l'APS.
      10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla determinazione della propria dotazione organica e a quanto altro ritenuto necessario per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
 

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      11. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito ufficio stralcio, cui sono demandate esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica, l'ufficio stralcio può avvalersi dell'Agenzia.
      12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri provvede all'inventario dettagliato delle attività in essere ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, evidenziando quelle gravate da contenzioso. L'inventario costituisce la base per il passaggio delle consegne tra il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia.
      13. Completati gli adempimenti previsti al comma 10, su richiesta dell'Agenzia, è attuato il passaggio delle consegne di cui al comma 12, ad eccezione di quelle gravate di contenzioso alle quali si applica il comma 11. Le modalità dell'operazione, che deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario di cui al comma 2 e l'Agenzia; la documentazione relativa alle attività conferite all'Agenzia è trasferita contestualmente. L'Agenzia subentra al Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con i terzi, relativamente alle sole attività trasferite.
      14. Il Ministero degli affari esteri provvede tempestivamente ad impartire le opportune direttive alle rappresentanze diplomatiche affinché inoltrino idonea informativa ai partner bilaterali e multilaterali sull'attuazione del comma 13.
      15. Le iniziative non perfezionate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame dell'Agenzia che, ove ne ravvisi la validità, ne assicura l'esecuzione. In caso contrario, le medesime iniziative possono
 

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essere annullate ovvero riformulate dando motivata comunicazione a tutte le parti in causa.
      16. All'atto della istituzione dei propri organi, l'Agenzia subentra altresì al Ministero degli affari esteri nei rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza che, se anteriore, è prorogata fino ad un anno dalla medesima data di entrata in vigore. Tale personale è trasferito presso l'Agenzia secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia stessa, di intesa con il commissario straordinario di cui al comma 2, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      17. Sono abrogati:

          a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

          b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

          c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, e successive modificazioni;

          d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

          e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;

          f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modificazioni;

          g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

          h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

          i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e successive modificazioni;

          l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

          m) gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

      18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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