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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 88 |
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e ha come obiettivi, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera e in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare lo sfruttamento femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e della integrazione delle economie svantaggiate nel più ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali e alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione e alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.
3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.
4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo autonomo
1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28.
3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in occasione di calamità naturali ovvero di emergenza o umanitarie sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute delle popolazioni colpite dall'evento; superata la fase dell'emergenza e ricorrendone le circostanze esse devono evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla riorganizzazione delle strutture sociali e alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate a titolo gratuito mediante doni e con prestiti a condizioni particolarmente agevolate mediante crediti di aiuto. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale, ivi comprendendo la partecipazione anche finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche, e di fondi internazionali di sviluppo nonché alle attività di cooperazione dell'Unione europea.
1. La cooperazione allo sviluppo è attuata, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia e all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza regionale, nazionale o sub-regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione e prioritariamente laddove risultano più bassi gli indici di sviluppo e più svantaggiate e a rischio le popolazioni.
2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o multibilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui all'articolo 6, sono attuate nell'ambito di programmi-Paese di durata pluriennale, predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e in accordo con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi destinatari, deve ricercare l'armonizzazione con le iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e multibilaterale sostenute dagli altri Paesi donatori, con particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per l'approvazione alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, previo visto di conformità agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari esteri; una volta approvati, essi sono accolti in appositi accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede lo stesso Ministero degli affari esteri.
a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;
b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;
c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese ovvero se i relativi governi rientrano nei casi di cui al comma 5.
5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:
a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tale caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente in corso;
b) destinano al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione dalla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5.
6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c), le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.
7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni e le province, le province autonome, i comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative e i soggetti privati italiani e degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non applicano correttamente le norme vigenti in materia di diritti del lavoro ovvero sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e nella commercializzazione delle armi.
8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla presente legge, le iniziative di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 9, ad una istruttoria che accerta la compatibilità sociale e ambientale, le corrette finalità sociali, l'adeguatezza delle tecnologie da utilizzare e verifica ogni altra condizione di sostenibilità.
9. Le attività derivanti dall'attuazione della presente legge devono seguire procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli interventi stessi, l'efficienza e la trasparenza degli atti posti in essere.
10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non è vincolata alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi, vi si debba ricorrere.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS italiano sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tale fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli accordi stipulati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta, entro il mese di giugno di ogni anno, alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, il documento di indirizzo politico dell'APS per il triennio successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento precedente.
3. Nel documento di indirizzo politico di cui al comma 2 sono indicati, per il triennio considerato:
a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;
b) le aree geografiche e i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese;
c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente essere sviluppata l'attività di cooperazione, con eventuale riferimento a specifiche aree geografiche o a determinati Paesi;
d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai
e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori a organismi multilaterali e alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;
f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;
g) la quota percentuale di riserva finanziaria, rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, per il sostegno di interventi di emergenza umanitari, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;
h) le condizioni di concessione e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana;
l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio.
4. Il documento di indirizzo politico è approvato dal Parlamento, sulla base di una relazione di valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, entro il successivo mese di luglio.
5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il Governo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 i documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7,
1. È istituita la Commissione parlamentare permanente di vigilanza con compiti di controllo e di valutazione delle politiche e dell'attività della cooperazione allo sviluppo italiana nel suo complesso, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su proposta dei rispettivi Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri, scelti fra i membri delle stesse Commissioni in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Rientrano fra i compiti della Commissione:
a) la valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;
b) l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione, dei programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, e dei loro eventuali aggiornamenti;
c) la vigilanza sull'efficienza e sull'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in attuazione della presente legge, con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;
d) l'espressione di pareri sui temi della cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre ad essa.
4. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alla Commissione sulla politica
1. È istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali e alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali di cui all'articolo 28, comma 5.
2. Il Fondo unico per l'APS è alimentato con:
a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su una apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti e da organismi internazionali;
c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni, dalle province, dalle province autonome, dai comuni e da altri enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;
e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie;
f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo unico per l'APS, nei limiti di quanto previsto al comma 5;
g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Fondo unico per l'APS è alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle previgenti disposizioni di legge sull'APS, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Le risorse relative agli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), sono trasferite annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'apposita unità previsionale relativa al Fondo unico per l'APS nel medesimo esercizio di competenza della legge finanziaria.
5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS devono essere destinate a investimenti che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, ad esclusione di quanto concerne i titoli di Stato.
6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS è adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro degli affari esteri nell'ambito delle cui funzioni rientrano la tutela dell'autonomia delle priorità di tale politica rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera e l'armonizzazione fra di esse.
a) la gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali e con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;
b) l'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;
c) l'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, e l'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;
d) la predisposizione, la negoziazione e la stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;
e) la valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.
3. È inoltre attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e con fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e la ricostituzione del capitale di tali organismi nonché per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica dell'attività e delle partecipazioni previste nel triennio successivo. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata, il Ministro degli affari esteri presenta annualmente alla
1. Al fine di promuovere e garantire la più ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, è istituita la Consulta permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, gli enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1, che ne fanno richiesta.
2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.
4. Il comitato direttivo di cui al comma 3 elabora il regolamento di funzionamento
1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza e di economicità disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 29, comma 6, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.
3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi destinatari dell'APS e a intrattenere rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia può istituire propri uffici operativi
a) identifica, formula e sottopone a istruttoria le singole iniziative di cooperazione in accordo con le modalità di attuazione di cui all'articolo 3;
b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;
c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito di aiuto, tra i quali rientrano, altresì, quelli in favore di Stati, di banche centrali o di enti di Stato dei Paesi beneficiari dell'APS italiano per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito e approvato secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
d) amministra e controlla l'attività degli enti esecutori;
e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo
11. In casi particolari, tra i quali rientrano il coordinamento delle iniziative da parte dei propri uffici all'estero e gli interventi di emergenza o umanitari di cui all'articolo 2, comma 3, l'Agenzia può operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando e amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori.
12. L'Agenzia opera, altresì, in qualità di facilitatore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 28. A tale fine essa, in particolare:
a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico a promotori di iniziative di cooperazione della società civile;
b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento delle iniziative di cui alla lettera a);
c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative di cui alla lettera a).
13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedicano o intendono dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tale fine l'Agenzia può concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuare nei Paesi beneficiari dell'APS.
14. L'Agenzia promuove, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative,
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione.
1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.
2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori ruolo.
4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;
d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui all'articolo 9, comma 6;
e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 7.
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:
a) uno dal Ministro degli affari esteri;
b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
f) uno dal Ministro della salute;
g) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore o di membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:
a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;
b) delibera i programmi-Paese;
c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno precedente, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato avanzamento delle attività;
d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia;
e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;
f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;
g) delibera gli impegni di spesa;
h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;
i) nomina il direttore dell'Agenzia;
l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore;
m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;
n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.
7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i), e assume tutte le altre delibere a maggioranza semplice.
8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa.
9. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.
10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 10, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo triennio. Esso può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo.
1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione, di seguito denominato «comitato consultivo», è composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:
a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) due dal Ministro della salute;
c) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
d) uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei;
f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
3. La carica di membro del comitato consultivo è incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:
a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;
b) esprime pareri in merito alle iniziative e ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e di ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia;
c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.
6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia.
1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale dell'Agenzia:
a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da
d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dal consiglio di amministrazione e non è riservato a un altro organo dell'Agenzia stessa.
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato che tiene conto della specifica attività di competenza dell'Agenzia nonché dei criteri e dei parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia è assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui sono attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non può essere inferiore a un decennio.
4. In sede di prima attuazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia è costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16,
a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici non economici nonché di docenti universitari, di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e di magistrati;
b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto a termine di diritto privato sulla base di criteri e di parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.
8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a), ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non è ammesso il ricorso a personale militare o di polizia né il personale impiegato dall'Agenzia può in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.
1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
2. L'attestato di fine servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio prestati presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di avviamento al lavoro.
3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è altresì computato per l'elevazione del limite massimo di età ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza nonché per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
1. La struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione
a) un servizio di informazione e di comunicazione, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici dell'Agenzia all'estero;
b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;
c) un servizio di valutazione e di controllo interni della efficienza e della qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.
1. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che essa esercita in attuazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.
3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti Spa predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consuntivo
1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati in applicazione di specifiche norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento, ai sensi del comma 1, è effettuata con finanziamenti a dono salva diversa e motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione ai mutamenti favorevoli delle condizioni del Paese beneficiario.
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;
b) dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non avere alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro;
c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori è superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi sono soci sovventori.
1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefìci a condizione che:
a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;
b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;
c) il loro statuto contempli come attività principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;
d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da più donatori finanziariamente collegati a contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;
e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;
f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.
2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:
a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di 250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previsti nel settore dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non governative proponenti possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;
b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;
c) l'accesso alle condizioni previste per i crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate dalla Cassa depositi e prestiti Spa;
d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.
3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), devono dimostrare a consuntivo
a) la prima rata, dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;
b) i ratei successivi, dopo la presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile o di altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.
4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.
5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il contributo o il credito di aiuto.
6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo o di credito e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.
7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro degli affari
1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea che, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionali, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.
2. La durata del contratto di cui al comma 1 per coloro che non hanno fatto esperienza precedente nel settore, non può essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile; in tale fattispecie è parte integrante del contratto, oltre al servizio, da prestare in loco, anche un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da destinare alla formazione e alla specializzazione professionali.
3. Nei casi in cui l'aspirante volontario ha già maturato almeno un triennio di attività nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle necessità del
1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale ai sensi dell'articolo 24 ha diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa è produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato, costituente, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nelle graduatorie per i concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di avviamento al lavoro;
c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa nonché a un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute,
1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, è sottoposta al controllo e alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.
2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali il volontario presta la sua opera in un determinato Paese cessano la loro attività ovvero la riducono in modo tale da non essere più in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;
b) quando le condizioni del Paese nel quale il volontariato presta la propria opera mutano in modo tale da impedire la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'attività.
3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.
1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.
1. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro, ovvero collegati con amministrazioni omologhe di altri Paesi membri dell'Unione europea possono promuovere e finanziare, su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge nonché dagli accordi e dalle relazioni internazionali stabiliti dallo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche e con agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e di solidarietà internazionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel rispetto delle norme vigenti, anche a carattere locale, e degli ambiti territoriali; a tali soggetti spetta, inoltre, favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi organismi di natura economica e sociale presenti nei territori di competenza e nei settori coinvolti dalle attività di cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti operativi con analoghe realtà presenti nei Paesi beneficiari.
3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori e finanziatori di cui al comma 1 possono inviare in missione, con propria autonoma delibera, personale dipendente; qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di cooperazione decentrata, il suo personale può usufruire della qualifica di volontario internazionale, con i benefìci e con gli obblighi previsti dalla presente legge.
4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata le regioni, le province autonome, le province e i comuni possono accedere a contributi e a cofinanziamenti di carattere internazionale
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, provvedono alla nomina dei membri della Commissione.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, alla nomina di un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle vigenti disposizioni legislative in materia di APS, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario di cui al comma 2, si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli affari esteri in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, cui è preposto per la durata del mandato; le risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli affari esteri che mantiene la specifica unità previsionale di base sul proprio bilancio.
a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, e successive modificazioni;
d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modificazioni;
g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e successive modificazioni;
l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
m) gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.
18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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