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PDL 329

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 329



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Istituzione in Roma del Museo centrale della Resistenza
e della Guerra di liberazione

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presentazione della proposta di legge, finalizzata alla trasformazione del Museo storico della Liberazione (istituito ai sensi della legge 14 aprile 1959, n. 277), con sede a Roma in via Tasso 145, in alcuni dei locali occupati dal carcere delle «SS» durante il periodo dell'occupazione militare tedesca della città (10 settembre 1943-1o giugno 1944) in Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, nasce dall'esigenza di dotare la Capitale, insignita della medaglia d'oro al valore militare per l'impegno e per i sacrifici sostenuti dalla popolazione nella lotta di Resistenza, di un Museo nel quale si possa documentare la Resistenza al fascismo ed al nazifascismo attuata da tutta la popolazione italiana.
      Certamente a questo si pensava con l'approvazione della citata legge n. 277 del 1957, istitutiva del Museo storico della Liberazione, che al primo comma dell'articolo 1 prevede la costituzione in Roma di «un Museo storico della Liberazione», intendendosi in tale modo istituire un Museo centrale della lotta di Liberazione e non semplicemente un Museo della Liberazione di Roma, come risulta dalla targa apposta all'ingresso del Museo e dalla scritta sulla carta intestata del Museo stesso.
      Peraltro, la dizione di Museo centrale appare più appropriata di quella di Museo nazionale in quanto esistono già in numerose città vari Musei a carattere nazionale sulla Resistenza.
      Inoltre, il riferimento alla Guerra di liberazione e non solo alla Resistenza
 

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appare opportuno per ricordare adeguatamente il contributo dato dal ricostituito Esercito italiano alla lotta per la liberazione del Paese dal nazifascismo.
      Infine, è opportuno istituire nella Capitale, dove esiste già un Museo centrale del Risorgimento, un Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, che gli studiosi considerano un «secondo Risorgimento».
      La nuova configurazione giuridica del Museo situato in via Tasso in Museo centrale sicuramente agevolerà l'acquisizione o l'esproprio degli altri sei appartamenti ubicati nello stabile di via Tasso 145 (vincolato dal 1987), ancora di proprietà privata, ed in futuro dei dieci appartamenti ubicati nell'altra ala dell'edificio al numero civico 155, quando anche questa parte dello stabile sarà vincolata dal Ministero per i beni e le attività culturali, come richiesto dal direttivo del Museo stesso nel 1997.
      Comunque, già con l'acquisizione degli altri sei appartamenti dello stabile situato al numero civico 145 di via Tasso, il Museo disporrebbe dei locali sufficienti per l'allestimento di un Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione. Per tale motivo nella presente proposta di legge si prevede la disponibilità di fondi adeguati per l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti e per la loro sistemazione a locali museali.
      Altro scopo della proposta di legge è, inoltre, quello di dare un nuovo assetto organizzativo al Museo in modo da migliorarne la funzionalità, soprattutto sotto l'aspetto culturale, scientifico e didattico (ad esempio prevedendo la possibilità di organizzare concorsi per le scuole, corsi di aggiornamento per i docenti, mostre, convegni, dibattiti, cineforum, eccetera), in sintonia con la sua natura di «luogo della memoria» e con le disposizioni emanate negli anni trenta dal Ministro della pubblica istruzione, che privilegiavano l'insegnamento della «storia del novecento» nell'anno finale di ogni ciclo di studi.
      Per svolgere queste attività, il Museo ha bisogno di adeguato personale, possibilmente motivato. A tale scopo, nella proposta di legge si prevede la possibilità della utilizzazione di alcuni docenti per svolgere varie attività a carattere didattico e la possibilità che i Ministeri che hanno la vigilanza sugli enti e sulle associazioni patriottiche che godono dello status di «ente morale» e che hanno rappresentanti nel comitato direttivo del Museo (articolo 5, comma 1, lettera h), in caso di loro scioglimento, assumano, per poi destinarlo al Museo, secondo le necessità, il personale in servizio alla fine dell'anno 2000.
      Esaminiamo ora gli articoli della proposta di legge.
      L'articolo 1 dispone l'istituzione a Roma del Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione di seguito denominato «Museo», ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      L'articolo 2 stabilisce le finalità del Museo, che sono la conservazione e la valorizzazione della memoria storica e della documentazione degli eventi attraverso i quali si è svolta la Resistenza al nazifascismo. Sono inoltre previste le attività che si ritiene opportuno svolgere per realizzare le finalità del Museo: la raccolta e la conservazione di cimeli e di documenti, l'organizzazione di visite guidate o di concorsi per gli studenti nonché di corsi di aggiornamento per i docenti, l'organizzazione di mostre e convegni, la concessione di borse di studio; la pubblicazione di testi anche in forma di fumetto, audiovideo e CD ROM.
      L'articolo 3 stabilisce le varie modalità di finanziamento del Museo: contributo ordinario e straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali, contributi o donazioni da parte di enti pubblici e privati, di enti locali, di fondazioni, di associazioni e di singoli privati; entrate proprie del Museo, derivanti dalle attività svolte.
      Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono le modalità di istituzione e le funzioni dei vari organi del Museo. In particolare, l'articolo 5 stabilisce la composizione del comitato direttivo, formato da rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa; da rappresentanti
 

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del comune e della provincia di Roma e della regione Lazio; da rappresentanti degli enti e delle associazioni patriottici che riuniscono coloro che hanno partecipato alla Resistenza o alla Guerra di liberazione, coloro che hanno subìto la persecuzione politica, la deportazione, la prigionia, l'internamento militare e le rappresaglie nazifasciste.
      In caso di scioglimento di uno di tali enti o associazioni, il relativo posto nel comitato direttivo del Museo è soppresso. Inoltre, il relativo personale, in servizio al 31 dicembre 2005, è assunto dal Ministero vigilante.
      I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
      L'articolo 6 stabilisce le funzioni del comitato direttivo: elezione, al proprio interno, del vice presidente, nomina del direttore del Museo, che può essere scelto anche tra soggetti esterni; determinazione dell'indennità del presidente, del vice presidente e del direttore; approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Sono inoltre stabilite le modalità di convocazione delle riunioni del comitato direttivo e le modalità delle delibere. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari in servizio presso il Museo.
      L'articolo 7 stabilisce le funzioni del presidente del Museo, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal comitato direttivo.
      L'articolo 8 stabilisce le funzioni del direttore del Museo, nominato dal comitato direttivo e per la cui nomina è considerato titolo preferenziale l'aver curato pubblicazioni sulla Resistenza o sulla Guerra di liberazione. Se il soggetto nominato è dipendente pubblico, egli è collocato in posizione di comando per la durata della carica.
      L'articolo 9 stabilisce la composizione e le funzioni del collegio dei revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.
      L'articolo 10 stabilisce le modalità di assunzione del personale del Museo, messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, e stabilite ai sensi della tabella A allegata alla legge. Altro personale pubblico, nel limite di cinque unità, può essere richiesto dal Museo all'amministrazione di appartenenza, per la durata di un anno, rinnovabile, per comprovate e motivate esigenze. Il personale degli enti e delle associazioni patriottici assunto ai sensi dell'articolo 5 è assegnato in via preferenziale al Museo.
      L'articolo 11 stabilisce l'incarico annuale, rinnovabile, presso il Museo, di tre docenti, assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per svolgere attività a carattere didattico e di ricerca storica.
      L'articolo 12 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per l'acquisizione o l'esproprio e la sistemazione a locali museali degli altri sei appartamenti ubicati al numero civico 145 o degli appartamenti ubicati al numero civico 155 di via Tasso, qualora questi ultimi siano anch'essi vincolati dal Ministero per i beni e le attività culturali, come richiesto dal Museo fin dal 1997.
      Si stabilisce, inoltre, l'aumento graduale dell'organico del personale previsto dalla tabella A allegata alla legge, fino al doppio delle unità previste, in seguito all'acquisizione degli appartamenti ubicati al numero civico 155.
      In caso di soppressione del Museo, l'edificio e tutto il patrimonio sono devoluti al Ministero per i beni e le attività culturali.
      È, infine, stabilita l'abrogazione delle leggi n. 277 del 1957 e n. 255 del 1959, relative alla istituzione ed al funzionamento del Museo storico della Liberazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituito in Roma, con sede in via Tasso 145 e 155, il Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, di seguito denominato «Museo».
      2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Il Museo assicura la conservazione e la valorizzazione della memoria storica e della relativa documentazione degli eventi attraverso i quali si sono concretizzate e svolte la Resistenza al fascismo e la lotta per la liberazione dell'Italia dall'occupazione militare tedesca nella seconda guerra mondiale.
      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il Museo cura:

          a) la raccolta, la conservazione e l'ordinamento di cimeli e di documenti di ogni genere, scritti ed audiovisivi;

          b) l'organizzazione di visite guidate didattiche e di concorsi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di corsi di aggiornamento per i docenti;

          c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di quanto altro sia utile a dare testimonianza ed a diffondere la conoscenza del periodo di cui al comma 1;

          d) la concessione di borse di studio per ricerche sulla Resistenza e sulla guerra di liberazione;

 

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          e) la pubblicazione di testi, anche in forma di fumetto, audiovisivo e CD-ROM, per diffondere la conoscenza della Resistenza e della guerra di liberazione, in particolare tra le nuove generazioni.

Art. 3.
(Finanziamento).

      1. Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'anno 2006, un contributo annuo di 125.000 euro, da incrementare ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al tasso di inflazione.
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Museo può disporre di ulteriori contributi straordinari del Ministero per i beni e le attività culturali per specifiche esigenze, debitamente motivate e documentate.
      4. Ulteriori fondi di finanziamento del Museo possono essere:

          a) i contributi e le donazioni da parte di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e privati, di enti locali, di fondazioni, di associazioni e di soggetti privati;

          b) le entrate derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.
(Organi).

      1. Gli organi del Museo sono:

          a) il comitato direttivo;

 

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          b) il presidente;

          c) il vice presidente;

          d) il direttore;

          e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
(Comitato direttivo).

      1. Il comitato direttivo del Museo è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, dei quali uno è nominato presidente dal Ministro stesso;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) un rappresentante del Ministero della difesa;

          d) un rappresentante del comune di Roma;

          e) un rappresentante della provincia di Roma;

          f) un rappresentante della regione Lazio;

          g) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti ed associazioni:

              1) Associazione nazionale ex internati (ANEI);

              2) Associazione nazionale ex internati e reduci dalla prigionia (ANERP);

              3) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED);

              4) Associazione nazionale combattenti della Guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate (ANCFARGL);

 

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              5) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM);

              6) Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI);

              7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

              8) Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP);

              9) Federazione italiana volontari della libertà (FIVL).

      2. In caso di scioglimento di uno degli enti o delle associazioni di cui alla lettera g) del comma 1, il posto corrispondente nel comitato direttivo è soppresso. Il relativo personale, che risulti in servizio al 31 dicembre 2005, è assunto da parte del Ministero che ha la vigilanza sull'ente o sull'associazione.
      3. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
      4. Lo svolgimento della funzione di componente del comitato direttivo è a titolo gratuito.
      5. La designazione dei rappresentanti ministeriali nel comitato direttivo è effettuata con decreto del Ministro competente. La designazione degli altri rappresentanti è effettuata con provvedimento dell'organo deliberante.

Art. 6.
(Funzioni del comitato direttivo).

      1. Il comitato direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il vice presidente, dandone comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il comitato direttivo delibera l'eventuale indennità di funzione per il presidente ed il vice presidente.
      3. Il comitato direttivo nomina, anche scegliendolo tra soggetti esterni al Museo, a maggioranza assoluta dei componenti, il direttore del Museo, con incarico triennale

 

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rinnovabile e ne stabilisce la relativa indennità di funzione.
      4. Il comitato direttivo delibera l'indennità di funzione dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
      5. Il comitato direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo e sovrintende alla gestione economica ed amministrativa nonché all'attività del Museo.
      6. Il comitato direttivo è convocato presso la sede del Museo o in altro luogo stabilito dal comitato stesso, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o il collegio dei revisori dei conti o il direttore.
      7. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza e non sono valide se non sono presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
      8. Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono svolte da uno dei funzionari in servizio presso il Museo, di cui alla tabella A, lettera a), allegata alla presente legge.

Art. 7.
(Presidente e vice presidente).

      1. Il presidente del Museo, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ha la rappresentanza legale del Museo, convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo e cura l'esecuzione delle delibere; vigila sull'attività del Museo; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima riunione del comitato direttivo.
      2. Il presidente trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, in seguito a deliberazione del comitato direttivo, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

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      3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal comitato direttivo al suo interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Art. 8.
(Direttore).

      1. Il direttore del Museo, nominato dal comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, esegue le delibere del comitato direttivo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione del Museo; presenta ogni anno, al comitato direttivo, entro il mese di dicembre, la relazione sulle attività da svolgere nell'anno seguente ed entro il mese di gennaio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
      2. Per la nomina a direttore è considerato titolo preferenziale l'avere curato pubblicazioni sulla Resistenza o sulla Guerra di liberazione.
      3. Il direttore può essere revocato dal comitato direttivo con delibera motivata ed approvata a maggioranza assoluta.
      4. Il direttore, se dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando per la durata della carica.

Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i funzionari del Ministero stesso e da due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
      3. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.

 

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Art. 10.
(Personale).

      1. Il personale del Museo è messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo l'organico stabilito nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. Altre unità di personale dei Ministeri, nel limite di cinque unità, possono essere richieste dal Museo all'amministrazione di appartenenza, per il periodo di un anno, rinnovabile, sulla base di una delibera del comitato direttivo, per comprovate e motivate esigenze organizzative e gestionali del Museo stesso. Tale personale è collocato nella posizione di comando presso il Museo per la durata dell'incarico.
      3. In caso di scioglimento degli enti o delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), il relativo personale, assunto nella pubblica amministrazione ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, è assegnato in via preferenziale al Museo, fino a copertura dell'organico previsto dalla tabella A allegata alla presente legge e dei posti richiesti in posizione di comando ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 11.
(Utilizzazione di docenti).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può assegnare ogni anno presso il Museo, su richiesta motivata del presidente del Museo stesso ed approvata dal comitato direttivo, tre docenti della scuola di ogni ordine e grado, con incarico annuale rinnovabile, per lo svolgimento di attività a carattere didattico e di ricerca storica.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Per l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti di proprietà privata, ubicati nello stabile situato in via Tasso 145 in

 

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Roma, e per la loro sistemazione a spazi museali, è stanziata, a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la somma di 1,5 milioni di euro, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT relativi al tasso di inflazione.
      2. Qualora sia vincolata ai fini museali anche la porzione dello stabile situato in via Tasso 155 in Roma, è stanziata, a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'ulteriore somma di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT relativi al tasso di inflazione, per l'acquisto o l'esproprio degli appartamenti di proprietà privata ivi ubicati e per la loro sistemazione a spazio museale.
      3. L'organico previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, è progressivamente aumentato fino al doppio delle unità ivi previste, con la graduale acquisizione degli appartamenti ubicati nello stabile situato in via Tasso 155 in Roma.
      4. In caso di soppressione del Museo, gli immobili ed il patrimonio di proprietà del Museo stesso sono devoluti al Ministero per i beni e le attività culturali.
      5. La legge 14 aprile 1957, n. 277, e la legge 18 aprile 1959, n. 255, sono abrogate.

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Tabella A
(v. articolo 10)

      Personale assegnato al Museo dal Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) funzioni archivistiche e bibliotecarie: 2 unità di posizione economica C2 e 1 unità di posizione economica C1;

          b) funzioni amministrative, tecniche e contabili: 4 unità di posizione economica B3;

          c) funzioni di vigilanza, sorveglianza e assistenza: 3 unità di posizione economica B1.


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