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PDL 40-326-571-688-890-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 40-326-571-688-890-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 21 giugno 2006

(Relatori: AMICI e D'ALIA)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 40, d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Presentata il 28 aprile 2006

n. 326, d'iniziativa del deputato LUMIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Presentata il 2 maggio 2006


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 40, 326, 571, 688 e 890 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 571, d'iniziativa dei deputati

FORGIONE, MIGLIORE, DE CRISTOFARO,
DURANTI, IACOMINO, FALOMI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e sulle associazioni criminali similari

Presentata il 9 maggio 2006

n. 688, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Presentata il 15 maggio 2006

n. 890, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CESA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Presentata il 24 maggio 2006
 

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Onorevoli Colleghi! - La I Commissione Affari costituzionali ha esaminato in sede referente le proposte di legge nn. 40 e abbinate in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è stato elaborato dalla Commissione sulla base delle diverse iniziative legislative presentate in materia, da deputati appartenenti a gruppi sia di maggioranza sia di opposizione, e aventi un contenuto largamente omogeneo.
      Nel corso dell'esame in sede referente i relatori hanno predisposto un testo unificato che è stato adottato dalla Commissione come testo base ed è stato successivamente integrato con l'approvazione di alcuni emendamenti.
      I relatori, tenendo anche conto dell'orientamento fatto proprio dai proponenti di alcune proposte di legge, nell'elaborazione del testo unificato hanno assunto quale testo di riferimento la legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia nella precedente legislatura, cui hanno ritenuto opportuno apportare alcune rilevanti integrazioni volte, in particolare, a introdurre una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti e a prevedere un limite massimo per le spese annualmente sostenibili dalla Commissione di inchiesta.
      L'articolo 1 del testo elaborato dalla I Commissione assegna alla istituenda Commissione di inchiesta i medesimi compiti ad essa attribuiti dalle legge n. 386 del 2001. Tali ambiti di competenza sono stati ulteriormente specificati a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.
      In primo luogo, è stato espressamente previsto che la Commissione avrà il compito di verificare anche l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di mafia.
      È stato inoltre esteso l'ambito dell'attività di accertamento e valutazione di competenza della Commissione, con riferimento ai processi di internazionalizzazione e cooperazione delle organizzazioni mafiose con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite, anche alle attività svolte contro i diritti di proprietà intellettuale.
      Con l'approvazione di ulteriori emendamenti sono stati poi espressamente attribuiti alla Commissione di inchiesta sia il compito di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, sia quello di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e di proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.
      Tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta in materia, i relatori hanno, infine, presentato un
 

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emendamento, approvato dalla I Commissione, volto ad assegnare alla Commissione di inchiesta il compito di verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario, di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.
      Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, l'articolo 1, oltre a prevedere che la Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento interno, come già previsto dalle precedenti leggi istitutive, stabilisce anche che, nello svolgimento delle sue funzioni, essa può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari. Quest'ultima previsione, che rappresenta una novità rispetto alla legge n. 386 del 2001, è stata introdotta a seguito di un approfondito confronto in Commissione che ha riguardato, sostanzialmente, l'opportunità di stabilizzare espressamente questa forma di consultazione, come previsto specificamente dalla proposta di legge n. 571, d'iniziativa dei deputati Forgione ed altri.
      L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità di elezione dei componenti l'ufficio di presidenza, mantenendo sostanzialmente inalterato il testo della legge n. 386 del 2001. Si prevede infatti che la Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      L'esame in sede referente si è soffermato essenzialmente sulle modalità di elezione del presidente della Commissione e sulla opportunità di stabilire criteri per la nomina dei componenti.
      Sotto il primo profilo è stata ampiamente dibattuta la proposta, avanzata da alcuni deputati dell'opposizione, di prevedere quorum rinforzati per l'elezione del presidente; la Commissione ha ritenuto, tuttavia, di lasciare inalterato il sistema di elezione previsto dalle precedenti leggi istitutive, riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento della questione nella fase di discussione in Assemblea.
      Un ampio confronto si è poi svolto sulla seconda questione, originata da una disposizione, contenuta nella proposta di legge n. 688 d'iniziativa del deputato Angela Napoli, volta ad escludere che possano fare parte della Commissione di inchiesta coloro nei confronti dei quali sia aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Tale proposta, non inclusa nel testo unificato predisposto dai relatori e ripresentata in forma emendativa al testo base, ha suscitato forti perplessità sia nel merito sia sotto il profilo della sua compatibilità costituzionale. Sotto il profilo del merito è emersa, in particolare, la difficoltà di discernere tra i diversi casi di possibile incompatibilità con la partecipazione ai lavori della Commissione di inchiesta, che potrebbe riguardare non solamente coloro che si trovano sottoposti a procedimento giudiziario per reati di associazione mafiosa, ma anche coloro, ad esempio, che svolgono attività professionale in difesa di tali soggetti, e, soprattutto, di stabilire la disciplina applicabile nel caso in cui un componente la Commissione dovesse venire a trovarsi nella condizione descritta nel corso del mandato oppure nel caso in cui un componente la Commissione dovesse essere strumentalmente denunciato ai sensi dell'articolo 416-bis al fine precipuo di escluderne la partecipazione all'inchiesta parlamentare. Ulteriori perplessità sono state manifestate in riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra soggetti condannati per alcune tipologie di reato
 

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(ad esempio di matrice terroristica), che potrebbero partecipare ai lavori della Commissione, e soggetti condanati per altre tipologie di reato (ad esempio abuso di ufficio), che per effetto della norma proposta si verrebbero a trovare in una situazione di incompatibilità. Ancora più rilevanti sono stati, poi, i rilievi critici espressi in riferimento alla compatibilità costituzionale di una disposizione volta a prevedere specifiche forme di incompatibilità per la partecipazione alla Commissione di inchiesta. Alla luce di tali considerazioni la I Commissione, nonostante la condivisione dell'obiettivo perseguito dalle proposte emendative presentate in materia, ha ritenuto opportuno prevedere esclusivamente che la nomina dei componenti la Commissione di inchiesta da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento debba tenere conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione medesima. Va ricordato, in proposito, che la II Commissione Giustizia ha espresso perplessità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, anche in riferimento a tale disposizione, che a suo avviso configurerebbe una sorta di «status» di componente della Commissione d'inchiesta che non trova alcun fondamento nella Costituzione, e ne ha conseguentemente richiesto la soppressione, apponendo una specifica condizione al parere da essa espresso sul testo elaborato in sede referente. La I Commissione, tuttavia, tenuto conto della rilevanza della questione, non ha ritenuto di aderire immediatamente alla condizione soppressiva, ritenendo più opportuno svolgere un ulteriore approfondimento della materia nella fase di discussione in Assemblea.
      Per quanto concerne le audizioni a testimonianza e la disciplina del segreto, l'articolo 3 ripropone le disposizioni già recate in materia dalla legge n. 386 del 2001, prevedendo che per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti, mentre in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
      La I Commissione ha poi diffusamente esaminato la problematica, già emersa nel corso della precedente legislatura nell'ambito di alcune Commissioni di inchiesta, relativa all'opportunità di stabilire procedure aggravate per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, al fine di prevedere forme adeguate di tutela dei soggetti destinatari di tali provvedimenti.
      Alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che stabilisce che le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria, non si è dubitato della possibilità che tali Commissioni possano, ad esempio, disporre intercettazioni di comunicazioni, ma ci si è posti il problema delle relative garanzie, considerato che per le Commissioni di inchiesta non possono trovare applicazione le garanzie previste per l'adozione degli atti aventi la medesima natura da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, mentre in sede giudiziaria l'autorizzazione a disporre intercettazioni è data da un organo terzo rispetto a quello che procede nelle indagini e che ne fa richiesta, nelle Commissioni di inchiesta non è dato configurare analogo meccanismo di garanzia, non potendosi attribuire un potere autorizzatorio ad organi esterni alla Commissione.
      La soluzione individuata, pertanto, con il nuovo articolo 4 è stata quella di rafforzare le maggioranze richieste per la deliberazione di tutti i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, stabilendo che tali deliberazioni debbano essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È stato poi previsto che, in caso di necessità e di urgenza, tali deliberazioni possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione, e che esse devono essere convalidate dalla Commissione, con la
 

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maggioranza dei due terzi, entro le quarantotto ore successive.
      È da rilevare in proposito, tuttavia, che la II Commissione Giustizia, intervenuta sul punto nell'ambito del citato parere, pur condividendo in linea di principio la previsione di una procedura aggravata, ha ritenuto che debba essere salvaguardata comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti. In sostanza la II Commissione non ha condiviso la scelta di rimettere all'ufficio di presidenza le deliberazioni in materia in casi di necessità e di urgenza e ha chiesto, con espressa condizione, di individuare per i predetti casi una diversa procedura. Anche su questo punto la I Commissione ha ritenuto opportuno rinviare la definizione di una soluzione adeguata in materia a un ulteriore approfondimento da svolgere nella fase di discussione in Assemblea.
      Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria e il regime del segreto per i partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività della Commissione, secondo modalità identiche a quelle già previste dalla legge n. 386 del 2001.
      L'articolo 7 reca, infine, le norme sull'organizzazione interna. Esso contiene una novità di grande rilievo che riguarda le spese della Commissione di inchiesta. Al fine di garantire un contenimento dei costi per lo svolgimento dell'inchiesta, la I Commissione ha ritenuto di introdurre un limite massimo alle spese annualmente sostenibili, il cui ammontare è stato stabilito nella misura di 300.000 euro annui, con la possibilità, rimessa alla valutazione congiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, di aumentare tale importo in una misura comunque non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      L'importo è stato stabilito sulla base dei costi mediamente sostenuti dalle precedenti Commissioni di inchiesta sulla mafia nelle passate legislature, che si sostanziano essenzialmente in spese per missioni e per consulenze esterne. Sulla disposizione è stato acquisito il parere favorevole della V Commissione Bilancio, la cui competenza consultiva in materia è stata attivata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del regolamento.
      L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sesa AMICI e Gianpiero D'ALIA, Relatori.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, che prevede che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione di inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione di inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione di inchiesta;

            condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;

            rilevato che, al comma 2 dell'articolo 4, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida della Commissione, entro le quarantotto ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione di inchiesta, sia pure interno ad essa;

            ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria;

            ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisce che la deliberazione dell'ufficio di presidenza

 

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sia comunque soggetta alla convalida della Commissione riduce comunque sensibilmente il rischio di un contrasto con l'articolo 82 della Costituzione, ma non lo elimina del tutto, in quanto nelle more della convalida i provvedimenti dell'ufficio di presidenza producono effetti direttamente incidenti sui diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo;

            b) all'articolo 4, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

            rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminilità organizzata mafiosa o similare.

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

          a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

          b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

          c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle

 

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persone imputate o condannate per delitti di mafia;

          d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

          e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni e i diritti di proprietà intellettuale;

          f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

          g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento

 

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alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

          h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

          i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

          l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

          m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

          n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
      4. Nello svolgimento delle sue funzioni la Commissione può consultare anche soggetti e realtà associative, a carattere nazionale

 

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o locale, che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e similari.

Art. 2.
(Composizione e presidenza
della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

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Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Provvedimenti incidenti sui diritti
di libertà costituzionalmente garantiti).

      1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
      2. In caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le quarantotto ore successive.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329

 

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del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti

 

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vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di

 

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300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con propria determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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