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PDL 91

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 91



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione della provincia di Busto Arsizio

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Costituzione ha voluto potenziare le autonomie locali, considerandole come aspetto essenziale della democrazia proprio perché attraverso questi enti risultano rafforzati sia i diritti di libertà dei singoli e degli enti minori sia il profilo partecipativo dei cittadini all'esercizio del potere.
      La nostra Costituzione infatti riconosce e promuove le autonomie locali (articolo 5) e prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione siano stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione (articolo 133). È comunque da osservare che il principio consacrato nell'articolo 5 della Costituzione ha avuto un'attuazione estremamente limitata, non essendo l'organizzazione amministrativa dello Stato riuscita a discostarsi dal suo tradizionale carattere accentrato consolidatosi nel tempo.
      Tale principio ha invece trovato un'applicazione più completa inizialmente con la legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) e, successivamente, con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Questa normativa ha rilanciato la funzione della provincia, accrescendone e definendone il ruolo e le competenze, e ha previsto una serie di criteri e di indirizzi per la creazione di nuove province e per la revisione delle circoscrizioni provinciali, per meglio adattarle alle esigenze di una società che si è profondamente trasformata.
      In particolare, si è previsto che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere a un'area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico.
      A tale proposito il territorio che si vuole costituire in provincia di Busto Arsizio
 

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con la presente proposta di legge presenta tutti i requisiti richiesti dalla suddetta normativa.
      La zona territoriale, infatti, possiede una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica che la contraddistingue dal resto delle province di Milano e di Varese. Il sud della provincia di Varese ha avuto sempre una tendenza fisiologica a saldarsi con il nord della provincia di Milano, caratterizzata da un'alta industrializzazione, rispetto alla parte nord della stessa dedita maggiormente allo sviluppo culturale e turistico e ad affrontare le problematiche di frontiera.
      Ormai da molti anni il dibattito politico ha evidenziato la necessità che l'area territoriale definita dell'Alto Milanese possa avere una espressione organizzativa amministrativa che faciliti ed esalti il suddetto momento unitario culturale ed economico-sociale che caratterizza quest'area. Soprattutto per il futuro è necessario un livello di gestione del territorio idoneo ad affrontare i problemi economici legati alla riconversione industriale, come, ad esempio, il piano riguardante l'asse del Sempione e ancora più il piano di sviluppo e potenziamento dell'Aeroporto della Malpensa, previsto dal Progetto Malpensa 2000, che rende indispensabile il rinforzo delle infrastrutture, ivi comprese quelle di protezione civile non facilmente dislocabili da Varese e da Milano.
      A tutto questo si deve aggiungere che l'area in oggetto conta una popolazione di oltre 800.000 abitanti con un prevedibile aumento demografico per cui è utile, al pari di altre zone come quella, ad esempio, di Lecco, uno scorporo dal restante territorio.
      Infine si deve tenere conto del fatto che la zona è già fornita di tutte le strutture ed i servizi necessari a una provincia, quali tribunali, ospedali, scuole, commissioni tributarie, Istituti autonomi case popolari e altro, e che proprio per il mancato riconoscimento dello stato di provincia e per l'attuale orientamento legislativo alcune di queste strutture rischiano di venire soppresse.
      Alla luce delle precedenti considerazioni, la proposta di legge mira al superamento dell'attuale suddivisione del territorio dell'Alto Milanese nelle due province di Varese e di Milano, istituendo la nuova provincia di Busto Arsizio con capoluogo Busto Arsizio, la città più popolosa del comprensorio (76.000 abitanti), che si trova proprio nel centro della zona e rappresenta un nodo viario importantissimo tra Piemonte e Lombardia.
      L'istituzione di questa nuova provincia, pertanto, risponde in pieno ai criteri ed indirizzi richiesti dall'articolo 21 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e costituisce un doveroso riconoscimento della sua identità territoriale e delle legittime aspirazioni della sua popolazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Busto Arsizio nell'ambito della regione Lombardia.
      2. La circoscrizione della provincia di Busto Arsizio, con capoluogo Busto Arsizio, comprende i comuni di: Arconate, Arsago Seprio, Bernate Ticino, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorezzo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inveruno, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Cortese, Vizzola Ticino.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione Lombardia provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Busto Arsizio.

Art. 2.

      1. La provincia di Busto Arsizio è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Busto Arsizio hanno luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli organi della provincia di Busto Arsizio hanno luogo in concomitanza con l'elezione per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.
      2. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 4.

      1. Le province di Milano e di Varese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Busto Arsizio, da effettuare con apposita delibera della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 5.

      1. Entro il termine di cui all'articolo 4 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia di Busto Arsizio, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

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Art. 6.

      1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia di Busto Arsizio, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.
      2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazione dei ruoli del personale, indicando al Ministero dell'economia e delle finanze le conseguenti variazioni da apportare nei bilanci di propria competenza.

Art. 7.

      1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di Milano e di Varese e presso gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle medesime province e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di cui al comma 1 dell' articolo 1.

Art. 8.

      1. Le spese per i locali e il funzionamento di nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Lombardia a provvedere all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti e alla loro costruzione nel caso in cui quelli reperibili sul territorio non siano utilizzabili. Gli uffici necessari

 

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per il funzionamento degli organi provinciali sono ripartiti sul territorio e hanno la propria sede nella città di Busto Arsizio.

Art. 9.

      1. I Ministri competenti procedono alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, al fine di coordinarle ed armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di Busto Arsizio, sentito il parere della regione Lombardia.

Art. 10.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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