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PDL 812

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 812



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Nuove disposizioni penali riguardanti i minori

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La criminalità minorile - che, spesso, trova la sua fonte nel reclutamento di minori ad opera della criminalità organizzata - rappresenta ormai, nel nostro Paese, non soltanto un fenomeno visibile ma, altresì, una vera e propria emergenza sociale.
      Stiamo, tuttavia, assistendo anche alla commissione di atti criminosi - spesso tanto efferati quanto episodici - da parte di minori che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, in quanto maturati in ambienti socialmente estranei a tale realtà.
      In effetti, in questi ultimi anni, si sono moltiplicati i reati di cui i minori si sono resi protagonisti attivi e la collettività, ormai profondamente scossa, chiede un deciso intervento del Parlamento volto a sanare e, ancor prima, ad arginare tale fenomeno.
      Appare a questo punto inderogabile e improcrastinabile un intervento del Parlamento sul piano sociale ed educativo volto al recupero del minore, autore e, spesso, autore-vittima di episodi criminosi, attraverso la creazione di strumenti educativi e formativi in grado, da un lato, di eliminare ovvero colmare i disagi esistenziali causati dai mali sociali della nostra epoca - quali, ad esempio, l'incomunicabilità tra genitori e figli, così come l'incapacità di trasmettere ai giovani valori morali essenziali - dall'altro, di emarginare il fenomeno della criminalità organizzata.
      Si ritiene, tuttavia, altrettanto indispensabile e urgente tenere conto di tale emergenza sociale sotto il profilo penalistico e processual-penalistico.
      Così come si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento della normativa penalistica e processual-penalistica alla luce della precoce maturità che, ormai, ai giorni nostri, i minori costantemente manifestano.
      È proprio per queste ragioni che, con la presente proposta di legge, si intende intervenire
 

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sulla disciplina del codice penale e del codice di procedura penale, nonché su talune leggi speciali, prevedendo - accanto all'abbassamento della soglia dell'età del minore per quanto concerne la sua imputabilità, l'inflizione della pena, nonché la diversa applicabilità delle misure di sicurezza - anche l'abbassamento della soglia dell'età del minore in ordine sia all'esercizio del diritto di querela e di remissione, sia all'obbligo dell'ammonimento del testimone.
      Questa proposta di legge si inquadra, pertanto, tra i primi ed essenziali interventi volti sia ad affrontare l'emergenza sociale della criminalità minorile, sia a prendere atto di uno stadio di maturità dei minori anticipato rispetto al passato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abbassamento del limite di età per l'imputabilità del minore).

      1. Il limite di età per l'imputabilità del minore è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, in tutte le disposizioni legislative e regolamentazioni vigenti, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'imputabilità del minore, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 2.
(Abbassamento del limite di età per l'accertamento dell'età del minore e per l'obbligo della declaratoria di non imputabilità).

      1. Ai fini dell'accertamento dell'età del minore e dell'obbligo di immediata declaratoria della non punibilità, i riferimenti al limite di età di quattordici anni di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, devono intendersi sostituiti con il limite di età di dodici anni.

Art. 3.
(Quantificazione della pena).

      1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il minore aveva un'età inferiore ai sedici anni.
      2. Ai fini dell'inflizione della pena e dell'applicazione delle misure di sicurezza, in tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti ogni riferimento ai limiti di età di quattordici e diciotto anni devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal limite di età di dodici anni e dal limite di età di sedici anni.

 

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Art. 4.
(Disposizioni particolari).

      1. Per gli effetti relativi agli articoli da 1 a 3 della presente legge, le disposizioni di cui al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi speciali e che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell'operatività dei singoli istituti processuali e dell'applicazione delle misure di sicurezza trovano applicazione nei confronti dei minorenni, devono intendersi riferite ai minori di anni sedici.

Art. 5.
(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del diritto di querela e di remissione).

      1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e di remissione, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'esercizio del diritto di querela e di remissione, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 6.
(Abbassamento del limite di età per l'ammonimento del testimone minore).

      1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'operatività dell'obbligo di ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.


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