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PDL 391

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 391



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di fabbricati rurali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevede l'istituzione del catasto dei fabbricati, detta norme per l'individuazione di unità immobiliari rurali non dichiarate al catasto (comma 1), nonché norme per il riconoscimento della ruralità degli immobili stessi.
      Se queste norme possono considerarsi valide per le zone di pianura o collina, esse diventano inconcepibili per la montagna, sia per le limitate superfici dei terreni cui i fabbricati sono asserviti sia - e soprattutto - per le abbandonate attività agricolo-pastorali che ne avevano giustificata la costruzione.
      Si tratta, in genere, di baite di 25-30 metri quadrati di superficie e di 60-70 metri cubi di volume ove, nella stagione estiva, veniva riposto il foraggio in attesa che la neve ne consentisse il trasporto in paese, o di fienili e stalle per il ricovero del bestiame dall'autunno alla primavera.
      Gran parte di queste costruzioni, quasi sempre sprovviste perfino di strada d'accesso, risalenti agli inizi del secolo, versano in condizioni di degrado sia per la consunzione del legno sia perché ormai inutili dal punto di vista della produzione di un reddito sia pur minimo.
      Riescono a salvarle solo l'attaccamento del montanaro alla propria terra ed il vincolo affettivo che lo lega a quanto lasciato dai suoi antenati.
 

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      Questi particolari resti della nostra civiltà agricola non vengono però presi in considerazione dall'attuale regolamentazione legislativa, talché molte amministrazioni comunali, in sede di accertamento ICI, stanno richiedendo ai possessori di tali rustici i «requisiti di ruralità» in mancanza dei quali scattano anche le penalità per i mancati versamenti negli anni precedenti. Ecco perché l'approvazione della presente proposta di legge - tesa a colmare questo vuoto - risulta per i possessori di baite e fienili di montagna di grande importanza e comunque tende a sanare una situazione di oggettiva ingiusta disparità di trattamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:

      «6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati:

          a) le costruzioni non utilizzate purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autentica, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

          b) baite e fienili, situati in zona di montagna, non più utilizzati a seguito dell'abbandono dell'agricoltura e della pastorizia».


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