Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 197

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 197



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, WIDMANN, BEZZI

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente l'introduzione di limiti temporali ai divieti derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a eliminare una incongruenza intervenuta nella disciplina del servizio civile prestato in sostituzione di quello militare a seguito della compelessiva riforma che ha interessato la leva obbligatoria.
      L'articolo 1 della legge n. 230 del 1998 sul servizio obbligatorio civile ha stabilito che: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (...) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria».
      Allo stesso tempo, l'articolo 15 della medesima legge, tuttora vigente nonostante le novità intervenute nella materia, pone una serie di divieti e le relative sanzioni penali in capo all'obiettore ammesso al servizio civile, all'epoca evidentemente preordinati a impedire il dilagare di una «obiezione di comodo». Tra di essi, il divieto di detenzione, uso e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, nonché il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi (articolo 15, commi 6 e 7).
      Nonostante questi vincoli destinati a potrarsi per tutta la vita dell'obiettore, la
 

Pag. 2

legge n. 230 del 1998 ha sancito il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. A differenza della precedente legge n. 772 del 1972, l'obiezione di coscienza non è più considerata un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona. Il servizio civile rappresenta un modo alternativo di «servire la Patria», con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide. I giovani hanno potuto scegliere di difendere la Patria con il servizio militare o con il servizio civile sostitutivo.
      A seguito della radicale riforma del servizio militare, attuata con la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», lo status giuridico dell'obiettore di coscienza come previsto dalla legge n. 230 del 1998, e in particolare i citati divieti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 15, non sono più giustificati.
      In effetti, con la riforma è mutata profondamente la natura del servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così il superamento dell'istituto della obiezione di coscienza. Di più, è stata anticipata al 1o gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria e il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1o luglio 2005.
      Si chiude quindi un importante capitolo della storia del Paese.
      Con il cessare del servizio di leva obbligatorio, la stessa obiezione di coscienza non sussiste più. E soprattutto non ha più senso mantenere gli obiettori di coscienza vincolati alle conseguenze di una scelta fatta a tale riguardo molti anni prima.
      La concezione dell'obiezione di coscienza, in realtà, era mutata significativamente già prima della riforma appena illustrata. Si era arrivati a considerare i due servizi, militare e sostitutivo civile, come pienamente alternativi, senza più dover invocare motivi di coscienza alla base delle proprie scelte. Il servizio civile ha rappresentato, come detto, un modo alternativo di «servire la Patria» e ha fornito l'elemento base della filosofia ispiratrice del nuovo Servizio civile nazionale (legge n. 64 del 2001). Il servizio civile prestato in sostituzione di quello militare, infatti, si è rivelato nel tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
      Di fronte al riconosciuto valore del servizio civile e soprattutto in considerazione del mutato quadro giuridico derivante dalla riforma del servizio militare, è necessario intervenire sui limiti ai quali sono soggetti per tutta la loro vita gli obiettori di coscienza.
      La presente proposta di legge, pertanto, modifica l'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, consentendo a coloro che hanno effettuato la scelta del servizio civile sostitutivo, decorso il periodo di cinque anni dalla data del congedo dallo stesso, di esercitare le stesse attività riconosciute a coloro che hanno prestato il servizio militare.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 cessano di applicarsi decorsi cinque anni dalla data di congedo dal servizio civile».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su