PDL 782
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 782
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CONTENTO
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
Presentata il 18 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge», affermando che nessun rilievo di tale genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto a individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte a fini processuali nonché a precisare le modalità con cui le stesse possono essere adottate. Con detta pronuncia, insomma, è la Corte stessa a sollecitare il legislatore a intervenire nella materia avviando un'operazione diretta a individuare tipologie e modi di esecuzione degli accertamenti, sempre nel rispetto delle garanzie di legge e dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
Dopo circa dieci anni dalla pronuncia ricordata, appare opportuno che il Parlamento assuma la responsabilità di un intervento volto a tradurre i princìpi affermati dalla Corte costituzionale in precise regole.
La presente proposta di legge vuole dunque tentare di porre rimedio a tale vuoto normativo, muovendo proprio dalla decisione della Corte costituzionale e ricercando un giusto equilibrio tra la tutela della persona e l'esigenza di accertamento della verità nell'ambito del processo penale.
Del resto, recenti pronunce giurisprudenziali hanno più volte sottolineato l'opportunità di disporre di norme adeguate di
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fronte al rifiuto dell'imputato rispetto al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA.
Per rispondere a un'esigenza come quella appena ricordata, si è inteso intervenire con una modifica del codice di procedura penale diretta a prevedere, nell'ambito dell'attività rimessa al perito, quel tipo di accertamenti che, pur idonei ad incidere sulla libertà individuale, non sono certo in grado di mettere a repentaglio la salute o l'integrità del soggetto, in base alle risultanze di oggettive valutazioni medico-scientifiche.
L'introduzione di un apposito articolo volto a permettere al magistrato di disporre la perizia anche in tali casi è sembrata l'iniziativa più coerente con il codice di rito, avendo ovviamente cura di rimettere tale possibilità a un provvedimento seriamente condizionato quanto ai presupposti e, quindi, alla motivazione.
Viene, comunque, ribadito il divieto di compimento di atti che possano nuocere alla salute delle persone, e previsto che gli adempimenti possano essere disposti anche in sede di accertamenti tecnici non ripetibili.
La proposta di legge disciplina, poi, l'accompagnamento coattivo dell'indagato e le conseguenze penali del rifiuto a sottoporsi all'esecuzione dell'atto.
Da ultimo, si è ritenuto utile permettere l'allestimento di una vera e propria banca dati per la conservazione del risultato delle analisi del DNA in modo da favorirne l'utilizzo, pur sempre sotto la stretta sorveglianza dell'autorità giudiziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, qualora gli accertamenti peritali richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà della persona, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, lo svolgimento dei medesimi anche in difetto del consenso da parte dell'interessato.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) l'indicazione del reato per cui si procede;
b) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono indispensabile;
c) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 224-quater;
e) l'indicazione della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito.
Art. 224-ter. - (Divieto di atti pericolosi per la salute della persona). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti nel caso in cui vi sia il sospetto che possano nuocere alla salute della persona.
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Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Per l'accompagnamento coattivo della persona nei confronti della quale l'atto deve essere eseguito si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132».
Art. 2.
1. All'articolo 360 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 5, nel caso in cui gli accertamenti richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, al provvedimento del pubblico ministero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 224-bis, 224-ter e 224-quater».
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 373 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 373-bis. - (Rifiuto di collaborazione nell'esecuzione di una perizia o consulenza tecnica). - La persona nei confronti della quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo che rifiuti, senza giustificato motivo, di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia legittimamente disposta dall'autorità giudiziaria è punita con la reclusione fino a quattro anni».
Art. 4.
1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alla banca
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dati, consentendolo esclusivamente sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.