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PDL 810

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 810



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il cospicuo numero di procedimenti penali avviati sulla base di denunce anonime o comunque provenienti da soggetti non identificati o identificabili arreca grave danno e nocumento all'improcrastinabile esigenza di alleggerire l'allarmante carico di adempimenti affidati all'autorità giudiziaria.
      La necessità di una definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti in corso, sancita dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, nonché dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, impone una più rigorosa valutazione delle notizie di reato provenienti da scritti anonimi o comunque da persone non individuabili.
      In un simile contesto non può del resto sottovalutarsi il rischio che, a causa dell'impossibilità pratica di espletare tutte le indagini necessarie a valutare la fondatezza delle notitiae criminis che vengono quotidianamente sottoposte all'attenzione delle procure, l'obbligatorietà dell'azione penale prevista dall'articolo 112 della Costituzione si traduca di fatto in scelte discrezionali operate dagli organi inquirenti e sottratte a qualsiasi possibilità di controllo.
      Anche a tali fini, ed a prescindere dalla doverosa assunzione di responsabilità richiesta a ciascun cittadino che si rivolge all'autorità giudiziaria, l'articolo 333 del codice di procedura penale prevede sin dalla sua formulazione originaria che «delle denunce anonime non [possa] essere fatto alcun uso».
      Il dettato di tale norma risulta di fatto svilito da una parte della magistratura inquirente sotto due rilevanti profili.
      Da un lato, l'evidente necessità di equiparare la denuncia anonima a quella presentata
 

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sotto nome falso o di fantasia appare assolutamente trascurata dagli organi della pubblica accusa; dall'altro, l'assenza di una esplicita invalidità comminata dal codice di rito ha finito con il ridurre la norma ad una mera affermazione di principio.
      In relazione alla legittimità dei sequestri operati sulla base di denunce anonime si è poi sviluppato un contrasto giurisprudenziale ancora non risolto.
      Al fine di chiarire e precisare l'effettivo tenore del principio già affermato dall'articolo 333 del codice di procedura penale sembra pertanto opportuna una riformulazione di tale articolo improntata sia al rafforzamento di un principio indubbiamente garantista, sia alle richiamate esigenze di ridurre il carico di procedimenti basati su notizie infondate o inattendibili che arrecano inevitabile danno all'efficienza della macchina giudiziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 333 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, dopo le parole: «Delle denunce anonime» sono inserite le seguenti: «o prive dei requisiti che consentano l'effettiva identificazione dell'autore, anche se riprese da organi di informazione»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

      «3-bis. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 3 non possono essere in alcun modo utilizzati, non possono essere in ogni caso acquisiti gli elementi di prova raccolti attraverso tale attività di indagine e i relativi procedimenti penali eventualmente posti in essere sono nulli ad ogni effetto».


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