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PDL 931

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 931



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e altre disposizioni in materia di pari opportunità per i cittadini che hanno prestato servizio civile sostitutivo in adempimento degli obblighi di leva

Presentata il 30 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La sospensione a tempo indeterminato della leva obbligatoria, a decorrere dalla fine del 2004, ha ancora di più accentuato la portata di alcuni vincoli, tuttora vigenti, fissati vita natural durante a carico degli obiettori di coscienza che hanno prestato servizio civile sostitutivo.
      Si sta evidenziando la notevole contraddizione di un impianto legislativo che, da una parte, stimola e pubblicizza la prestazione del servizio civile volontario e retribuito (come previsto dalla legge n. 64 del 2001), e, dall'altra, penalizza l'accesso ad alcune professioni o il rilascio di alcune licenze, laddove correlate al possesso o al porto di armi comuni da sparo, sia pure per scopi neppure lontanamente attinenti all'attività bellica o militare in senso lato.
      Il divieto di rilascio di licenze per armi comuni da sparo o l'impossibilità di accedere a concorsi per professioni legate al comparto delle Forze armate o delle Forze dell'ordine (articolo 15, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230), concepiti per «dissuadere» a suo tempo dalla presentazione di istanze di riconoscimento dell'obiezione di coscienza non sincere o «di comodo», ha finito per produrre ai giorni nostri una anomala «casta di rinnegati» ai quali è impedito cambiare opinione, negato chiedere la revoca dello status di obiettore indicata sul foglio di congedo
 

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illimitato, preclusa la possibilità di svolgere numerose professioni (poliziotto, guardiaparco, agente di polizia locale negli enti che armano il proprio personale, guardia forestale, eccetera) o attività ludiche ammesse per gli altri cittadini.
      Talché circa 800.000 giovani e non più giovani che hanno prestato servizio civile sostitutivo tra il 1973 e il 2004 non possono, ad esempio, utilizzare un fucile lanciasiringhe nella propria attività di veterinario, non possono ottenere una licenza per tiro a segno su bersagli inanimati, non possono svolgere attività di polizia ambientale nelle polizie provinciali con personale armato per regolamento, non possono accedere a un posto di agente di polizia municipale in un piccolo o grande comune, né dirigere una fabbrica di airbags (qualificati ancor oggi come esplosivi), o tantomeno partecipare a concorsi per entrare nella polizia scientifica, diventare sommozzatore nell'Arma dei carabinieri, arruolarsi nella Guardia costiera o nel Corpo della guardia di finanza, neppure come medico o tecnico informatico, ottenere un nulla osta per praticare sport olimpici come il biathlon o il tiro al piattello.
      Si è resa necessaria, dopo un iniziale contenzioso giudiziario amministrativo, addirittura una sentenza della Corte costituzionale per stabilire che un ex obiettore di coscienza può dirigere un'attività di cava e tenere un registro di detenzione esplosivi per uso civile (sentenza n. 141 del 7 aprile 2006).
      Si è giunti, inoltre, al paradosso in base al quale gli ultimi renitenti alla leva (non più perseguibili secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali e per effetto del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 168 del 2005) godono di maggiori diritti e opportunità professionali degli ex obiettori di coscienza che, a seconda dei periodi e delle diverse disposizioni in vigore, hanno prestato quasi gratuitamente un servizio civile sostitutivo obbligatorio di durata variabile tra 10 e i 26 mesi.
      Un disegno di legge (atto Senato n. 2871 della XIV legislatura), sostenuto da parlamentari di entrambi gli schieramenti e discusso nella Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica nel 2005 per affrontare il problema, non ha completato l'iter per la fine della legislatura.
      Oggi centinaia di migliaia di cittadini italiani incensurati non possono cambiare idea e convincimenti nonostante i principi stabiliti dalle più note convenzioni internazionali e dalla Carta costituzionale italiana e benché la legge n. 230 del 1998 si fondi anche su queste. Un raro caso di discriminazione e di impari opportunità sia nei confronti di cittadini di sesso femminile (a cui lo Stato non ha imposto di manifestare scelte di vita con effetto perpetuo), sia a confronto con i nati dopo il 1985, o con i congedati per esuberanza di leva, ai quali la pubblica amministrazione non chiederà mai come sono stati assolti gli obblighi di leva, in relazione all'accesso a professioni o al rilascio di talune licenze di pubblica sicurezza.
      Al giorno d'oggi, nell'attuale ordinamento, si può cambiare religione, sesso, idea o alleanza politica senza che alcuna sanzione venga comminata. Si può cambiare idea sul matrimonio e divorziare, si può rinunciare al sacerdozio o si può richiedere il perdono giudiziale dopo alcuni anni per taluni reati. Non si può, invece, richiedere la revoca dello status di obiettore di coscienza, con implicazioni che stanno assumendo un incomprensibile sapore punitivo, specie se confrontate con la situazione dei cittadini congedati per esuberanza di leva e che anche nella vigenza della leva stessa non hanno materialmente prestato alcun servizio.
      Oggi il servizio civile volontario non è più concatenato a una dichiarazione di obiezione di coscienza di unico tipo e pre- confezionata dallo Stato, in base alla quale chi in passato avesse voluto prestare detto servizio in forma alternativa al servizio militare avrebbe comunque dovuto dichiararsi contrario indistintamente all'uso di ogni tipo di arma comune, anziché - ad esempio - al solo modello di difesa della Patria attraverso un esercito armato. Nel frattempo la legge n. 230 del 1998, nella
 

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illogicità di alcune sue parti, ancor oggi permette di fatto agli obiettori di acquistare, detenere e utilizzare armi ad avancarica, polveri e proiettili la cui potenza è di gran lunga superiore a una comune arma da fuoco sportiva e di cui sempre ad essi non sono consentiti la detenzione e l'uso.
      L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 sulla regolamentazione dell'aborto permette l'obiezione di coscienza. Essa tuttavia è revocabile in qualsiasi momento ed è revocata ipso iure alla esecuzione di un atto medico volto a una interruzione di gravidanza senza sanzione alcuna. Così non è per l'obiezione di coscienza al servizio militare di leva.
      Essa è irrevocabile e l'obiettore, nell'esecuzione di un atto contra legem come, ad esempio, tirare al poligono con un'arma sportiva non di proprietà ma noleggiata in loco, è punito ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      L'articolo 3 della legge n. 413 del 1993 permette l'obiezione di coscienza alla sperimentazione scientifica sugli animali. Non solo anch'essa è revocabile in qualsiasi momento, ma l'articolo 4 della medesima legge specifica come non possano esserci discriminazioni verso coloro che pratichino l'obiezione di coscienza in tale senso.
      La presente proposta di legge si propone, pertanto, di rimuovere le discriminazioni e le impari opportunità lavorative imposte a suo tempo dall'articolo 15, commi 6 e 7, della legge n. 230 del 1998, che oggi - nell'«era» dell'esercito su base professionale - non hanno più motivo di esistere, se non per danneggiare immotivatamente cittadini che hanno servito la Patria per un congruo numero di mesi in ossequio alla normativa vigente e ai princìpi di equiparazione tra servizio militare e servizio civile alternativo o sostitutivo stabiliti dal Parlamento e più volte ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. 1 commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati.

Art. 2.

      1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi delle legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è consentito partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporta l'uso delle armi, previo obbligo di presentare, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, apposita dichiarazione nella quale accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione previsto per le rispettive posizioni professionali.
      2. In caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi nonché in caso di rilascio di licenze di porto di armi comuni da sparo, il cittadino interessato decade dallo status di obiettore di coscienza ed è soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 8 luglio 1998, n. 230.


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