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PDL 675

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 675



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI

Nuove norme sull'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da circa venti anni la questione dell'uso degli animali negli spettacoli circensi è posta sotto accusa da una crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali.
      Lo spettacolo circense, infatti, apprezzabile e da sostenere per i suoi contenuti artistici rappresentati da clown, giocolieri, acrobati, trapezisti, illusionisti, viene ormai considerato manifestazione di violenza proprio per la presenza degli animali, costretti per la loro intera esistenza in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per compiere esercizi contrari alla loro natura.
      Prove di questo orientamento sono la crescente disaffezione del pubblico, che ha portato importanti circhi addirittura ad annunciare la chiusura; le delibere di numerosi comuni che, pur se spesso non applicate, tendono ad impedire l'attendamento ai circhi che utilizzano animali; la scelta di importanti esponenti dell'arte circense che hanno deciso di non utilizzare più animali negli spettacoli.
      Fra gli stessi bambini, pubblico tradizionale di questi spettacoli, si nota una crescente disaffezione sia per l'aumentata offerta di intrattenimenti alternativi, sia per una sensibilità animalista che viene evidenziata anche da un sondaggio effettuato dal comune di Livorno fra gli studenti della città, per il settantacinque per cento a favore del circo senza animali.
      In Italia, Paese con la maggiore concentrazione europea di imprese circensi, il circo rischia di scomparire: il pubblico si allontana, gli incassi diminuiscono, la popolarità degli spettacoli con animali è in costante declino.
 

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      Occorrono interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non possono prescindere però da un provvedimento urgente per porre fine all'inutile, superfluo, anacronistico utilizzo di animali-schiavi, costretti a prigionia e trattamenti coercitivi per offrire al pubblico uno spettacolo comunque diseducativo, poiché induce soprattutto i più giovani a pensare che ogni violenza sia lecita anche per un puro fine di intrattenimento.
      La Lega anti vivisezione (LAV), principale associazione animalista italiana e rappresentante di «Europe for animal rights», e il World wildlife fund (WWF), maggiore associazione mondiale per la protezione della natura, hanno promosso, nella XIII legislatura, la proposta di legge che sottoponiamo nuovamente alla vostra attenzione, che prevede la dismissione degli animali dei circhi, unitamente a interventi di comunicazione a favore dei nuovi spettacoli senza animali e sostegni economici, in parte già previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, finalizzati comunque all'emancipazione dei circhi da un'assistenza statale condizionante quanto inefficace, se costituita dalla semplice elargizione di contributi.
      Sarà necessario arrivare ad un affrancamento dei circhi dalla dipendenza da questi contributi, attivando alcune esperienze di defiscalizzazione, ad esempio per le collaborazioni degli artisti che rimpiazzeranno i numeri in cui vengono impiegati animali. Non intendiamo quindi mettere in pericolo l'occupazione in questo settore, ma, al contrario, creare le condizioni per una maggiore presenza e valorizzazione degli artisti negli spettacoli.
      L'occupazione viene piuttosto messa in discussione dal mantenimento dello status quo, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento degli animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.
      Non entrando nel merito delle modalità di addestramento degli animali, su cui esistono comunque interessanti e gravi testimonianze, il maltrattamento esiste palesemente dal momento in cui la vita degli animali viene confinata in anguste gabbie, condizione «incompatibile con la loro natura», e vengono costretti ad eseguire esercizi che nulla hanno a che vedere con le «loro caratteristiche etologiche», situazione palesemente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 544-ter del codice penale (maltrattamento di animali).
      Addirittura l'Ente nazionale per la protezione degli animali, che aveva sottoscritto un accordo con l'Ente nazionale circhi per il buon mantenimento degli animali nei circhi, ha deciso di annullare tale accordo perché comunque insufficiente, come qualsiasi altra misura che intervenga solo a rendere meno palesemente crudele la condizione di chi è imprigionato e maltrattato senza ragione, o per divertimento e lucro.
      Di qui la necessità di riconoscere agli animali detenuti nei circhi un destino diverso in modo da evitare che nuovi animali vengano acquistati, alimentando un commercio che, arricchendo pochi, contribuisce all'impoverimento biologico dell'intero pianeta.
      Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi, avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, che non dovrà più confondersi con alcuna forma di violenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.

Art. 2.

      1. I circhi e gli spettacoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno o più animali devono darne comunicazione, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza, entro due mesi dalla predetta data, alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, previa verifica, la Direzione generale di cui al comma 1 istituisce la «Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti», anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.

Art. 3.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha il compito di ricercare per gli animali censiti una collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e non. La Commissione

 

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stessa, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione degli animali censiti in collaborazione con la Lega anti vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali.

Art. 4.

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali. La campagna sarà ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.

Art. 5.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e presenta alla Direzione generale di cui all'articolo 2 una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali.

Art. 6.

      1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 5.160 euro a 25.820 euro. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.
      2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2, comma 1, è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

 

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Art. 7.

      1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico dello spettacolo, per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 9.746.855 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. In tutte le disposizioni vigenti le parole: «circo equestre» sono sostituite dalla seguente: «circo».
    
    


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