PDL 898
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 898
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato VITALI
Soppressione della tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero
Presentata il 24 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - Il sistema fiscale del nostro Paese continua a caratterizzarsi per i suoi risvolti vessatori ed iniqui. Sono centinaia le imposte che gravano sul contribuente, senza peraltro che a tale gravoso onere corrisponda una politica di sviluppo adeguata e complessiva.
Sarebbe folle ritenere che una singola proposta di legge possa avere una valenza risolutiva rispetto ad un sistema fiscale irrazionale e dispersivo. Non si può comunque non riconoscere come, ai fini dell'auspicata semplificazione del sistema, possano risultare utili anche piccoli passi che, se inquadrati in un'ottica di passaggi progressivi riconducibili ad un disegno più complessivo di riduzione dell'eccessivo peso fiscale, finirebbero per rappresentare un apprezzabile segnale, del quale si avverte diffusamente l'esigenza.
In tale contesto, la presente proposta di legge prevede la soppressione della tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero, tassa tra le più «odiose» ed immotivate, eppure sistematicamente confermata nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, evidentemente più sensibili del nostro rispetto all'esigenza di semplificare e rendere più equo il sistema impositivo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero, di cui all'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è soppressa.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.