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PDL 661

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 661



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, NICCO, BEZZI

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

Presentata l'11 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino, è stata resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e rappresenta un accordo-quadro in materia di princìpi di una politica ambientale di tutela e conservazione dell'equilibrio della zona alpina. In attuazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione sono stati firmati 9 Protocolli aggiuntivi, di cui uno in materia di trasporti, firmato il 31 ottobre 2000 dai seguenti Paesi: Austria, Svizzera, Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Principato di Monaco. La Slovenia ha apposto la firma in data 6 agosto 2002.
      Alla data della presentazione della proposta di legge risulta ancora mancante la firma della Comunità europea, parte contraente della Convenzione per la protezione delle Alpi, e solo i seguenti cinque Stati risultano aver ratificato il presente Protocollo: l'Austria, la Germania, il Principato del Liechtenstein (nel 2002), la Slovenia (nel 2004) e la Francia (nel 2005).
      Lo strumento di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi in materia di trasporti nasce dalla consapevolezza
 

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che, in assenza di adeguati provvedimenti, il traffico e l'impatto ambientale dovuti ai trasporti siano destinati ad aumentare, provocando una rilevante crescita dei rischi per la salute, l'ambiente e la sicurezza. La tutela del territorio alpino, patrimonio naturale ed economico, riguarda non solo la popolazione che vi risiede, ma anche quella che risiede al di fuori di tale territorio, e pertanto l'obiettivo del contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione eco-compatibile dei trasporti, deve essere perseguito con misure comuni da tutti gli Stati alpini.
      L'articolo 11 del Protocollo in materia di trasporti recita testualmente: «Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino». Infatti, la strategia generale della politica dei trasporti delle Parti contraenti del Protocollo deve mirare ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti tramite una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera. Le infrastrutture di trasporto esistenti non sono sfruttate a sufficienza e risulta necessario incrementare i sistemi di trasporto più ecologici, quali quelli su rotaia, la navigazione e sistemi combinati. In particolare, la ferrovia risulta particolarmente adatta a soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza, per cui si auspica che le Parti contraenti sostengano il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini e l'ammodernamento della ferrovia, specie per i trasporti transfrontalieri.
      Il Protocollo in questione, le cui trattative erano iniziate già più di dieci anni fa, oltre a presentare particolari difficoltà nella messa a punto del testo, ha fatto emergere grandi divergenze nel corso dei lavori parlamentari relativi ai disegni di legge di ratifica dell'insieme dei 9 Protocolli attuativi della Convenzione. In effetti, nelle «navette» tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, il Protocollo dei trasporti fu una volta inserito, poi soppresso, poi di nuovo inserito nell'elenco dei Protocolli da ratificare. Questo fa capire la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.
      Vista l'importanza della materia affrontata, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 258.228 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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