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PDL 18

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 18



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, BENVENUTO

Istituzione del Parco nazionale di Portofino

Ripresentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Parco di Portofino ha una storia lunga e travagliata. Nel 1935 viene istituito il Parco nazionale che di fatto salva il promontorio affacciato sul mare dalla speculazione edilizia che ha colpito duramente la riviera circostante nel dopoguerra. Il Parco nazionale ha impedito - di fatto - la costruzione della strada litoranea che avrebbe sventrato il promontorio e aperto la strada alla lottizzazione della costa, compresa la baia di San Fruttuoso che era già stata acquistata da noti immobiliaristi negli anni '50. Proprio nelle zone circostanti il Parco è nato il fenomeno violento della edificazione di seconde case poi definito - non a caso - «rapallizzazione». Senza la presenza storica del Parco di certo la costa tra Camogli, Portofino e Santa Margherita sarebbe una ininterrotta distesa di case.
      Negli anni '70 l'Ente parco di Portofino viene incredibilmente dichiarato ente inutile e sciolto. Il Parco nazionale - unico caso in Italia - scompare. Fortunatamente con un iter lungo e travagliato nasce il Parco regionale che conserva i vincoli di inedificabilità e salva il territorio dall'aggressione. Tuttavia la gestione regionale si manifesta debole, ondivaga e povera di risorse economiche. L'Ente Parco è continuamente minacciato dalle ristrettezze contabili, da lunghe fasi di incerta gestione, da polemiche continue sulle nomine, da una forte opposizione di un'ampia fascia della popolazione residente che considera il Parco estraneo o addirittura nemico dei residenti.
      Nel 1999 viene istituita dal Ministero dell'ambiente l'area naturale marina protetta denominata «Portofino» che costituisce
 

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il completamento del disegno di tutela del territorio interessando tutta la fascia litoranea del promontorio. L'area è affidata in gestione ad un altro ente che - tra l'altro - vede in primo piano soggetti diversi rispetto a quelli che gestiscono il Parco regionale. Nel primo sono protagonisti i comuni interessati (Camogli, Portofino, Santa Margherita), nel secondo esiste un organismo molto articolato che, oltre alla regione, vede il coinvolgimento della provincia, dei comuni, delle associazioni ambientaliste e di molti altri soggetti.
      La situazione attuale è dunque di un promontorio affacciato e circondato dal mare che viene gestito da due organismi diversi per la parte marina e per quella terrestre. L'uno fa capo allo Stato, l'altro alla regione. Vi sono evidenti problemi di coordinamento, di sovrapposizione, persino di spreco delle già scarse risorse economiche.
      La proposta di legge intende unificare sotto un'unica gestione la parte marina e quella terrestre istituendo un Parco nazionale giustificato dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi in questione, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali, dalla notorietà nel mondo del borgo di Portofino che dà nome al Parco.
      La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati. Ciò potrà anche consentire di rivedere le scelte recenti della regione Liguria che hanno fortemente ridotto la superficie del Parco.
      La proposta di legge, prevede, pertanto, come già avvenuto per il Parco nazionale delle Cinque Terre, un «passaggio indolore» tra Parco regionale e Parco nazionale e un accorpamento sotto un'unica gestione dell'area naturale marina.
      Si segnala, infine, che le presente proposta di legge intende riprendere il lavoro svolto dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati in merito all'esame di una analoga iniziativa legislativa (atto Camera n. 5117), il cui iter non si è concluso a causa della fine della XIV legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale di Portofino).

      1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.
      2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».
      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino sono definite entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati.
      5. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.
      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      7. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente

 

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26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.
      8. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta di cui al comma 7, della commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria che è tenuta ad esprimersi nel termine di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture

 

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messi a disposizione dalla regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.
(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale di Portofino;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale di Portofino.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

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Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale di Portofino, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
    


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