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PDL 159

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 159



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Norme in materia di tutela dell'attività di videonoleggio

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore del noleggio di videocassette vive una grave crisi, causata dalla mancanza di un adeguato rapporto contrattuale fra le case distributrici di pellicole cinematografiche e i gestori di videoteche, in un comparto caratterizzato da un quasi monopolio che, di conseguenza, ne limita fortemente la libera concorrenza.
      Le società di distribuzione di film (alcune di esse sono major che operano a livello planetario detenendo il più vasto volume di diritti sulle pellicole) occupano, infatti, una posizione di monopolio sul mercato in quanto, di volta in volta, si trovano ad essere le uniche fornitrici di quei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'attività di videonoleggio. Esse detengono il diritto di distribuire e di commercializzare un film di successo e sono in grado di imporre unilateralmente le proprie condizioni (prezzo, modi e tempi di distribuzione) mediante pseudocontratti (lettere di commissione), ai gestori di videoteche che, per «rimanere sul mercato», sono costretti ad accettarne il contenuto.
      Queste aziende stabiliscono il prezzo del film inserendolo talvolta in pacchetti di pellicole cinematografiche che, oltre al film di successo, ne contengono altri assolutamente sconosciuti e di difficile commercializzazione. È ovvio che i gestori di videoteche, per continuare a garantire ai propri clienti le ultime novità del mercato, sono costretti a subire e ad acquistare tutto il pacchetto loro «proposto».
      La condizione più vessatoria a cui i gestori di videoteche devono sottostare è rappresentata dal fatto che le major stabiliscono, a loro discrezione, la durata di quel periodo di tempo «protetto» intercorrente tra l'uscita del film a noleggio in videoteca e l'uscita dello stesso film nel circuito televisivo, in tutte le sue forme (tv pubblica e privata; tv satellitare; pay tv; video on demand; tv via cavo e tutte le altre forme di trasmissione rese possibili dal progresso tecnologico nel settore delle telecomunicazioni), cosiddetta «window»; si tratta di una finestra temporale tra l'uscita del film a noleggio nelle videoteche e l'uscita nel circuito televisivo pubblico e
 

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privato: con sempre maggiore frequenza accade che la durata di questo periodo è talmente ridotta da rivelarsi assolutamente penalizzante per i gestori di videoteche, per i quali diventa impossibile ammortizzare l'elevato costo di acquisto del film.
      Questa «tecnica», peraltro, penalizza fortemente il prodotto italiano meno conosciuto e quindi meno richiesto dalla clientela, per cui questi film (che per essere ammortizzati devono essere consigliati e spinti dal gestore) necessitano di una window molto più lunga rispetto al film americano, maggiormente pubblicizzato dalle major, altrimenti le videoteche si vedrebbero costrette a non acquistare film italiani, poiché si produrrebbe un sicuro danno economico al punto vendita, oltreché una evidente limitazione alle possibili scelte cinematografiche del consumatore.
      Accade, sovente, che il film, dopo essere stato venduto ai gestori, sia trasmesso contemporaneamente, o addirittura «prima», dalle pay-tv. Si può immaginare il danno che questo comportamento crea alle videoteche che hanno pagato quel film 70-80 euro più l'IVA, senza avere la possibilità di far fruttare, attraverso il noleggio, l'acquisto del film stesso; con l'avvento della televisione satellitare, caratterizzata dall'assenza quasi assoluta di un quadro minimo di regole, infatti, la situazione può sicuramente arrecare danno alle videoteche, ma, in assenza di indirizzi nuovi, si produrrebbe un'evidente penalizzazione anche per tutti gli utenti che non dispongono delle nuove tecnologie satellitari.
      Occorre poi aggiungere che i film, che in genere costano ai gestori di videoteche ben 77,50 euro, sono venduti dalle major nel normale circuito commerciale (grande e media distribuzione organizzata) a soli 13-18 euro e nelle edicole a meno di 10 euro oppure come omaggi, allegati a periodici e riviste, dopo un brevissimo lasso di tempo dall'uscita in noleggio.
      Non si deve trascurare che il settore dell'homevideo legato al noleggio riguarda circa 5.000 attività commerciali (di cui circa 3.000 videoteche specializzate) e con il conseguente coinvolgimento di decine di migliaia di persone interessate tra imprenditori, dipendenti e familiari.
      Un'armonizzazione dei rapporti e della gestione dei prodotti potrebbe elevare i circa 250 milioni di euro di fatturato annuo legato al noleggio (su un totale generale di oltre 500 milioni di euro), a cifre ben più alte, ponendo tra l'altro, le condizioni per la creazione di ulteriori posti di lavoro.
      Dal quadro evidenziato risulta evidente come i gestori di videoteche non abbiano, di fatto, alcun potere nel rapporto contrattuale con le grandi società di distribuzione e che, in quanto contraenti deboli, non possano far altro che sottostare alle condizioni vessatorie loro imposte nell'assoluta mancanza di rispetto delle più elementari norme di correttezza commerciale.
      La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo di fissare le regole all'interno delle quali deve svolgersi la libera contrattazione delle parti, sulla base della considerazione che è fondamentale stabilire regole di reciprocità commerciale ed evitare che si realizzino, nel rapporto contrattuale, situazioni di alterazione dell'uguaglianza delle parti e, di conseguenza, della concorrenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle società distributrici di pellicole cinematografiche è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso di dipendenza economica può altresì consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario è competente nelle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, incluse quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e dell'esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo 15 della medesima legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso l'abuso medesimo.

 

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      5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Al fine di favorire condizioni di equilibrio e di parità nei rapporti commerciali fra i soggetti interessati all'attività di distribuzione, noleggio e commercializzazione dei prodotti cinematografici in videocassetta e su supporto DVD, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle società distributrici e dei gestori delle attività di vendita e di noleggio di film, stipulano, annualmente e sulla base dei criteri e dei princìpi contenuti nelle disposizioni richiamate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, un apposito accordo collettivo nazionale, volto a stabilire, in particolare:

          a) la tolleranza massima nei tempi di consegna dei prodotti ai gestori di videoteche;

          b) la misura in percentuale del rischio per la merce viaggiante destinata alla videoteca;

          c) gli elementi informativi contenuti nella bolla di consegna relativamente agli ordinativi della merce;

          d) il limite temporale entro il quale sostituire i prodotti difettosi consegnati alla videoteca;

          e) gli elementi conoscitivi in merito al prezzo del prodotto e allo sconto da praticare, alla data prevista per la proiezione televisiva o nel caso di film già trasmessi la data del loro primo passaggio televisivo, nonché l'anno di produzione, gli estremi e la data del nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, da riportare nelle diverse tipologie di contratto commerciale utilizzate;

 

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          f) in merito agli eventuali supporti audiovisivi logori, rovinati o indebitamente sottratti da terzi, le parti concordano gli opportuni strumenti compensativi da individuare fra i seguenti:

              1) sostituzione con prodotti equivalenti e dello stesso titolo;

              2) rimborso del prezzo nella misura concordata fra le parti a livello nazionale;

          g) la clausola che nel contratto commerciale l'impegno scritto deve riguardare il negoziante e il fornitore, attraverso il proprio rappresentante;

          h) la previsione che il gestore della videoteca può acquistare i prodotti audiovisivi anche senza l'intermediazione del rappresentante dell'azienda fornitrice.

Art. 3.

      1. La proiezione dei film nel circuito televisivo, in tutte le sue forme, quali, in particolare, tv pubblica e privata, tv satellitare, pay tv, video on demand, tv via cavo e tutte le altre forme di trasmissione rese possibili dallo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva, deve essere programmata decorsi dodici mesi dalla data di uscita degli stessi nel circuito del videonoleggio. A tale fine è fatto espresso divieto alle case produttrici e distributrici di programmare la proiezione dei film entro il limite indicato al precedente periodo.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base dei princìpi e criteri direttivi da essa desumibili, un decreto legislativo al fine di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del divieto previsto al comma 1 del presente articolo.


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