Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 820

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 820



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Disposizioni per la redazione e la migliore
comprensibilità dei testi normativi

Presentata il 19 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura, la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nel testo finale del progetto di riforma costituzionale del 4 novembre 1997, all'articolo 92, sottolineava la necessità di assegnare alla legge il compito di definire le procedure attraverso le quali il Governo avrebbe potuto proporre alle Camere la codificazione per settori della legislazione vigente, sanzionando con l'improcedibilità i progetti di legge che non avessero provveduto a curare l'inserimento, in via di modifica o d'integrazione, della nuova disciplina in quella già codificata.
      Il tentativo della Commissione, dal noto esito, costituisce il risultato di un dibattito risalente.
      Il progetto è inoltre il segno di una sensibilità da alcuni anni finalmente diventata di attualità nei confronti della così detta «qualità della legge», questione assai rilevante e sostanzialmente incidente sul rapporto tra governanti e governati, con riferimento tra l'altro al principio di legalità, alla certezza del diritto e alla stessa dicotomia autonomia-libertà dei consociati, che si auspica possa essere risolta attraverso il progressivo rafforzamento dei processi di codificazione.
      Ricordando quelle che sono le radici più profonde della problematica in esame, infatti, è abbastanza semplice notare che l'esigenza che le leggi siano poche, chiare semplici ed uniformi era avvertita già nel periodo dell'illuminismo, come reazione agli abusi perpetrati soprattutto dal potere politico ed è altrettanto facile provare sconforto guardando all'attuale situazione italiana.
      Il rapporto fra il corpo elettorale e l'espressione dell'operato dei suoi rappresentanti (la legge) è infatti rimasto, nella storia politica parlamentare del nostro Paese, quasi del tutto immutato dal tempo dell'unificazione nazionale ad oggi, nonostante
 

Pag. 2

il problema sia già stato da tempo avvertito dalla nostra pubblicistica (fin dalla fine degli anni '70 il professor M. S. Giannini, allora Ministro della funzione pubblica, presentò infatti un articolato «Rapporto sui principali problemi dello Stato» in cui, affrontando il problema della qualità della legge, sottolineò il rapporto tra buona legislazione ed efficienza della pubblica amministrazione) e anche da organizzazioni internazionali (come l'OCSE, a partire dal suo rapporto del 1995, sulla qualità e il volume della produzione normativa, in cui si evidenziava la necessità di limitare l'inflazione normativa e di elaborare norme chiare e attuabili).
      La situazione non appare infatti essere significativamente mutata, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni da più parti (a partire dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla redazione dei testi normativi e dall'istituzione del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati); sicché il principale problema da affrontare rimane quello di un effettivo intervento a breve termine, e questo nella speranza che il già avviato processo di codificazione compia ulteriori e significativi passi in avanti.
      La comprensibilità delle leggi costituisce infatti un'indispensabile esigenza del cittadino che il più delle volte resta insoddisfatta, di fronte a disposizioni normative suddivise in numerosissimi e complicatissimi paragrafi intrisi di innumerevoli rimandi ad altre disposizioni a volte assai risalenti nel tempo.
      Questa proposta di legge si pone quindi come una legge sulle leggi e intende presentarsi come un invito al legislatore a seguire, nella redazione dei testi normativi, i princìpi di chiarezza, semplicità, utilità, completezza, uniformità e omogeneità.
      Si intende quindi espressamente prevedere e cristallizzare il divieto per il legislatore di emanare disposizioni che per disciplinare una fattispecie rimandano ad altra norma senza riportarne il contenuto, costringendo così l'interprete e, cosa ben più grave, il cittadino, a una indesiderata «navigazione» all'interno del complicatissimo ordito normativo italiano.
      Verrà quindi facilitata la comprensione dei testi normativi, che non necessiterà più di un qualificato interprete dotato di specifiche competenze, ma potrà essere effettuata da ogni cittadino con immediata elevazione del grado di certezza del diritto.
      Un diritto più chiaro, un diritto «più amico».
      L'esigenza di testi di legge comprensibili, chiari e soprattutto completi è quindi alla base della presente proposta di legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di migliorare la formazione, l'attuazione e la conoscenza di ogni fonte del diritto dell'ordinamento italiano, i testi normativi aventi forza di legge dello Stato e delle regioni si conformano ai princìpi di chiarezza, semplicità, utilità, omogeneità, completezza e uniformità.
      2. I testi normativi non possono contenere richiami ad altre disposizioni di legge senza riportare integralmente il testo della norma richiamata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su