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PDL 404

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 404



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, ATTILI, BAFILE, BARATELLA, BELLILLO, BRANDOLINI, BUCCHINO, BUFFO, BURTONE, CANCRINI, CASSOLA, CHIANALE, CHIAROMONTE, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, D'ELIA, DI GIROLAMO, DI SALVO, FASCIANI, FEDI, FILIPPESCHI, FRANCI, FRONER, GIULIETTI, GOZI, GRILLINI, LEONI, LONGHI, MADERLONI, MARAN, MARTELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NICCHI, OTTONE, PEDRINI, PINOTTI, PIRO, PISCITELLO, RANIERI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SASSO, SERVODIO, SPINI, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, TURCI, VENIER, VIOLANTE, ZANELLA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Solo dopo un lungo confronto nelle sedi internazionali e le pressioni di molteplici organizzazioni non governative, l'ONU ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari), in data 18 dicembre 2002, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 (resa esecutiva dalla legge n. 498 del 1988), segnando un significativo passo in avanti nel campo della protezione dei diritti umani, messi a repentaglio o conculcati dall'abuso del potere istituzionale e repressivo in tanta parte del mondo.
      Il tema della tortura si è disvelato in tutta la sua terribile attualità, dopo le
 

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drammatiche e degradanti immagini e notizie provenienti dalle prigioni irachene o da Guantanamo e a seguito delle molteplici denunce che fanno riferimento alle tante violenze e abusi perpetrati in Stati sia del sud che del nord del mondo, ai danni di cittadini detenuti spesso senza le minime forme di tutela giurisdizionale.
      La tortura è un crimine contro l'umanità, perseguibile anche davanti alla Corte penale internazionale. È necessario attivarsi in tutte le sedi per prevenire il perpetrarsi di tale crimine e per sanzionarne gli autori.
      L'Italia, in coerenza con la sua tradizione giuridica, ha firmato il Protocollo sin dal 20 agosto 2003 e il Protocollo stesso entrerà in vigore al deposito della ventesima ratifica. Da quel momento, il riflesso nella legislazione interna di ogni Paese sarà immediato, fatto ancora più rilevante visto il contraddittorio iter parlamentare della normativa per introdurre il reato di tortura nel codice penale italiano.
      Obiettivo del Protocollo, migliorando quanto previsto nella Convenzione del 1984, è di istituire un sistema di ispezioni regolari e non condizionate dalle pressioni delle grandi potenze, in grado di agire a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. È prevista, da un lato, la creazione di un «Sottocomitato di prevenzione» facente capo al Comitato contro la tortura e, dall'altro, in ogni singolo Stato firmatario si impone l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà; non solo carceri, quindi, ma anche stazioni di polizia, centri di detenzione per immigrati, ospedali psichiatrici, eccetera.
      Una ferma ed efficace lotta contro la piaga del terrorismo non può comportare, neanche temporaneamente, un cedimento alla logica emergenziale di autolimitazione degli spazi di tutela dei diritti umani e di rispetto per la dignità della vita di chi si trovi in una condizione di limitazione della libertà.
      Una sollecita approvazione della presente proposta di legge rappresenta pertanto, oltre che un atto dovuto, un importante segnale di credibilità per la nostra battaglia in nome della libertà e della convivenza pacifica tra i popoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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