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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 406 |
a) gli addetti culturali saranno scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero;
b) essi avranno una dipendenza organica dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi) con il Dipartimento;
c) è prevista, in condizioni che saranno proposte dal Dipartimento e decise dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario. Si tratta di posizioni non retribuite, ma formalmente annunciate e riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di provata reputazione sul posto e sotto la diretta responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni scolastiche) in modo competente e ad un livello apprezzabile.
1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento assolve al compito di organizzare, guidare e coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo del Dipartimento è scelto in base alla chiara fama ed al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione e i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alla approvazione del Consiglio dei ministri.
1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione, che presiede. Tale consiglio è composto da sette membri. Essi sono nominati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei quali uno in rappresentanza del settore dell'università e della ricerca. Due componenti sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.
2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di
1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli Istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali ed alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali Istituti. Predispone altresì modi diversi di operare per la cultura, la lingua e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui il Dipartimento non può valersi della presenza di Istituti italiani di cultura.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive. Può partecipare allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito.
1. Gli Istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Dipartimento, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
1. I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.
2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione, previo parere motivato del comitato scientifico, in base ai piani di organizzazione del Dipartimento.
1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana e degli interessi italiani nell'area. I piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paesi elaborati dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del successivo piano triennale.
4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione del numero e della dislocazione degli Istituti italiani di cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli Istituti di importanza strategica. Il piano triennale definisce, altresì, la missione degli Istituti in merito alla distribuzione di risorse fra gli interventi per la diffusione della cultura e per l'insegnamento della lingua italiana.
1. Nell'ambito di ciascun Istituto italiano di cultura all'estero è costituito un comitato di partecipazione con lo scopo di coinvolgere gli utenti e le associazioni culturali e di rappresentanza della comunità nella scelta, nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il comitato è nominato, previa ampia consultazione, dal direttore dell'Istituto, che sceglie i componenti tra le associazioni presenti localmente, con particolare considerazione per quelle espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli utenti impegnati nella vita dell'Istituto e tra i rappresentanti degli enti e delle istituzioni culturali locali. Il comitato concorre allo sviluppo dell'attività dell'Istituto e può avanzare proposte e pareri in ordine alla definizione dei programmi triennali e annuali delle iniziative dal medesimo promosse.
1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e criteri del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero.
1. È prevista, nelle situazioni ed alle condizioni individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'Istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso inviano proposte di programmazione e di intervento che devono essere approvate dal Dipartimento insieme ai bilanci; al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque
1. Il Dipartimento predispone, entro tre mesi dalla sua istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra il Dipartimento stesso e gli Istituti italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le prerogative del personale assunto in loco e ogni altra questione attinente alle attività degli Istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri.
1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e della immagine italiane all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ogni funzionario in ciascun Istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario
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