Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1205

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1205



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica all'articolo 138, primo comma, della Costituzione concernente la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali

Presentata il 26 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il risultato del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006 dimostra la necessità di sottrarre le possibili modifiche costituzionali alla esclusiva disponibilità delle mere maggioranze politiche pro tempore.
      Da quando i sistemi elettorali, a partire dal 1993 e, sia pure in diversa forma, anche nel 2005, hanno assunto caratteristiche «maggioritarie» per le forze politiche o le coalizioni vincitrici delle elezioni politiche, risulta con evidenza insufficiente, nell'approvazione delle leggi costituzionali, la «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione» prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione vigente.
      Tale maggioranza, come è avvenuto tanto nel 2001 quanto nel 2005, può essere infatti facilmente raggiunta dalla sola maggioranza di governo pro tempore, rendendo disponibile il processo di revisione costituzionale per quella stessa sola maggioranza politica, prescindendo da quel più ampio coinvolgimento parlamentare che sarebbe sempre auspicabile nei casi di modifiche costituzionali.
      La presente proposta di legge costituzionale mira pertanto a modificare il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, elevando i quorum necessari tanto per la prima quanto per la seconda deliberazione nell'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.
      La proposta di legge costituzionale prevede, infatti, che fin dalla prima deliberazione sia necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
 

Pag. 2

e che, inoltre, nella seconda deliberazione, sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
      In questa ipotesi, a differenza di quanto previsto in altra proposta di legge costituzionale presentata dal proponente sulla stessa materia (atto Camera n. 1204), resta valida la previsione dell'esclusione della possibilità di fare ricorso a referendum, nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata, nella seconda votazione, da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole: «a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione» sono sostituite dalle seguenti: «, nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e, nella seconda votazione, a maggioranza di tre quinti dei componenti di ciascuna Camera».



Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su