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PDL 1241

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1241



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - II risultato del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006 riporta all'attenzione del Parlamento la necessità di provvedere, con un diverso strumento legislativo, a risolvere uno dei pochi problemi su cui si era verificato un consenso quasi unanime nel corso dell'esame del progetto di legge di revisione costituzionale della seconda parte della Costituzione, sottoposto a referendum ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
      Infatti, mentre sulla maggior parte degli articoli di tale progetto di legge di revisione costituzionale si era manifestata, in sede di esame parlamentare, una radicale e insanabile contrapposizione tra gli schieramenti politici - e in conseguenza di ciò il referendum costituzionale ha registrato una ampia prevalenza dei «no» alla sua promulgazione -, sul tema della procedura di «intesa» per la modificazione degli statuti delle regioni a statuto speciale si era invece verificata una convergenza quasi unanime.
      Nel progetto di legge di revisione costituzionale tali particolari procedure di carattere «pattizio» erano state inserite nell'articolo 38, che integrava il primo comma del vigente articolo 116 della Costituzione con le seguenti disposizioni, relative alla adozione degli statuti speciali con legge costituzionale: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza
 

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dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
      Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle con la presente proposta di legge costituzionale, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nei cinque statuti delle regioni a statuto speciale.
      La proposta consta pertanto di cinque articoli, che modificano rispettivamente, lo Statuto della Regione siciliana (articolo 1), della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (articolo 2), della Sardegna (articolo 3), del Trentino-Alto Adige/Südtirol (articolo 4) e del Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).
      La presente proposta si differenzia parzialmente da analoghe proposte già presentate in materia (A.C. 203 e A.C. 980) esclusivamente per quanto riguarda le procedure concernenti la modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
      Trattandosi di un unico Statuto che riguarda sia la regione sia le province autonome di Trento e di Bolzano, la presente proposta prevede che «Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali».
      Tale disposizione, che sostituisce il vigente terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, appare infatti coerente col precedente secondo comma dello stesso articolo 103, introdotto dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che prevede che: «L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale».
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica allo Statuto della Regione siciliana).

      1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

 

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Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

      2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale,

 

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previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 5.
(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
        


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