Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 563

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 563



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

Presentata l'8 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuole garantire a ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione. La presente proposta di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l'insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme
 

Pag. 2

ed essere associate a disprassia, disritmia eccetera. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme e i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi e alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all'handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale e a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull'essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l'impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell'insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo
 

Pag. 3

e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l'uso di sussidi come computer, calcolatrice, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, né su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell'attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l'impossibilità di avere regole valide per tutti.
      Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap.
      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

 

Pag. 5

          b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.
      4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
      5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche

 

Pag. 6

almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
      6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
      7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

 

Pag. 7


      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 

Pag. 8


      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua

 

Pag. 9

altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
    
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su