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PDL 743

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 743



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione di un concorso-premio per prevenire la violenza giovanile nello sport

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella nostra civiltà di massa, di urbanizzazione e «nevrosi industriale» lo sport, anzi, più correttamente, «lo svago sportivo», diviene un necessario antidoto contro la forzata vita sedentaria, contro l'estenuante e meccanica ripetizione di movimenti, contro l'angustia della malsana e inquinata vita cittadina.
      Lo sport non nasce da una imposizione esterna, ma è l'impulso di libertà, è energia vitale che accetta volontariamente le regole del gioco e della competizione.
      In realtà questa naturale spontaneità nel tempo è stata guastata da una graduale e aberrante trasformazione che ha fatto dello sport un fenomeno economico, pubblicitario, esaltatore del divismo e oggi, purtroppo, fenomeno di violenza.
      Sembra assurdo che la cronaca, spesso e volentieri, si trasformi in cronaca nera. Oggetto centrale di questa proposta di legge non è la violenza nello sport, ma la nostra speranza è che suo scopo sia proprio la eliminazione della stessa.
      Il problema nasce dall'esigenza di ricreare quella cultura sportiva oramai persa che non sia solo giornalistica, economica, spettacolare, ma miri soprattutto al recupero del concetto di sport inteso come liberazione di energie umane, momento di crescita di solidarietà e di «medicamento» per la salute.
      Destinatari di questo progetto di legge sono soprattutto i giovani. Non è stato difficile per una massa di adolescenti e di giovani immaginare un modello di sport inteso come violenza, contrapposizione,
 

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record, miliardi, divismo, antagonismo ed altro, ma solo perché manca un modello diverso.
      Le energie, la vitalità, l'interesse sono gli stessi. Tutto sta ad indirizzarli nel modo giusto, così che lo sport diventi un momento di «svago», di «crescita», di «solidarietà», di «antirazzismo», di «educazione» al corretto uso delle proprie energie fisiche e al corretto modo di stare insieme.
      Dietro i lunghi striscioni degli ultras, dietro il disprezzo del loro tifo offensivo si nasconde la mancanza di ideali, la crisi della nostra società.
      Non diamo a questi giovani più polizia, ma risposte concrete e incentiviamoli proponendo loro dei modelli più giusti, sicché la vita all'aperto, l'esercizio fisico, l'abilità e la destrezza siano solo occasione per esprimere una ben più intima ricchezza umana.
      Innanzitutto bisogna recuperare il concetto di cultura sportiva, in senso lato, facendo riferimento a tutti i tipi di sport.
      Se è vero che il calcio rimane lo sport di massa per eccellenza e quindi più facile occasione di violenza è anche vero che manca qualsiasi forma di incentivazione, da parte degli organi competenti, per gli altri sport meno violenti: tennis, pallacanestro, pallavolo, ed altro, sport cosiddetti di «élite», ma che potrebbero attivare più giovani, sia come spettatori passivi che come giocatori attivi, se il loro esercizio fosse più accettabile. Ci si riferisce, con ciò, alla carenza di strutture pubbliche (ad esempio i circoli di tennis sono quasi tutti privati).
      Con la presente proposta di legge si vuole indicare un programma, realizzato di comune accordo dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che coinvolga gli studenti italiani come singoli o facenti parte di associazioni, federazioni, comitati culturali, sportivi, eccetera.
      Il programma si realizza con le seguenti modalità:

          a) accertamento da parte di una commissione appositamente istituita e nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CONI, dei requisiti richiesti;

          b) possibilità per i prescelti di partecipare gratuitamente (viaggio, vitto e alloggio compresi) alle manifestazioni sportive.

      La proponente si augura che gli onorevoli colleghi vogliano comprendere le motivazioni di fondo che hanno determinato l'intervento normativo: educare alla corretta fruizione dello sport contribuisce, certamente, ad educare al rispetto di se stessi e degli altri.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di incentivare una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive, a decorrere dall'anno 2007 è indetto un concorso-premio con cadenza annuale destinato a giovani meritevoli.

Art. 2.

      1. Hanno diritto a partecipare al concorso-premio di cui all'articolo 1:

          a) gli studenti che, individualmente, si sono distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la violenza negli stadi;

          b) le associazioni, gli enti, i circoli sportivi e affini che si sono distinti nell'opera di promozione di manifestazioni contro la violenza negli stadi.

Art. 3.

      1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali una commissione di valutazione e accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta:

          a) da un dirigente del Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali che la presiede;

          b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di vice presidente;

          c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro per i beni

 

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e le attività culturali su una terna di nominativi indicata dal CONI;

          d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) da un rappresentante del CONI.

Art. 4.

      1. Ai vincitori del concorso di cui alla presente legge è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.
      2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

Art. 5.

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge e per la definizione delle modalità di partecipazione al concorso.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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