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PDL 550

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 550



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni per la riqualificazione dei centri
storici e dei «borghi antichi d'Italia»

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel marzo del 2001, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha patrocinato la formazione del «Club dei Borghi più belli d'Italia», finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico e delle produzioni tipiche dei piccoli comuni.
      L'iniziativa ha riscosso un buon successo, tanto che più di novanta comuni hanno aderito al «Club», ritenendo, così facendo, di meglio proporre l'immagine del territorio locale all'interno del «mercato» del turismo di qualità, verso il quale, sempre di più, si sta orientando una vasta fascia di cittadini in cerca di uno stile di vita diverso da quello delle grandi metropoli italiane.
      Una conferma di tale orientamento si trova nell'ultimo rapporto «Sulla situazione sociale del Paese» predisposto dal CENSIS, laddove si mette in luce la «diffusa propensione borghigiana» per descrivere la propensione di molti cittadini a «vivere negli insediamenti di piccola e media dimensione».
      Giova ricordare come in Italia, a differenza degli altri Paesi europei, sia ancora molto forte il radicamento nel territorio di nascita: i borghi italiani sono luoghi della cultura talmente radicati nei saperi e nelle tradizioni locali da costituire un grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di venire incontro alle tante sollecitazioni che vengono dal territorio, dai cittadini, dalle numerose associazioni interessate alla salvaguardia del nostro patrimonio storico
 

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e urbanistico, nonché dalle stesse amministrazioni locali, finalizzate al sostegno di misure volte al recupero e alla valorizzazione dei centri urbani dei tanti borghi che arricchiscono il nostro Paese.
      In particolare, la presente proposta di legge - approvata con voto pressoché unanime in un testo unificato nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati - prevede all'articolo 1 opportune iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia», strumento di riconoscimento e di tutela degli insediamenti urbani più qualificati sotto il profilo della conservazione e del rispetto delle tipicità urbanistiche che li caratterizzano.
      Il riconoscimento del suddetto marchio comporta, per le rispettive amministrazioni comunali, la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, nonché per le opere pubbliche o di interesse pubblico prioritariamente finalizzate al recupero, alla salvaguardia, al restauro delle aree pubbliche, alla cablatura e a ogni altro intervento volto all'eliminazione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con le esigenze di riqualificazione e tutela dei luoghi interessati.
      L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      2. 1 comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A

 

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tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo

 

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11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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