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PDL 815

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 815



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Nuova disciplina dell'esercizio della medicina legale

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La volontà di disciplinare normativamente l'esercizio dell'attività medico-legale muove dall'esigenza di colmare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento in ordine a tale rilevantissima branca specialistica della medicina.
      In effetti, sino ad oggi tale settore non ha potuto beneficiare di alcuna regolamentazione organica - in primis sotto il profilo della formazione professionale - e, questo, nonostante l'indiscutibile importanza che tale attività ha da sempre rivestito, in generale, nei settori sia del Servizio sanitario nazionale sia della previdenza e, in particolare, nel settore dell'amministrazione della giustizia tanto in sede civile quanto in sede penale, attraverso l'attività di consulenza tecnica.
      La regolamentazione che con tale proposta di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento mira, dunque, a fornire un primo contributo utile a sanare tale lacuna normativa.
      Invero, la complessità di tale disciplina e le notevoli implicazioni economico-sociali che direttamente ovvero indirettamente derivano dal suo esercizio allo Stato o al singolo cittadino suggeriscono di disciplinare l'iter formativo - cui chi è interessato all'esercizio dell'attività medico-legale deve sottoporsi - in termini tali da poter garantire alla collettività sia lo svolgimento di tale attività in maniera altamente qualificata, sia la salvaguardia delle professionalità medico-legali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di consulenza tecnica in sede di amministrazione della giustizia civile e penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Formazione universitaria).

      1. L'esercizio della medicina legale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
      2. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 ha durata quadriennale e comprende lo svolgimento di attività pratica di consulenza peritale per un periodo non inferiore a un anno presso un medico esercente la medicina legale da almeno dieci anni, anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale. In caso di conseguimento della specializzazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività medico-legale nello Stato italiano è subordinato allo svolgimento di attività pratica anche di consulenza per un periodo non inferiore a un anno nei termini indicati dal primo periodo del presente comma.
      3. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le università, nel rispetto delle norme del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dalle facoltà di medicina e chirurgia con il contributo didattico, non necessariamente esaustivo, delle facoltà di giurisprudenza e psicologia.
      4. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1, alle condizioni contemplate dal comma 2.

 

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Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero i titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).

      1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

      «Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti

 

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in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 5.
(Disposizione transitoria).

      1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 possono svolgere attività medico-legale anche i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto in modo continuativo attività medico-legale da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio o ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.


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