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PDL 905

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 905



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Disposizioni in materia di rideterminazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici cessati dal servizio tra il 1o aprile 1974 e il 6 febbraio 1994

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti statali e degli enti pubblici parastatali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non prevedeva l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, con grave discriminazione rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato da sempre fruenti del trattamento di fine rapporto (TFR) comprensivo dell'indennità di contingenza.
      A questo grave pregiudizio tentò di porre rimedio la famosa «Commissione Colletti», costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul finire del 1980, allo scopo di predisporre un provvedimento di perequazione delle cosiddette «pensioni d'annata».
      Un gruppo ristretto della Commissione, sotto la guida del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), Cibati, predispose uno schema di disegno di legge con il quale si prevedeva il computo integrale dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita, con decorrenza dal 1o aprile 1974, data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Il documento, corredato delle tabelle relative agli oneri per lo Stato e al recupero dei contributi a carico dei dipendenti, fu trasmesso dalla Commissione al Governo che l'approvò (purtroppo, soltanto «in copertina») il 18 luglio 1981, ma non lo trasmise al Parlamento, nonostante le interrogazioni e le sollecitazioni parlamentari.
      Un disegno di legge sulla falsariga di quello predisposto inutilmente dalla Commissione Colletti, presentato dal senatore Saporito ed altri, fallì per un soffio nel
 

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novembre 1991: lo stanziamento di 3.200 miliardi di lire previsto dalla legge finanziaria del 1992 fu annullato all'ultimo momento e la discriminazione rimase.
      Questa sintetica cronistoria vale a dimostrare come il problema sia da tempo sentito su larga scala per una questione di equità.
      Finalmente il 19 maggio 1993 la Corte costituzionale, con sentenza n. 243, decretò l'incostituzionalità della norma discriminante e invitò Governo e Parlamento a inserire nella legge finanziaria del 1994 lo stanziamento della somma necessaria, nonché ad emanare una legge di omogeneizzazione delle diverse normative in materia di TFR.
      Il Governo Ciampi nominò una Commissione tecnica che doveva predisporre entro la metà di dicembre un disegno di legge in proposito, mai «partorito»; però nella legge finanziaria del 1994 (legge n. 538 del 1993) fu stanziata la somma di lire 4.500 miliardi. La precaria situazione politica (che poco dopo portò allo scioglimento delle Camere) indusse un benemerito gruppo di senatori, sempre su iniziativa del senatore Saporito, ad accelerare l'esame di un testo unificato presso la Commissione Affari costituzionali in sede deliberante.
      Così, bruciando le tappe, è stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che rende giustizia solo in parte alle categorie interessate, ma che comunque è stato un primo importante passo sulla via dell'omogeneizzazione. Il contenuto della legge non poteva prescindere dalle scarse disponibilità finanziarie, quasi simboliche per l'anno 1994; l'«elemosina» di 50 miliardi di lire ha consentito di «salvare» appena un mese, cosicché la decorrenza è stata fissata dal 1o dicembre 1994 (articolo 1).
      Grazie alla prescrizione decennale il beneficio è stato applicato anche ai dipendenti cessati dal servizio, appunto, dopo il 30 novembre 1984, «per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della buonuscita» (articolo 3, comma 1).
      Con una successiva ordinanza del 27 giugno 1996, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-ter, ha accolto il ricorso di un pensionato del comparto scuola del 10 settembre 1983 con i requisiti citati, ordinando all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) il pagamento di quanto a lui spettante a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
      Si sono create, pertanto, inevitabilmente ulteriori sperequazioni a danno di coloro che:

          a) pur cessati dal servizio in data posteriore al 30 novembre 1984, non presentarono domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (articolo 3, comma 2);

          b) collocati a riposo in data anteriore al 1o dicembre 1984, non pensarono di ricorrere cautelativamente in sede giurisdizionale contro l'ENPAS per il mancato computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita.

      Con la presente proposta di legge si intende, nel rispetto della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, tutelare tutti i pensionati statali e parastatali esclusi a vario titolo dall'applicazione della pur meritoria legge 29 gennaio 1994, n. 87. La motivazione è semplice, giuridicamente ed eticamente incontrovertibile: se la previgente normativa (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte, è chiaro che l'illegittimità è sorta fin dalla data di entrata in vigore della normativa stessa, nel gennaio 1974. Ne consegue che il computo, sia pure parziale, dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita (o analogo trattamento), previsto attualmente dalla citata legge n. 87 del 1994, è un diritto per tutti gli ex dipendenti statali e parastatali collocati a riposo dopo il 1o gennaio 1974.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attesa della omogeneizzazione delle diverse normative in materia di trattamento di fine rapporto per i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, ferma restando la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici, collocati a riposo nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e il 1o dicembre 1984, viene riliquidata, a domanda, l'indennità di buonuscita o analogo trattamento di fine servizio, computando l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nella misura indicata dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
      2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all'ente erogante, su apposito modello, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 viene trattenuto, in sede di riliquidazione agli ex dipendenti ivi indicati, il contributo previdenziale obbligatorio, determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante in base al livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 3.

      1. La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica agli ex

 

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dipendenti già beneficiari della disciplina stabilita dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. I dipendenti statali e parastatali cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1o dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non hanno fruito della riliquidazione dell'indennità di buonuscita per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio indicato al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 87 del 1994, possono recuperare il diritto alla prestazione presentando domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP, su apposito modello, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

      1. Le prestazioni di cui alla presente legge devono essere corrisposte entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.


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