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PDL 1266

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1266



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPOTOSTI, FABRIS, SATTA, MORRONE, ADENTI, AFFRONTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PISACANE

Concessione di amnistia e di indulto

Presentata il 3 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La fine della XIV legislatura e l'inizio di quella in corso sono stati caratterizzati dalla pressante richiesta, proveniente da ambienti che attraversano l'intero tessuto sociale, politico e religioso del Paese, di un provvedimento di clemenza generale volto a porre rimedio alla grave situazione di disagio in cui versa la popolazione carceraria.
      Tradizionalmente, la concessione di atti di clemenza si accompagna a riforme di ampio respiro. Per tale ragione, l'amnistia e l'indulto sono generalmente «incondizionati».
      Tale natura incondizionata, del resto, distingue, secondo la prevalente opinione, gli atti di clemenza da misure «premiali», quali quelle alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, la cui concessione è subordinata alla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, della reale intrapresa di un percorso di recupero sociale del condannato.
      Pur auspicando interventi normativi «di sistema», che consentano di superare i problemi di inefficienza del processo penale e di sovrappopolazione del sistema carcerario, allo stato, le misure allo studio sono sganciate da questa prospettiva. Pertanto, onde evitare di essere percepite nell'opinione pubblica come una «resa incondizionata» dello Stato, si è ritenuto di ancorare dette misure alla sussistenza di taluni presupposti.
      A tale fine sono stati presi in considerazione anche i numerosi progetti di legge presentati nel corso della precedente legislatura relativi alla tematica in esame, molti dei quali sintetizzati in un testo unificato del gennaio 2006, successivamente non approvato (atto Camera n. 458 e abb.-A, XIV legislatura).
 

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      Si è pensato, quindi, di modulare gli istituti tenendo conto, anzitutto, della distinzione fra amnistia «propria» e «impropria».
      Per quest'ultima e per l'indulto è stato previsto un percorso rieducativo del condannato che si concretizza attraverso l'effettuazione di lavoro di pubblica utilità secondo determinati obblighi e condizioni, l'inosservanza dei quali determina la revoca del beneficio.
      Per l'amnistia «propria» si sono tenute distinte le varie fasi del procedimento, stabilendo la natura incondizionata del beneficio per quei reati ancora oggetto di investigazioni preliminari, e, viceversa, subordinando a determinate condizioni l'applicazione del beneficio per i reati oggetto di procedimento in relazione al quale è stata esercitata l'azione penale.
      Del resto, la possibilità che misure di clemenza possano essere subordinate a «condizioni o a obblighi» è testualmente prevista dall'articolo 151, quarto comma, del codice penale, in tema di amnistia, richiamato dall'articolo 174 del medesimo codice penale in materia di indulto.
      Sul punto, la Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 1o febbraio 1964) ha avuto modo di affermare la legittimità costituzionale di un intervento normativo che condizionava l'amnistia per i reati finanziari al pagamento del tributo evaso.
      L'intervento normativo proposto si compone di 16 articoli.
      Quanto all'amnistia che estingue il reato, si propone di prevedere la concessione del beneficio (articolo 1, comma 1, lettera a) per i reati che prevedono una pena edittale non superiore a quattro anni, limite che attualmente coincide con la competenza per materia del giudice monocratico «a citazione diretta» (con le indubbie conseguenze deflattive che da ciò conseguono).
      Non sono stati contemplati i reati finanziari, per i quali, in passato, si è fatto ricorso a un provvedimento legislativo autonomo.
      Le lettere b), c), d) e f) del comma 1 del medesimo articolo 1 includono nel provvedimento clemenziale alcuni specifici reati i quali, pur prevedendo una pena edittale superiore ai quattro anni, si connotano per uno scarso allarme sociale, ovvero sono connessi alla commissione di un reato amnistiato.
      Le lettere da g) a l) del citato comma 1 prevedono l'amnistia anche per i reati di allontanamento illecito e di renitenza alla leva obbligatoria, ora abolita, ovvero «sospesa»; provvedimento quest'ultimo già oggetto di specifici progetti di legge della passata legislatura.
      Sul punto va osservato che l'emanazione di una legislazione speciale tesa alla progressiva affermazione del principio di professionalità nell'arruolamento delle Forze armate (legge delega 14 novembre 2000, n. 331, articolo 3, comma 1; decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, articolo 7, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226), quanto meno ha fatto nascere il dubbio circa la sopravvivenza delle norme incriminatrici che, nel nostro ordinamento, presuppongono l'esistenza della chiamata alle armi, istituto regolato da fonti legislative diverse da quella penale.
      Il riferimento è non solo all'articolo 151 del codice penale militare di pace (mancanza alla chiamata), ma anche all'ipotesi di allontanamento illecito (articolo 147 dello stesso codice), nonché alla fattispecie di cui all'articolo 160 del medesimo codice e a quelle previste dalle leggi speciali sul servizio sostitutivo civile.
      Il dubbio viene alimentato, peraltro, dalle oscillanti interpretazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità. Proprio al fine di evitare disparità di trattamento e censurabili profili di irragionevolezza nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili, fino al 31 ottobre 2005 (data cui si deve far risalire l'ultimo giorno di coscrizione obbligatoria), dei reati sopra indicati, si ritiene che la soluzione tecnica migliore sia quella dell'amnistia, che non va, peraltro, ad intaccare il quadro delle fattispecie incriminatrici. E ciò perché si tratta di reati per i quali non è più avvertito il disvalore sociale del fatto, anche se non possono ritenersi abrogati (Cassazione sezione I, sentenza n. 546 del 2 maggio 2006).
 

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      Ai sensi del comma 3, non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, che esclude dai benefìci i recidivi e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 99, 102, 103, 105 e 108 del codice penale).
      L'articolo 2 contiene le esclusioni oggettive dall'amnistia, con riferimento ad alcune categorie di reati particolarmente gravi, vuoi per l'allarme sociale che destano (per esempio delitti di mafia, terrorismo, eccetera), vuoi per la natura particolarmente odiosa (ad esempio, reati sessuali), vuoi per la gravità del vulnus che essi arrecano alla gestione della res publica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ovvero al territorio e all'ambiente (reati urbanistici e ambientali).
      Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui l'amnistia debba essere applicata solo ad alcuni reati fra quelli posti tra loro in continuazione o concorso formale.
      L'articolo 3 disciplina le modalità di computo della pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia. A tale fine si prevede che si debba avere riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato e che non si debba tenere conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa.
      Quanto alle circostanze del reato, si prevede che si debba tenere conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti ad efficacia speciale ovvero ad effetto speciale, nonché della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7), del codice penale, nei reati contro il patrimonio, della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del codice penale. Si prevede altresì che, quando le predette attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 in oggetto, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, dal giudice procedente.
      Si prevede infine che si debba tenere conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando esse siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
      L'articolo 4, vera pietra angolare dell'intervento normativo, prevede, al comma 1, che l'amnistia debba essere «incondizionata» per i procedimenti in relazione ai quali l'azione penale non è ancora stata esercitata.
      Viceversa, per i procedimenti per i quali vi è stato esercizio dell'azione penale, si è ipotizzata la sospensione del processo e un periodo di osservazione di due anni (comma 2); se l'imputato si astiene dal commettere ulteriori reati, il reato viene dichiarato estinto dal giudice procedente ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
      Si è ritenuto di attribuire maggiore certezza alla previsione normativa mediante un esplicito riferimento all'esercizio dell'azione penale in ordine al nuovo reato commesso; attendere il passaggio in giudicato della nuova condanna avrebbe infatti significato prolungare per un tempo spesso lunghissimo il termine di sospensione. Onde consentire al giudice di conoscere tempestivamente l'avvenuto esercizio dell'azione penale in ordine al nuovo reato, si è ritenuto di inserire, in capo al pubblico ministero per esso procedente, un obbligo di informativa al giudice che ha disposto la sospensione, mediante un richiamo all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (comma 6).
      Durante il periodo di sospensione i termini di prescrizione sono sospesi (comma 3) e della sospensione viene fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale (comma 5), al fine di consentire un rapido aggiornamento della posizione in caso di commissione di nuovi reati durante l'osservazione.
 

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      Con tale condizione si è voluto munire la legge anche di una notevole carica deterrente, in quanto è da presumere che sia altamente improbabile che torni a delinquere chi è consapevole che, in tale caso, non gli verrebbe applicata l'amnistia.
      L'articolo 5 disciplina la cosiddetta «amnistia impropria», ossia quella concessa per reati in relazione ai quali è già intervenuta sentenza di condanna definitiva.
      Sul punto, stante la contemporanea concessione di indulto, si è ritenuto di dover ancorare la concessione del beneficio agli stessi presupposti e condizioni dell'indulto condizionato, per un periodo pari alla pena da amnistiare e comunque non inferiore a un anno. Si rinvia quindi, quanto alla disciplina, ai contenuti dell'articolo 10.
      Ai sensi dell'articolo 6, l'amnistia è rinunciabile.
      Quanto all'indulto, si è pensato (articolo 7) a un limite di pena di due anni.
      Il successivo articolo 8 precisa che esso non si applica alle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai condannati che non hanno scontato almeno un quarto della pena comminata.
      L'articolo 9 contiene le esclusioni oggettive dall'indulto, ossia i reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale: articoli 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis, 284, 285, 416-bis, 422, 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 630, commi primo, secondo e terzo, 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e 648-ter del codice penale; delitti commessi con finalità di terrorismo od eversione; delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      Si è ritenuto che la concessione dello stesso, onde essere ancorata comunque alla finalità rieducativa del condannato stabilita dall'articolo 27 della Costituzione, debba essere condizionata alla prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività (articolo 10, comma 1). Tale misura risulta attualmente prevista come pena, e non come semplice misura alternativa alla detenzione, per i reati di competenza del giudice di pace (articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), nonché dalla recente riforma in materia di stupefacenti, dall'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che su richiesta della parte, qualora non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, in luogo delle pene detentive possa essere irrogata la sanzione in oggetto, mediante esplicito richiamo al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000.
      La sua introduzione per i reati di competenza del tribunale potrebbe costituire un banco di prova importante in previsione di un futuro e improcrastinabile ripensamento del sistema sanzionatorio nel suo complesso, già oggetto di studio di apposita commissione istituita presso il Consiglio superiore della magistratura. In tale senso si muoveva anche il progetto di riforma del codice penale varato nella scorsa legislatura (cosiddetto «progetto Nordio»), che nella parte generale inseriva all'articolo 70 il lavoro di pubblica utilità tra le pene cosiddette «prescrittive».
      Ai fini che qui interessano, tuttavia, l'istituto viene disciplinato in modo da assumere, di fatto, i connotati di una sorta di misura alternativa alla detenzione «straordinaria», ossia non prevista dall'ordinamento penitenziario in via generale, ma concessa una tantum qualora ne ricorrano i presupposti.
      Si è previsto (articolo 10, commi 1 e 2) che il lavoro socialmente utile debba essere prestato presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per non meno di sei e non più di diciotto ore settimanali; il progetto Nordio
 

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prevedeva la cifra «secca» di sei ore, ritenuta incongrua in ragione della necessità di modulare la sanzione sostitutiva tenuto conto della gravità del fatto in relazione al caso concreto e all'entità della pena da condonare.
      Seguendo la traccia del progetto Nordio, si prevede che, normalmente, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia di residenza, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tale previsione tuttavia non tiene conto del fatto che la contiguità del condannato con ambienti criminali può gravemente ostacolare il percorso rieducativo dello stesso. Seguendo la previsione di un disegno di legge decaduto della XIV legislatura (atto Camera n. 6253, d'iniziativa dell'onorevole Antonio Russo, recante «Disposizioni in materia di detenzione concordata e di messa alla prova»), si stabilisce pertanto che, qualora la permanenza nella provincia di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare l'attività e dimorare, per un periodo corrispondente, presso un'altra provincia.
      Cardine della concessione del beneficio è che l'imputato presti la propria attività non retribuita volontariamente, stante il principio dell'incoercibilità degli obblighi di facere che è immanente al nostro ordinamento.
      Si prevede quindi (articolo 10, comma 3) che il giudice dell'esecuzione, sollecitato dal pubblico ministero, debba raccogliere il consenso in apposita udienza camerale fissata secondo i meccanismi del cosiddetto «incidente di esecuzione» (articolo 666 del codice di procedura penale, ma la presenza del pubblico ministero viene resa facoltativa); in tale sede può imporre le debite prescrizioni (modificabili anche ex officio) onde facilitare il reinserimento sociale del condannato ed evitare la ripetizione di condotte criminose.
      Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.
      La scelta di affidare al giudice dell'esecuzione, anziché alla magistratura di sorveglianza, la concessione del beneficio, deriva dalla constatazione dell'enorme carico di lavoro da cui la seconda è costantemente oberata (come risulta anche da apposito studio del Centro studi del Consiglio superiore della magistratura in materia di pene e di sanzioni sostitutive). Al contrario, si è ritenuto che l'aumento del carico di lavoro per il giudice dell'esecuzione determinato dalla necessità di fissare gli incidenti di esecuzione potrà essere adeguatamente bilanciato dalla deflazione derivante dall'applicazione dell'amnistia.
      Si è comunque ritenuto di dover tutelare anche la persona offesa dal reato, mediante apposita previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di condizionare l'indulto, in luogo che alla prestazione di attività lavorativa non retribuita, al risarcimento del danno in favore della persona offesa, ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato. Tale previsione è diretta a dare piena attuazione alla decisione quadro del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), il cui articolo 9, paragrafo 2, invita gli Stati membri ad adottare «le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima». Essa, peraltro, trova un precedente anche in iniziative legislative della precedente legislatura e segnatamente nell'atto Camera n. 724 (proponente onorevole Pisapia, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione»), che prevedeva la sostituzione della pena detentiva per taluni reati con la «prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o finalizzata al risarcimento del danno, all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato».
 

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      L'articolo 11, commi 1 e 2, dispone che con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
      Il comma 4 dispone che nei casi di pena da condonare superiore a un anno, al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.
      La sorveglianza sull'ottemperanza alle prescrizioni è rimessa (articolo 12) al servizio sociale del Ministero della giustizia (che deve rimanere in contatto costante con il condannato) e, qualora la pena da condonare sia superiore a un anno, alle Forze di polizia.
      Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione (articolo 13), gli organi deputati alla sorveglianza relazionano al pubblico ministero. Se la «prova» risulta positiva, la pena viene condonata.
      Se durante il periodo di prova vengono violate le prescrizioni o gli obblighi, il pubblico ministero può chiedere la cessazione anticipata.
      L'articolo 14 prevede che l'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.
      Anche l'indulto, come l'amnistia, è rinunciabile da parte del condannato (articolo 15).
      La proposta di legge prevede che entrambi i benefìci si applichino a tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2005 (articolo 16).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessione di amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 624 e 625, primo comma, numero 2), limitatamente al furto commesso con mezzo fraudolento, numero 4), numero 6) e numero 8), purché non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma;

              5) 640, secondo comma, numero 2);

              6) 648, secondo comma;

          d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

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27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          f) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          g) per il delitto di cui all'articolo 147 del codice penale militare di pace;

          h) per il delitto di cui all'articolo 151 del codice penale militare di pace, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

          i) per il delitto di cui all'articolo 160 del codice penale militare di pace, per i fatti di cui agli articoli 157, 158 e 159 dello stesso codice commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

          l) per il delitto previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

      2. L'amnistia prevista per i reati di cui al comma 1, lettere h) e i), si applica ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.
      3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

 

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previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

          b) ai reati previsti dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          c) ai reati commessi in occasione di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, quando siano stati compiuti in relazione a eventi di calamità naturale ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270-ter;

              2) 353;

              3) 354;

              4) 371, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              5) 371-bis e 371-ter, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              6) 374;

              7) 377;

              8) 378, solo qualora il favoreggiamento concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              9) 385;

              10) 391; tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;

              11) 424;

              12) 443;

 

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              13) 444;

              14) 445;

              15) 452, primo comma, numero 3), e secondo comma;

              16) 471, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              17) 478;

              18) 501;

              19) 501-bis;

              20) 590, commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;

              21) 600-ter, ultimo comma;

              22) 600-quater;

              23) 609-quater;

              24) 610, nell'ipotesi di cui al secondo comma;

              25) 644-bis;

              26) 733;

              27) 734;

          f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile;

          g) ai reati previsti:

              1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia

 

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assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              2) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

              3) dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      2. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      5. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena diversa;

 

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          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale nonché, nei reati contro il patrimonio, dalla circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di cui alla lettera c) del presente comma, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, nel quale caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, dal giudice procedente;

          e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto a ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.
(Amnistia condizionata propria).

      1. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali non è stata esercitata l'azione penale, è concessa senza condizioni.
      2. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali è stata esercitata l'azione penale, è concessa a condizione che nei confronti dell'imputato, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non venga esercitata l'azione penale per un delitto non colposo, per il quale è prevista la pena edittale non inferiore nel massimo a quattro

 

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anni, commesso successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
      3. Durante il biennio previsto dal comma 2, il giudice, in ogni stato e grado, sospende il processo. Decorso tale periodo, qualora sussistano le condizioni di cui al citato comma 2, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel caso contrario revoca la sospensione.
      4. Durante la sospensione disposta ai sensi dei commi 2 e 3 il decorso dei termini di prescrizione è sospeso.
      5. Il provvedimento di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 3 è annotato nel casellario giudiziario.
      6. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il pubblico ministero comunica l'avvenuto esercizio dell'azione penale in ordine al nuovo reato al giudice che ha disposto la sospensione, con le forme previste all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.
(Amnistia condizionata impropria).

      1. L'amnistia per i reati previsti dalla presente legge, in ordine ai quali è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, è concessa a condizione che il condannato, per un periodo corrispondente alla pena inflitta e, comunque, non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia

 

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di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 666, la presenza del pubblico ministero all'udienza in camera di consiglio non è obbligatoria. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
      4. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, inclusa la persona offesa, nell'udienza di cui al comma 3, può, in luogo della prestazione dell'attività di cui al comma 1, condizionare la concessione dell'amnistia al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato.
      5. Durante il periodo di sospensione si applicano gli articoli 11, 12 e 13.
      6. L'amnistia di cui al presente articolo è revocata di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 6.
(Rinuncia all'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

 

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Art. 7.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto per le pene detentive non superiori a due anni e per le pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro, sole o congiunte alla pena detentiva, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla presente legge.
      2.  L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
      3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      4. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo l51 del codice penale.

Art. 8.
(Ambito di applicazione).

      1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno un quarto della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.

Art. 9.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis e 284;

              2) 285;

              3) 416-bis;

              4) 422;

 

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              5) 600, 600-bis, 600-ter, commi primo e secondo, 600-quinquies, 601, 602, 603, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

              6) 630, commi primo, secondo, terzo;

              7) 648-bis, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e 648-ter;

          b) per i delitti previsti dagli articoli 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'indulto non si applica alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 10.
(Condizioni di applicazione).

      1. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore a un anno, presti volontariamente attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni

 

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o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
      2. L'attività di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei e non più di diciotto ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Qualora la permanenza nella provincia di residenza possa pregiudicare l'allontanamento del condannato da ambienti illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso a prestare l'attività e a dimorare, per un periodo corrispondente a quello di prestazione dell'attività stessa, presso un'altra provincia.
      3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, che provvede a raccogliere il consenso del detenuto con la procedura di cui all'articolo 666 del medesimo codice; in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 666, la presenza del pubblico ministero all'udienza in camera di consiglio non è obbligatoria. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
      4. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, inclusa la persona offesa, nell'udienza di cui al comma 3, può, in luogo della prestazione dell'attività di cui al comma 1, condizionare la concessione dell'indulto al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze del reato.

Art. 11.
(Prescrizioni e obblighi).

      1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere

 

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imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      2. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
      3. Se la pena da condonare è superiore a un anno, con il provvedimento di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione di esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
      4. Nei casi di cui al comma 3 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
      5. Le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
      6. Contro le prescrizioni e gli obblighi relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Art. 12.
(Controlli).

      1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali

 

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prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
      2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità di pubblica sicurezza riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
      3. In qualsiasi momento il servizio sociale del Ministero della giustizia e l'autorità di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero eventuali violazioni di prescrizioni o di obblighi da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.

Art. 13.
(Applicazione definitiva).

      1. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale del Ministero della giustizia e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
      2. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni e rispettati le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti durante il periodo di sospensione.
      3. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui all'articolo 10, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

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      4. Nella decisione sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 14.
(Revoca).

      1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Art. 15.
(Rinuncia all'indulto).

      1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione resa personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.

Art. 16.
(Termini di efficacia).

      1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il 31 dicembre 2005.

Art. 17.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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