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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 602 |
1. La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è unitaria in ragione della specificità e della rilevanza delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza nelle sue esplicazioni relative alla funzione di autorità di pubblica sicurezza ed alle potestà autorizzative di polizia connesse, al mantenimento generale dell'ordine pubblico e alla attività di prevenzione dei reati, al coordinamento tecnico dell'ordine pubblico e delle Forze di polizia per il raggiungimento delle suddette finalità, nonché ai compiti di polizia giudiziaria e di alta direzione degli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato. Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di attuazione della politica della sicurezza e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, l'ordinamento della stessa è regolato dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nella legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, le funzioni di cui alla Tabella A allegata alla presente legge. Al medesimo periodo, nel rispetto dello status civile, può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di foggia e di specifici distintivi di ruolo
1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche di questore, vice questore e vice questore aggiunto, alle quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti per l'inquadramento da dirigente generale a prefetto.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di cui all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di vice questore uditore.
3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con distinti decreti del Ministro dell'interno, prevedendo l'attribuzione della qualifica di questore per le funzioni di questore svolte nei capoluoghi di regione.
1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di questore e di vice questore che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'Amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
1. Alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si accede dalla qualifica iniziale esclusivamente mediante pubblico concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico e sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati ai sensi dell'ordinamento didattico vigente prima della data di entrata in vigore delle legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
a) i dirigenti generali e i dirigenti generali di livello B sono inquadrati nella qualifica di questore;
b) i dirigenti superiori ed i dirigenti con otto anni di servizio sono inquadrati nella qualifica di vicequestore;
c) i restanti dirigenti, i vice questori aggiunti ed i commissari capi sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto.
6. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 5 sono effettuati secondo
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una questura ovvero ad altro ufficio che comporti lo svolgimento di funzioni attribuite al ruolo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dal soggetto interessato secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.
1. La formazione del personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, sono effettuati a cura dell'Istituto superiore di polizia:
a) il corso di accesso alla qualifica di vice questore;
b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai dirigenti almeno una volta l'anno.
2. L'amministrazione promuove, altresì, lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.
1. Il passaggio alla qualifica di vice questore avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i vice questori aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto un tirocinio operativo di nove mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso uffici e reparti della medesima Amministrazione per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della valutazione comparativa del personale, il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, determina, con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie di merito e dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nella valutazione annuale di cui all'articolo 16, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione di
1. La nomina a questore è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno istituisce, con proprio decreto, su designazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, scelti tra i direttori centrali e due tra i questori titolari di uno degli uffici di questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di istituzione è, altresì, individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base della valutazione annuale di cui all'articolo 16, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di vice questore ritenuti idonei alla nomina a questore, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I soggetti selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco suscettibile di aggiornamento.
1. I posti di funzione da conferire ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario della carriera di pubblica sicurezza.
2. In relazione ai sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario incaricato.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
1. Gli incarichi di questore in sede o di ufficio di livello equivalente, sono conferiti ai questori con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo.
2. I vice questori e i vice questori aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, di intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi dei posti di funzione sono conferiti ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito delle direzioni centrali e degli uffici equiparati, dal capo della direzione o dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali, dal questore in sede.
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei vice questori e dei vice questori aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed alle questure è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
1. I funzionari della carriera di pubblica sicurezza con qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella Tabella A allegata alla presente legge, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate
1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari con la qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che, limitatamente ai vice questori aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dai funzionari di cui al medesimo comma, in rapporto alla struttura di rispettiva appartenenza, al questore, al direttore centrale o al direttore dell'ufficio di livello equivalente.
1. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta dal direttore centrale del personale, e composta da tre questori, due in servizio presso le direzioni centrali ed uno titolare di una delle questure delle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti della commissione prevale il voto del presidente.
1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, il consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è integrato dai questori titolari pro tempore di tre uffici territoriali, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei citati ambiti territoriali, delle questure, i cui titolari assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione.
1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei funzionari di pubblica sicurezza si articola in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.
1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i questori dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. È altresì, stabilita in sede negoziale una retribuzione aggiuntiva relativa alla responsabilità di servizi di ordine pubblico; tale retribuzione deve essere correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della sua tipologia, ed alla consistenza
1. L'Amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e dei compiti propri della carriera nonché all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
1. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari di pubblica sicurezza nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, viene effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'esito negativo della verifica comporta la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.
2. L'accordo negoziale stipulato ai sensi del comma 1, da attuare secondo le modalità e per le materie indicate dal presente capo, è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
3. L'accordo negoziale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal vigente accordo negoziale e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del successivo accordo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla
1. L'accordo negoziale è stipulato tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale dei funzionari di pubblica sicurezza individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
1. Formano oggetto dell'accordo negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in sede negoziale che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo negoziale può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 24, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 25 si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 25, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 5, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al medesimo articolo 27, comma 1, possono formulare all'Amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
2. L'Amministrazione dell'interno, nel mese successivo alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame della controversia. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del
a) vice commissario: qualifica C1;
b) commissario; qualifica C1 super;
c) commissario capo; qualifica C2;
d) commissario coordinatore; qualifica C3.
2. L'accesso al ruolo dei commissari di cui al comma 1, la dotazione organica, il corso di formazione, l'avanzamento in carriera, il collocamento a riposo, il collocamento in disponibilità sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari, che riveste la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sono attribuite le relative funzioni nell'ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dai funzionari della pubblica sicurezza dei quali sono i diretti collaboratori. Agli stessi sono attribuiti i compiti connessi alla responsabilità di più unità organiche nell'ambito dell'ufficio o del reparto cui sono addetti nonché la responsabilità di uffici o reparti non riservati al ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti. Ai medesimi può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando prestino servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili e gli istituti d'istruzione.
4. I vice commissari e i commissari espletano le funzioni di cui al comma 3 in collaborazione con i commissari capi e con i commissari coordinatori preposti agli uffici o reparti cui sono addetti.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato anche in soprannumero riassorbibile, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e successive modificazioni, con una dotazione organica comprensiva degli ispettori di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, in possesso del prescritto titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al comma 1, tiene conto delle anzianità maturate, alla
a) qualifica di commissario capo superiore: coloro i quali hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
b) qualifica di commissario capo: coloro i quali hanno maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
c) qualifica di commissario: coloro i quali hanno maturato almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
d) qualifica di vice commissario: coloro i quali hanno maturato meno di sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
e) qualifica apicale del ruolo direttivo: coloro che, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori.
3. Per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, relative al concorso ed alla frequenza di corsi previsti per i ruoli non direttivi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, stabilendo altresì, analoga riserva di posti per l'accesso al ruolo dall'esterno.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 31
1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla predisposizione, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un apposito programma di riduzione dei posti previsti nelle tabelle organiche dei funzionari appartenenti alla carriera di pubblica sicurezza e di commissari della Polizia di Stato.
Tabella A
(articolo 1, comma 2)
Questore
| (Dirigente generale di livello B) Direttore dell'ufficio centrale ispettivo;
| consigliere ministeriale; (dirigente generale di pubblica sicurezza)
| direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato;
| direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza. Vice questore
| (Dirigente superiore) Questore in sede; ispettore generale;
| consigliere ministeriale aggiunto; vice questore vicario di sede di particolare rilevanza; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia. Vice questore aggiunto
| (I dirigente) Vice questore vicario; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza;
| dirigente di ufficio o reparto di particolare rilevanza (capo gabinetto - squadra mobile - digos - immigrazione); dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo. |
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