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PDL 1007

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1007



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Istituzione della provincia di Civitavecchia

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di far nascere una nuova provincia in Italia emerge dalla constatazione per rilanciare le attività di sviluppo, ridurre progressivamente le mega province esistenti sul territorio nazionale, dando autonomia e autorevolezza a quelle aree già ricche di storia, potenzialità economiche, tessuto culturale e sociale.
      In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge, che interpreta la necessità di sgravare Roma da una fetta di territorio che si affaccia sul mare Tirreno e che fa perno sulla città di Civitavecchia.
      Da sempre definita «Il porto dei papi», Civitavecchia presenta, insieme alle altre località che la circondano, una serie di peculiarità che ne fanno a ragione un'area meritevole del riconoscimento di provincia.
      Nell'ottica del decentramento dei servizi lo scrivente ha ipotizzato che le installazioni cosiddette «istituzionali», che deriveranno dalla nascita della provincia di Civitavecchia, vengano dislocate in quasi tutte le città facenti parti di questa nuova realtà in maniera da soddisfare le singole esigenze delle comunità e di non ingolfare una città che conta circa 50.000 abitanti.
      Nella stesura della presente proposta di legge si è tenuto conto di alcune particolarità, soprattutto nella scelta delle città da inserire in questa nuova provincia, della quale, oltre a Civitavecchia fanno parte a nord Tarquinia, Montalto di Castro e Monteromano, ad est Allumiere e Tolfa, a sud Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, a sud-est Manziana e Canale Monterano per un totale di circa 150.000 abitanti residenti.
      Una cifra che tende ad aumentare notevolmente nei fine settimana e durante tutto il periodo estivo, con l'apertura delle cosiddette «seconde case» nelle località di villeggiatura e in special modo di Santa Marinella, di Tarquinia, di Cerveteri e di Ladispoli e con l'arrivo dei vacanzieri negli alberghi. A tutto questo c'è da aggiungere
 

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il costante aumento del traffico da e per la Sardegna e l'incremento del traffico croceristico, che hanno fatto del porto di Civitavecchia, nel Giubuleo del 2000, la terza «entrata» della capitale. Senza dimenticare l'impennata relativa al fortissimo incremento demografico che da alcuni anni stanno vivendo Cerveteri e Ladispoli che, a causa del fenomeno della «uscita» progressiva da Roma, vedono aumentare di oltre mille abitanti l'anno il numero dei propri residenti.
      L'intero comprensorio vanta una storia che affonda le radici nell'antichità.
      Basti pensare a Tarquinia e a Cerveteri, fiorenti capitali degli etruschi, ricche di antichissime tombe e di percorsi naturalistici di prim'ordine e, nel caso di Tarquinia, città natale di poeti e di scrittori come Vincenzo Cardarelli; da Allumiere e a Tolfa, le cui salubri colline sono ancora oggi mete del turismo di massa e la cui bellezza paesaggistica le rende famose in tutta Italia; a Monteromano ricca di storia e di tradizioni; a Civitavecchia, famosa anche per le acque termali, ove dimorarono per alcuni periodi lo scrittore Stendhal e Giuseppe Garibaldi e dove si erge il «Maschio» del Forte Michelangelo, monumento architettonico e artistico di valore internazionale; a Montalto di Castro che, a parte il litorale, vanta insieme a Civitavecchia il polo energetico più importante d'Europa; a Santa Marinella che, con la frazione di Santa Severa, è da sempre considerata la «perla del mare Tirreno»; a Canale Monterano e a Manziana, dove è ancora possibile una vita a «misura d'uomo».
      Come si vede, dunque, si tratta di città che annoverano tutte le caratteristiche che un territorio deve avere per poter aspirare a diventare provincia.
      In relazione ai collegamenti, essi si stanno espandendo e moltiplicando in vista del Giubileo.
      L'autostrada A-12 collega benissimo Tarquinia con Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, mentre la vecchia statale Aurelia, ammodernata e ampliata in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, rappresenta un punto fisso nella rete viaria dell'intera penisola italiana. A tutto ciò bisogna aggiungere la «bretella» che unisce l'Aurelia dal chilometro 81 al porto di Civitavecchia e la superstrada Civitavecchia-Orte.
      Oltre alla rete stradale si devono considerare quella ferroviaria, quella marina e quella aerea: la prima è da sempre nodo e snodo di importanti collegamenti tanto che, ancora oggi, i treni diretti in Francia transitano per Civitavecchia. Inoltre la città della fascia costiera di questa provincia godono dei servizi forniti dai cosiddetti treni «cadenzati» per Roma, che trasportano gli utenti alla capitale in pochissimi minuti.
      La seconda è quella naturale: i porti turistico e commerciale di Civitavecchia e quello per le piccole imbarcazioni da diporto di Santa Marinella fanno di quest'area una delle meglio attrezzate del Tirreno. In materia di portualità, non può non essere menzionato il porto marittimo e commerciale di Civitavecchia, porta d'ingresso verso la Sardegna e per Roma, dove ormai giungono più di 500 navi da crociera l'anno provenienti da tutti Paesi del mondo.
      Infine si ricorda il collegamento aereo con lo scalo di Fiumicino, rapido grazie al proseguimento dell'A-12 dopo Ladispoli e la susseguente arteria che porta direttamente all'aeroporto.
      Dopo aver delineato il quadro nel quale inserire la nuova provincia, è ora doveroso passare agli aspetti prettamente tecnici riguardanti la presente proposta di legge.
      Otto delle undici città della nuova provincia, tranne Manziana, Monteromano e Canale Monteromano, fanno parte dell'area di competenza del tribunale di Civitavecchia, dove si trovano anche la conservatoria dei registri immobiliari, un archivio storico di portata internazionale e la sede zonala di importanti enti come l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      In più l'ospedale «San Paolo» di Civitavecchia e l'azienda sanitaria locale Roma F, abbracciano un vastissimo territorio di utenza, che si estende a nord verso Viterbo ed a sud direttamente fino a Roma.
 

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      La provincia di Civitavecchia, una volta espletati tutti i passaggi istituzionali, godrà di una serie di nuovi insediamenti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza e dei servizi ai cittadini.
      In questo contesto si intendono inserire degli elementi di novità rispetto al passato, dislocando i nuovi insediamenti dello Stato in varie località.
      La prefettura - ufficio territoriale del Governo andrebbe realizzata all'interno del perimetro comunale di Civitavecchia, mentre la questura di polizia sarebbe «posizionata» a Ladispoli, in un'ottica strategica rispetto all'attuale compagnia dei carabinieri a Civitavecchia e creandone una nuova a Manziana, la direzione provinciale del lavoro potrebbe essere collocata in una zona fra Allumiere e Tolfa. Nel contempo le altre cittadine potrebbero godere di un avvicinamento a tutte queste realtà istituzionali e dunque garantire un notevole miglioramento del rapporto cittadino-Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia
di Civitavecchia).

      È istituita la provincia di Civitavecchia, con capoluogo Civitavecchia.

Art. 2.
(Comuni della provincia di Civitavecchia).

      1. La circoscrizione della provincia di Civitavecchia, è composta dai seguenti comuni: Civitavecchia, Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Art. 3.
(Definizione dei territori rispetto alla provincia di Roma e alla provincia di Viterbo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i territori dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella e Tolfa cessano di fare parte della provincia di Roma e all'area metropolitana di Roma.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di Montalto di Castro, Monteromano e Tarquinia cessano di fare parte della provincia di Viterbo.

Art. 4.

      1. Le province di Roma e di Viterbo, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie

 

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dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del rispettivo patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della rispettiva giunta, in proporzione sia ai territori sia alle popolazioni trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Civitavecchia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso di rinnovo anticipato degli organi delle province di Roma e di Viterbo.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Civitavecchia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma, di Viterbo e Civitavecchia ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Civitavecchia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Roma e di Viterbo e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Civitavecchia.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed uffici della

 

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provincia di Civitavecchia a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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