Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1008

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1008



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Istituzione della provincia di Guidonia-Tivoli

Presentata l'8 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nella XV legislatura repubblicana sono ormai mature le condizioni per dare piena attuazione ai princìpi di autonomia e decentramento solennemente affermati nell'articolo 5 della Carta costituzionale. La riforma in senso federale dello Stato, approvata dalla Camera nella XIV legislatura e sottoposta, per l'approvazione definitiva, al referendum dei prossimi 25 e 26 giugno, prevede infatti una più adeguata valorizzazione degli enti territoriali, e in particolare della provincia, istituto previsto negli articoli 114 e 133 della Costituzione, ma fino ad oggi non sufficientemente considerato nell'ambito del sistema di trasferimento dei poteri statali agli enti locali.
      In ogni caso, al di là dell'esito del referendum, appare comunque indispensabile rilanciare la funzione della provincia accrescendone e meglio definendone il ruolo e le competenze, e, in tale ambito, sembra ormai improcrastinabile riformare le circoscrizioni territoriali che competono a ciascuna provincia, con particolare riguardo a quelle circostanti le metropoli, per meglio adattarle a una società profondamente mutata in termini sociali, urbanistici e demografici, in continuo sviluppo, in corrispondenza con le specificità territoriali, economiche e sociali delle diverse zone d'Italia. Infatti, la scelta di promuovere il perseguimento degli interessi delle comunità locali non può prescindere dalla predisposizione di istituti e strumenti a tal fine idonei, e in particolare di un articolato apparato amministrativo di riferimento della comunità territoriale.
      In tale prospettiva, anche considerando il futuro che da più parti si prospetta per la città di Roma, che molti vorrebbero città-regione in grado di legiferare, appare indifferibile ridisegnare i confini della provincia di Roma, una realtà territoriale divenuta troppo vasta, variegata e popolata per continuare ad essere amministrata da un unico ente.
      Per una più concreta, realistica e razionale valorizzazione delle risorse sociali, economiche, culturali e ambientali della
 

Pag. 2

zona sita a nord est di Roma, non pare obiettivamente più procrastinabile l'istituzione della nuova provincia di Guidonia-Tivoli, staccando dalla provincia di Roma cinquantatre comuni che insistono su un'area omogenea tra la valle dell'Aniene e la Sabina romana, con vocazioni economiche e sociali complementari.
      La nuova istituenda provincia risponde a tutti i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Comprenderebbe oltre 250 mila abitanti su un territorio di circa 1.250 chilometri quadrati con una densità abitativa di 209 abitanti per chilometro quadrato.
      Tutti i comuni individuati sono compresi nella circoscrizione del tribunale di Tivoli, e insistono sulle direttrici della Tiburtina, della Maremmana oltre che sulla autostrada Roma-L'Aquila.
      Il territorio interessato comprende i tre importanti centri di Guidonia Montecelio, Tivoli e Mentana (ora divisa nei due comuni di Mentana e Fonte Nuova) e una serie di comuni, per lo più montani, più o meno piccoli e posti nell'alta valle dell'Aniene e nella Sabina romana.
      Storicamente il territorio appartiene alla Sabina che fu provincia in età romana e sviluppò anche nei secoli successivi una propria identità culturale che ebbe in Tivoli il suo polo aggregante.
      Guidonia Montecelio è la più grande città della provincia di Roma ed è la terza città del Lazio dopo Roma e Latina per numero di abitanti e la sua strategica collocazione alle porte della capitale, la presenza sul suo territorio del nuovo centro agroalimentare romano, dell'aeroporto militare, delle cementerie Buzzi Unicem, delle sorgenti delle acque albule, delle cave di travertino ne fanno una realtà in continua espansione.
      Tivoli è una città densa di storia, meta di turismo culturale da ogni parte del mondo: le sue Villa d'Este, Villa Gregoriana e Villa Adriana sono tra i monumenti più visitati in assoluto, così come meta di turismo e di importanti manifestazioni culturali è Mentana, città garibaldina, medaglia d'oro del Risorgimento.
      I 1.242 chilometri quadrati della nuova provincia si distinguono in tre zone geografiche distinte: la vasta pianura ricadente nel comune di Guidonia Montecelio (già agro tiburtino e cornicolano), le zone collinari di Palombara Sabina, S. Angelo e la stessa Tivoli e le comunità montane degli appennini (X e XI comunità montana).
      Importanti elementi unificanti sono il corso del fiume Aniene e le due importanti direttrici, Tiburtina e Maremmana, che ricalcano antichissimi percorsi di popolazioni pre-romane.
      L'omogeneità dell'elemento antropico ha origine proprio perché la città di Tivoli prima e la pianura di Guidonia poi, con i suoi lavori di bonifica e le sue attività agricole e industriali, hanno aggregato e mescolato le varie popolazioni che risiedevano intorno.
      La presenza delle acque termali sulfuree, le importanti attività di estrazione e lavorazione di materiali edilizi, la zona industriale delle Tavernucole sono importanti elementi che ne contraddistinguono l'economia.
      Il territorio vanta una ricca storia e remote origini che vogliono Tivoli (l'antica Tibur) di più antica fondazione rispetto a Roma, e Montecelio (antica Corniculum) patria di Servio Tullio che fu re di Roma.
      Nel corso del Medio Evo l'intero comparto assurse a grande importanza vista la posizione strategica dei castelli di Palombara Sabina, Montecelio, Castel Madama, S. Angelo Romano, oltre che dell'importanza che città come Subiaco e Tivoli andavano assumendo dal punto di vista economico, religioso e culturale.
      In età moderna lo sviluppo delle attività estrattive lungo la via Tiburtina e nel territorio di Montecelio e le grandi opere di bonifica legate all'agricoltura hanno richiamato dalle zone più montuose e isolate una ondata migratoria di lavoratori che hanno avuto occasione di incontrarsi e di mescolarsi in modo da dare una trama coerente al tessuto sociale della
 

Pag. 3

nuova provincia, così da consentire ai suoi abitanti una sicura auto-identificazione.
      Nel 1937 la fondazione della città di Guidonia, sorta attorno al più importante centro di studi aeronautici d'Italia (e tra i più famosi del mondo), ha impresso una decisa svolta verso lo sviluppo di queste terre (la città di Guidonia Montecelio è passata dai 10 mila abitanti degli anni '50 ai circa 80 mila odierni). Sono sorte importanti attività economiche e altre si sono sviluppate con crescita esponenziale.
      Il turismo culturale trova da sempre un irresistibile richiamo nell'importante complesso conventuale di Subiaco, nel castello Savelli di Palombara Sabina e soprattutto nelle bellezze artistiche, patrimonio universale dell'umanità, e naturali di Tivoli, vera e propria città d'arte, nelle splendide Ville (Gregoriana, Este e Adriana) e nei tanti centri abitati fortificati medievali.
      Il previsto parco termale che sorgerà nella piana di Guidonia Montecelio, intorno alle sorgenti dell'acqua sulfurea, nel territorio di Guidonia e Tivoli, il parco regionale dei monti Lucretili e quello archeologico dell'Inviolata, garantiscono lo sviluppo di un turismo ludico e termale unico nel suo genere.
      Alle attività esistenti legate all'estrazione del travertino, alle cementerie, alle cartiere, alle centinaia di aziende piccole e medie che garantiscono l'occupazione di migliaia di addetti, alle aziende agricole della Sabina romana e della valle dell'Aniene ben presto si sommeranno le attività legate al nuovo centro agroalimentare romano e ai poli tecnologici e commerciali di Guidonia, di Tivoli e di Mentana, che saranno in grado di affrancare definitivamente dalla capitale le occasioni di occupazione.
      Negli ultimi anni l'area geografica sulla quale insisterà la nuova provincia di Guidonia-Tivoli ha registrato uno sviluppo notevole e assolutamente diversificato rispetto alla capitale, andando a costituire una realtà del tutto distinta che rende improcrastinabile l'istituzione del nuovo ente.
      Nel territorio sono già presenti tutti i pubblici uffici, il tribunale e la procura della Repubblica, l'ufficio del registro, tre importanti presìdi ospedalieri, il comando e numerose stazioni dei carabinieri, il commissariato di polizia, il comando della guardia di finanza.
      Abbiamo in definitiva davanti a noi la prospettiva di un territorio, sito al crocevia tra la A24 e la A1, fortemente motivato allo sviluppo ove coincidono oggettive situazioni economiche e l'esigenza dell'autodeterminazione propria dell'elemento umano.
      Il comune di Guidonia Montecelio, destinato a divenire capoluogo della nuova provincia, per la natura pianeggiante del terreno e la grande disponibilità di spazi edificabili ospiterà, insieme a Tivoli e a Mentana, gran parte degli edifici pubblici e le infrastrutture necessarie al corretto funzionamento del nuovo ente.
      Si auspica una sollecita approvazione della presente proposta di legge, ricorrendone tutti i presupposti normativi.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Guidonia-Tivoli nell'ambito della regione Lazio con capoluogo Guidonia Montecelio.
      2. La provincia di Guidonia-Tivoli comprende i seguenti comuni: Guidonia Montecelio, Tivoli, Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fonte Nuova, Gerano, Ienne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Olevano Romano, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca S. Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, S. Angelo Romano, S. Gregorio da Sassola, S. Vito Romano, Sambuci, Saracinesco, S. Polo dei Cavalieri, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Art. 2.

      1. La provincia di Roma, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

 

Pag. 5


      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Guidonia-Tivoli hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso di rinnovo anticipato degli organi della provincia di Roma.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Guidonia-Tivoli, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma e di Guidonia-Tivoli ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Guidonia-Tivoli degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini

 

Pag. 6

dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Guidonia-Tivoli, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Roma, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province

 

Pag. 7

concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Roma, dei fondi di spettanza della provincia di Guidonia-Tivoli.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Roma e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Guidonia-Tivoli.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e uffici della provincia di Guidonia-Tivoli a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su