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PDL 1009

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1009



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Istituzione della provincia dei Castelli Romani

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella XV legislatura repubblicana sono ormai mature le condizioni per dare piena attuazione ai princìpi di autonomia e di decentramento solennemente affermati nell'articolo 5 della Costituzione. La riforma in senso federale dello Stato, approvata dalla Camera nella XIV legislatura e oggetto del prossimo referendum del 25-26 giugno, prevede infatti una più adeguata valorizzazione degli enti territoriali, e in particolare della provincia, istituto previsto negli articoli 114 e 133 della Carta costituzionale, ma fino ad oggi non sufficientemente privilegiato nell'ambito del sistema di trasferimento dei poteri statali agli enti locali.
      Se dunque la riforma costituzionale prevede il rilancio della funzione della provincia, accrescendone e meglio definendone il ruolo e le competenze, anche qualora la riforma stessa non entri in vigore appare comunque improcrastinabile riformare le circoscrizioni territoriali che competono a ciascuna provincia, per meglio adattarle a una società profondamente trasformata e in continuo sviluppo, in corrispondenza con le specificità territoriali, economiche e sociali delle diverse zone d'Italia. Infatti, la scelta di promuovere il perseguimento degli interessi delle comunità locali non può prescindere dalla predisposizione di istituti e strumenti a tale fine idonei, e in particolare di un articolato apparato amministrativo di riferimento della comunità territoriale.
      In questa prospettiva risulta indifferibile l'istituzione della nuova provincia dei Castelli Romani - ai fini di una più concreta, realistica e razionale valorizzazione delle risorse socio-economiche, culturali, ambientali della zona - con capo
 

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luogo Velletri, scorporando dalla provincia di Roma i comuni che insistono sul territorio dei Castelli Romani.
      La nuova provincia, che risponderebbe a tutti i presupposti normativi necessari previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'istituzione di nuove province, sarebbe infatti dotata di una propria omogeneità e unitarietà storica, politica, economica e sociale che la distingue dal resto dell'attuale provincia di Roma e si presenta come un area particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli possibilità di espansione. Si tratta infatti, dal punto di vista storico e geografico, di una realtà a sé stante, avente caratteristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti: dunque, l'istituzione della nuova provincia corrisponderebbe all'esigenza di un adeguato decentramento delle competenze amministrative in conformità con le peculiarità proprie delle zone interessate. Tali peculiarità, fortemente vissute e sentite dalle popolazioni residenti, determinano l'improrogabilità di una scelta di formale riconoscimento della realtà dei Castelli Romani. L'intera area vanta infatti una storia che affonda le radici nell'antichità. I Castelli sono noti fino dall'epoca romana per il clima collinare mite, dovuto alla scarsa altitudine, alla vicinanza del mare e alla presenza dei laghi. Per le caratteristiche dei suoli, del clima e dell'idrografia la zona è sempre stata caratterizzata da una lussureggiante vegetazione. I Castelli Romani, per la loro vicinanza a Roma, hanno costituito un territorio sempre assai densamente abitato; in epoca romana era certamente luogo di villeggiatura, ma anche sede di importanti templi. Nel Medioevo furono fatti erigere, a più riprese, diversi Castelli dalle famiglie patrizie romane. La storia ultramillenaria dei Castelli Romani è testimoniata dai numerosi monumenti che abbelliscono la zona.
      Per quanto riguarda Velletri, città destinata a divenire capoluogo della nuova provincia, la sua particolare posizione geografica spiega il particolare legame che unisce la città agli altri centri dei Castelli, città che rappresenta da sempre, sin dall'epoca romana, la cerniera di contatto con le aree limitrofe. Le sue condizioni politiche sono sempre state diverse dai centri vicini: città volsca in un area prevalentemente occupata da città latine, centro fedele al Papato in contrapposizione ai tentativi autonomistici dei nobili romani. Proprio questa sua diversità le ha consentito di mantenere pressoché inalterate in ogni epoca le sue pertinenze territoriali. Il territorio che gravita su di essa è sempre stato molto ampio, proteso verso la pianura pontina, con il centro arroccato sui colli: in tale contesto, Velletri nel corso dei secoli ha sempre rivendicato e mantenuto la propria autonomia politica come comune libero, riconosciuto dallo Stato Pontificio.
      I Castelli Romani rappresentano dunque un'area-sistema assolutamente peculiare, di cui fanno parte città notevolmente popolate legate tra loro da millenari legami storici e culturali nonché da un elevato indice di complementarità economica, con particolare riferimento al settore turistico, che hanno portato tale territorio a promuovere un progetto comune di sviluppo.
      La istituenda provincia è inoltre in grado di offrire ai suoi abitanti notevoli e attrezzati servizi e nella città di Velletri sono già ubicate le articolazioni territoriali di diversi uffici pubblici. In particolare, sono noti l'importanza e il ruolo strategico di Velletri - che diventerebbe il capoluogo della istituenda provincia - nell'area dei Castelli Romani. Velletri è sede del più importante tribunale del Lazio dopo Roma; vi sono ubicati tutti i principali uffici pubblici che erogano i servizi indispensabili alla vita di una provincia; nella zona insistono ospedali che abbracciano tutti i settori sanitari; per quanto riguarda l'istruzione, sono presenti scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi istituti sperimentali d'avanguardia, ad esempio nel settore agrario; la zona è un polo turistico di rilevanza nazionale e internazionale; i monumenti che abbelliscono i Castelli Romani costituiscono la testimonianza
 

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della sua storia ultramillenaria; il parco regionale rappresenta un'oasi naturale unica e meravigliosa; sotto il profilo economico, il comprensorio della istituenda provincia, oltre a contare su una dinamica rete di piccole e medie imprese impegnate nei più svariati settori merceologici, vanta una ricchezza di risorse naturali, paesaggistiche, artistiche e turistiche uniche nel territorio nazionale. Per non parlare dell'importanza dell'attività agricola, e in particolare della produzione vinicola che ha reso i Castelli Romani famosi nel mondo per la alta qualità e il sicuro pregio dei suoi vini.
      Inoltre, dalla istituzione della provincia dei Castelli Romani trarrebbero giovamento innanzitutto i cittadini interessati, che beneficierebbero di un più diretto contatto con le istituzioni locali, che sarebbero così in grado di svolgere un più efficiente servizio nei confronti della collettività; inoltre, si registrerebbero benèfici effetti anche per gli stessi cittadini della Capitale, non soltanto perché Roma vedrebbe ridotta la mobilità veicolare proveniente dai Castelli Romani, ma anche perché la programmazione degli interventi pubblici sulle infrastrutture e i servizi pubblici risulterebbe maggiormente finalizzata alle effettive esigenze della Capitale, in ragione dell'autonomia accordata alla zona dei Castelli Romani.
      Appare pertanto ormai anacronistica la eccessiva dipendenza dei Castelli Romani dalla città di Roma, laddove peraltro la futura istituzione dell'area metropolitana di Roma - nel caso ricomprendesse i Castelli Romani - comporterebbe ulteriori disagi per i cittadini interessati che vedrebbero «allontanarsi» gli uffici pubblici e le istituzioni, pervenendosi così a un risultato dal contenuto assolutamente opposto allo spirito e alla ratio della riforma dello Stato in senso federale e di decentramento dei poteri pubblici da tempo avviata. Occorre infatti privilegiare i livelli di governo più vicini alle popolazioni da governare in funzione del potenziamento del principio di partecipazione dei cittadini. Da tale punto di vista, le decisioni che ottimizzano le peculiarità locali non possono che essere maturate nelle sedi istituzionali più vicine a tali ambiti territoriali, ove si maturano interventi partecipativi dei cittadini in termini più diretti e ove si garantisce una politica di gestione delle risorse economiche più efficiente e più mirata alla soddisfazione delle esigenze prioritarie che tali comunità manifestano. È questo lo spirito che anima la presente proposta di legge mirata a favorire il pieno sviluppo del decentramento amministrativo, in conformità con l'articolo 5 della Costituzione, che ha formalmente riconosciuto un favor nei confronti delle autonomie locali, nonché con il Trattato di Maastricht che ha solennemente affermato il principio di sussidiarietà.
      Dunque, per una più adeguata ottimizzazione dei servizi a favore dei cittadini e al contempo per rilanciare le attività di sviluppo, occorre ridurre progressivamente le «mega» province esistenti sul territorio, dando autonomia e autorevolezza a quelle aree già ricche di storia, potenzialità economiche, tessuto culturale e sociale.
      Istituendo la nuova provincia si offrirà ai Castelli Romani una vera opportunità di crescita economica e sociale da preservare nel tempo e, soprattutto, si farà finalmente decollare una risorsa per troppo tempo non sufficientemente valorizzata: il turismo. Tutto il territorio, già oggi intensamente visitato, con una attenta programmazione unitaria, può candidarsi come polo turistico di interesse nazionale ed internazionale, dando respiro a una economia alla ricerca di sviluppo. Inoltre, sarà possibile preservarne l'originale tradizione storica e culturale e la peculiare vocazione per le varie attività economiche presenti sul territorio. Tra gli elementi a favore dell'istituzione della nuova provincia si possono ricordare i seguenti: controllo di una notevole porzione di territorio attraverso l'attuazione del piano territoriale di coordinamento; gestione amministrativa del territorio stesso; sviluppo dei progetti di settore in ambiti comunali; incremento occupazionale dei comuni aderenti alla nuova provincia; attuazione di interventi
 

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specifici previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea; riqualificazione del territorio dal litorale ai Monti Lepini; controllo e gestione del Parco dei Castelli Romani.
      È del tutto evidente quindi che l'area geografica dei Castelli Romani ha registrato uno sviluppo assai diversificato rispetto alla Capitale, andando così a costituire una realtà del tutto distinta, che rende necessaria l'istituzione della nuova provincia dei Castelli Romani, che si pone come necessario riconoscimento di una realtà già operante sul terreno culturale, sociale ed economico.
      Per tali motivi si auspica una sollecita approvazione della presente proposta di legge, ricorrendo tutti i presupposti normativi necessari per l'istituzione della provincia dei Castelli Romani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia dei Castelli Romani nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo Velletri.
      2. La provincia dei Castelli Romani è costituita dai comuni di: Albano, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Cave, Colleferro, Colonna, Gavignano, Genazzano, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Montelànico, Monteporzio, Nemi, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, San Vito Romano, Segni, Valmontone, Velletri, Zagarolo.

Art. 2.

      1. La provincia di Roma, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale dei Castelli Romani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del

 

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rinnovo anticipato degli organi della provincia di Roma.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei Castelli Romani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma e dei Castelli Romani ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia dei Castelli Romani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

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      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dei Castelli Romani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Roma, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Roma, dei fondi di spettanza della provincia dei Castelli Romani.

 

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Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Roma e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia dei Castelli Romani.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia dei Castelli Romani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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