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PDL 585

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 585



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise
e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002 ha prodotto non solo la dolorosa perdita di vite umane, ma ha lacerato profondamente il tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico delle aree colpite nelle regioni Molise e Puglia.
      Dopo più di un anno, da parte di moltissimi sindaci locali fu lanciato un grido di allarme sia per il ritardo con il quale stavano arrivando i primi stanziamenti previsti in fase di emergenza, sia per la scarsa organizzazione.
      Per la prima emergenza, infatti, sono stati stanziati 50 milioni di euro, gestiti dalla Protezione civile. Per la ricostruzione sono stati previsti 94 milioni di euro per il 2003 e altri 16 milioni per il 2004.
      I rappresentanti delle regioni, i sindaci dei comuni coinvolti e lo stesso responsabile della Protezione civile hanno lanciato un messaggio chiaro sull'esiguità dei fondi finora stanziati; il rischio concreto è che si realizzi una massiccia evacuazione dal territorio interessato dagli eventi sismici.
      In soccorso alle popolazioni colpite sono accorse non solo le autorità preposte, ma vi è stata una gara di solidarietà che ha investito sia il semplice cittadino sia organizzazioni di volontariato, sindacati, aziende private e pubbliche; ma tutto ciò, che evidenzia la generosità insita nel popolo italiano, non è certo sufficiente a determinare la ricostruzione dei territori colpiti e il rilancio delle attività economiche e sociali dell'intera area.
 

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      Non va dimenticata, inoltre, la specificità dell'area interessata dal fenomeno sismico. Si tratta infatti di un territorio che ha sempre puntato il suo sviluppo sull'agricoltura, sulle piccole e medie imprese, sulla ricchezza del proprio patrimonio artistico e ambientale. Un territorio, quindi, come gran parte del Mezzogiorno d'Italia, capace di puntare sulle proprie forze per trovare un'autonoma via allo sviluppo. Oggi tutto ciò è messo in discussione e, se non vi sarà un intervento programmato e puntuale da parte dello Stato, gli abitanti colpiti dagli eventi sismici rischiano, dopo avere vissuto la perdita di propri cari o la distruzione più o meno parziale dei beni propri o collettivi, di non riuscire più a riprendersi.
      Per questo, ritengo che vada raccolto il grido d'allarme lanciato dalle popolazioni e dai loro rappresentanti istituzionali locali affinché, con la presente proposta di legge, in maniera organica, si restituisca dignità e voglia di vivere a chi è stato così duramente colpito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia, di seguito denominati «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002, di seguito denominata «crisi sismica».
      2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.

Art. 2.
(Stanziamento di fondi).

      1. Per provvedere alle necessità di rinascita e di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, è assegnata alle medesime la complessiva somma di 1.200 milioni di euro. Al relativo onere si provvede con stanziamenti da definire annualmente tramite la legge finanziaria.
      2. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio 2007, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1.
      3. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 1.200 milioni di euro, con oneri di ammortamento a totale carico

 

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dello Stato, con limite di impegno annuale di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma).

      1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'intesa istituzionale di programma ha per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili.
      2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, di intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, predispongono il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse. Nel programma sono individuate le priorità di intervento, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari dislocati in alloggi temporanei e il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale.
      3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, di intesa con

 

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i comuni, provvedono, con criteri omogenei, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

          b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di indirizzo di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

          c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro un mese dalla data di definizione dei medesimi criteri, i centri storici e i nuclei urbani e rurali, o parte di essi, di particolare interesse, maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 4;

          d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

          e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti

 

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dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi.

      4. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per le costruzioni sismiche.

Art. 4.
(Interventi su centri storici e su centri
e nuclei urbani e rurali).

      1. Entro tre mesi dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono i programmi di recupero e i relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

          a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

          b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
      3. Nei programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso delle opere nonché i soggetti realizzatori degli interventi.
      4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei programmi medesimi.

 

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Art. 5.
(Interventi a favore di
immobili di proprietà privata).

      1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 3, è concesso:

          a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

          b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, nonché delle parti comuni dell'intero edificio.

      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
      3. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie agli interventi di cui al comma 1.
      4. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a un mese, e decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta.

 

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Art. 6.
(Interventi a favore delle attività
produttive).

      1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti.
      2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5.
      3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
      4. Le regioni stabiliscono, di intesa con i comuni interessati dagli eventi sismici, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario degli interventi, nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende.
      5. Le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.
      6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle attività commerciali, artigianali,

 

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turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni interessati dalla crisi sismica, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura dei canoni di locazione stipulati per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1, fino al completo ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dalla crisi sismica e per una durata comunque non superiore a sei anni.

Art. 7.
(Edilizia residenziale pubblica).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, di intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, finalizzato esclusivamente ad interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruzione di quelli distrutti.

Art. 8.
(Interventi sui beni culturali).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, di intesa con i comuni e con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici degli enti locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, completano il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
      2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), predispongono un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio

 

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culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.
      3. I soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito al quale fare affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dalla crisi sismica. L'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle competenti soprintendenze.

Art. 9.
(Norme di accelerazione e controllo
degli interventi).

      1. Per le attività previste dagli articoli da 2 a 8, per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi positivamente nei successivi trenta giorni.
      2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare.
      3. Al fine di accelerare la progettazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino

 

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o di restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Per i lavori di cui al comma 3 le regioni determinano, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
      5. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.
      6. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà.
      7. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      8. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero, possono disporre, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
      9. Per l'accelerazione di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in vigenza dello stato di emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
 

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rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.
      10. Per gli interventi relativi agli immobili di proprietà privata, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad adottare direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che devono altresì consentire anche:

          a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 3;

          b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e di architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

      11. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

Art. 10.
(Vigilanza).

      1. Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai consigli regionali.


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