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PDL 1202

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADENTI

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul calcio professionistico

Presentata il 26 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Rispetto al «terremoto» verificatosi nel mondo del calcio, verrebbe da dire «ci risiamo», se quanto sta accadendo in queste settimane in realtà non avesse nulla a che vedere con tutti gli altri scandali che nei decenni precedenti hanno coinvolto lo sport nazionale per eccellenza (ma non mancano esempi eclatanti anche a livello continentale e mondiale).
      In questi giorni sembra quasi una «bravata» quanto accaduto il 23 maggio 1980, quando la Polizia e la Guardia di finanza procedettero a una serie di arresti e consegnarono ordini di comparizione ad alcuni dei più importanti calciatori dell'epoca.
      Il «calcio scommesse» tornò a turbare i sonni degli italiani nel 1986 e anche negli anni più recenti. Ma la sensazione è che quanto sta emergendo dalle indagini delle procure di Napoli, Torino e Roma (senza dimenticare quelle portate avanti dalle procure di Perugia, Parma e Udine) non abbia precedenti per gravità perché delinea un quadro d'assieme che coinvolge tutti i protagonisti del movimento e un «modus operandi» che sembra finalizzato a condizionare l'esito di singole partite e di interi campionati di calcio.
      Le famose «intercettazioni telefoniche» si riferiscono alla sola stagione calcistica 2004-2005 e forse non si saprà mai concretamente quando «il sistema strutturato» di illeciti sia nato e quali eventi interni o esterni al mondo del calcio ne abbiano favorito la comparsa.
      La certezza - se di certezza si può parlare visto che sono ancora in corso le indagini - è che era stata messa a punto una ramificata rete di rapporti che consentiva il controllo delle partite e anche del mercato dei calciatori. La sensazione è che tutti i protagonisti avevano completamente perso di vista la gravità di quanto stava accadendo. Era subentrata
 

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l'abitudine e, ancora più preoccupante, la convinzione di essere sostanzialmente impunibili.
      A questo punto il pericolo più grande è quello di sottovalutare il «terremoto» che pare destinato a stravolgere il mondo del calcio italiano, di non comprendere fino in fondo la gravità di quanto accaduto.
      L'aspetto economico è cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni con la comparsa dei diritti televisivi relativi alla trasmissione della partita di calcio: il pericolo di intromissioni «illecite» sarà sempre altissimo. Considerare il calcio niente di più che un gioco sarebbe ingenuo e renderebbe difficile affrontare la situazione con le necessarie attenzione e gravità.
      Nella sua interpretazione più «verticistica», il calcio è una delle industrie più importanti del Paese (e un polo occupazionale unico per dimensioni e per numeri) e anche uno dei principali canali di promozione che l'Italia può vantare nei confronti di tutto il mondo. I danni economici e di immagine che le ultime settimane hanno causato potranno essere compresi e contabilizzati solo con il tempo o con molta fantasia indugiando quanto possibile nel pessimismo.
      L'unica possibilità per limitare i danni è individuare subito i mali cronici del movimento calcistico e quelli di più recente nascita: occorre sradicare entrambi perché si possa quanto prima ripresentare un calcio credibile sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali.
      Limitarsi a «sentenziare» su quanto accaduto, punire i colpevoli e premiare le vittime sarebbe solo un palliativo, un tentativo effimero di sfuggire consapevolmente alle responsabilità che non convergono solo sul mondo sportivo, ma investono inevitabilmente anche quello politico.
      È in questo quadro che risulta opportuno e doveroso che il mondo politico faccia la sua parte con serietà ed equilibro effettuando una ricognizione, attraverso una Commissione parlamentare di inchiesta, sull'intera organizzazione del calcio professionistico del nostro Paese al fine di individuare le «debolezze» del sistema, così da intervenire in modo tempestivo e incisivo con i dovuti correttivi, nei limiti delle competenze della medesima Commissione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) verificare il corretto funzionamento della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), ai sensi dei vigenti regolamenti della Commissione di vigilanza sulle società calcistiche (COVISOC), della Lega nazionale professionisti, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione al suo ruolo di vigilanza, degli organi tecnici dei campionati di calcio di serie A e di serie B dell'Associazione italiana arbitri e degli organi di giustizia sportiva;

          b) accertare eventuali comportamenti illeciti di tesserati della FIGC nonché di altri soggetti che abbiano potuto turbare il regolare svolgimento dei campionati di calcio di serie A e di serie B nelle stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 e accertare se tali comportamenti abbiano danneggiato tifosi e scommettitori;

          c) acquisire informazioni per valutare se eventuali illeciti sportivi abbiano influenzato l'andamento dei titoli delle società calcistiche quotate in borsa, causando eventuali danni ai piccoli azionisti;

          d) individuare e analizzare le cause che possono avere favorito il verificarsi

 

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degli eventuali comportamenti illeciti di cui alle lettere b) e c);

          e) verificare l'adeguatezza delle norme vigenti in materia di bilanci di società sportive, proponendo gli interventi idonei a renderle più efficaci;

          f) verificare e valutare natura e caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del mondo del calcio professionistico in riferimento alla vendita dei diritti televisivi, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, accertando la congruità della normativa vigente;

          g) verificare l'adeguatezza delle regole della FIGC concernenti i procuratori sportivi, sulla base anche dei rilievi in materia avanzati dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, suggerendo eventuali interventi correttivi;

          h) accertare se l'assetto normativo relativo al gioco del calcio in Italia sia idoneo a sottrarlo a eventuali condizionamenti e interferenze illecite interne ed esterne al mondo del calcio, formulando eventuali proposte correttive di carattere legislativo o amministrativo.

Art. 3.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ai fini della nomina dei componenti i Presidenti delle Camere valutano le eventuali situazioni di possibile incompatibilità, tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione

 

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per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del comma 3.

Art. 4.
(Poteri e durata).

      1. La Commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      4. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni

 

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altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti nell'inchiesta.
      6. La Commissione conclude le attività di inchiesta entro sei mesi dalla data del suo insediamento e presenta alle Camere, entro i due mesi successivi, una relazione finale concernente i risultati acquisiti e le eventuali proposte da formulare ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.
(Organizzazione interna e funzionamento).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. La Commissione, tutte le volte che lo ritiene opportuno, può riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo complessivo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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