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PDL 630

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 630



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disciplina e tutela delle attività dei tecnici, degli artisti, degli interpreti e degli esecutori della musica leggera

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una misura dell'incidenza della musica leggera in genere sull'economia del nostro Paese può ricavarsi, attualmente, leggendo i dati di bilancio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), dai quali si desume che dal settore deriva circa il 75 per cento degli incassi complessivi.
      L'assenza di una disciplina organica e puntuale delle attività legate al mondo della musica leggera rende, infatti, difficile stabilire per altre vie l'importanza del movimento occupazionale ed economico che esso genera.
      Tale stato di cose ha portato all'emergere di numerosi disagi tra gli operatori e gli utenti, con un conseguente indebolimento del mercato e, in particolare, con la vanificazione di un potenziale fattore di crescita economica, che sino ad oggi ha fatto comunque sentire il proprio peso.
      Le prestazioni rese in questo particolare settore dell'economia non hanno mai goduto di una seria e piena considerazione da parte del legislatore. Da ciò deriva che il lavoro artistico, legato alla musica leggera, è caratterizzato da precarietà, sommerso e assenza di tutele minime, garantite a qualunque forma di prestazione d'opera.
      La disciplina che con la presente proposta di legge si intende dettare mira a recuperare il ruolo che si addice al lavoro svolto dai tecnici e dagli artisti
 

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interpreti ed esecutori della musica leggera.
      Il testo propone la definizione per essi di una forma di lavoro subordinato atipico, collegando ad esso speciali previsioni previdenziali, assicurative e fiscali nonché strutture di verifica delle professionalità degli operatori tutti.
      La presente proposta di legge, con l'insieme delle disposizioni in cui si articola, interviene per ridurre lo sfruttamento del lavoratore e per far emergere il lavoro sommerso, senza con questo incidere sulla libertà artistica, che è linfa vitale per chi opera nel settore della musica leggera.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si applica ai tecnici e agli artisti interpreti o esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago e di tutte le forme artistiche riconducibili alla musica leggera, la cui prestazione è resa con carattere saltuario, in tempi e luoghi diversi e nei confronti di molteplici datori di lavoro.
      2. Quando i soggetti di cui al comma 1 non sono assunti come dipendenti o quando non assumono loro stessi il ruolo di imprenditori od organizzatori, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblico spettacolo, di intrattenimento e di svago, devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli, concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati atipici, nel rispetto delle caratteristiche di autonomia proprie del lavoro artistico creativo e delle esigenze del datore di lavoro e dello spettatore. Il medesimo criterio si applica anche quando i lavoratori sono costituiti in società semplici o di fatto o in forme associative prive di personalità giuridica e altresì nei casi in cui i medesimi lavoratori, con o senza spettatori o pubblico partecipante, svolgono attività organizzate per fini di riproduzione o di registrazione, con qualunque mezzo tecnico e su qualunque supporto realizzate, o per fini di diffusione radiotelevisiva e multimediale.

Art. 2.
(Modalità di attuazione).

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

 

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con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento. Lo schema del regolamento è predisposto da una commissione nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da:

          a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, dei tecnici e degli artisti interpreti o esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago di cui alla presente legge, delle agenzie teatrali e di spettacolo e degli imprenditori del settore.

Art. 3.
(Albo dei professionisti dello spettacolo).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo dei professionisti dello spettacolo, al quale possono essere iscritti i tecnici gli artisti e interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago.
      2. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri le attività esercitate e gli eventuali titoli posseduti.
      3. Le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

 

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Art. 4.
(Corsi di formazione professionale).

      1. I conservatori, i licei e gli istituti musicali nonché gli enti di formazione professionale, nell'ambito della loro autonomia, possono istituire corsi di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di formazione professionale per la musica popolare contemporanea, con particolare riferimento alla musica da ballo, intrattenimento e svago.
      2. La copertura finanziaria dei corsi di cui al comma 1 è garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti previsti per la formazione professionale e per il restante 50 per cento dalle rette a carico dei partecipanti.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali, emana un apposito decreto ai fini dell'attivazione dei corsi di cui al comma 1.
      4. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, inseriscono nel programma didattico adeguati elementi di informazione, di preparazione e di studio riferiti alla musica popolare contemporanea, ai fini della ripartizione dei finanziamenti previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 800 del 1967.

Art. 5.
(Agenti di spettacolo e lavoro a tempo determinato).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in virtù delle peculiarità e della speciale natura delle prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del proprio lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

 

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      2. Ai rapporti di lavoro subordinato atipico costituiti nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 6.
(Foglio d'ingaggio).

      1. Ai fini della costituzione del rapporto di lavoro subordinato atipico di cui all'articolo 1, comma 2, e della determinazione della retribuzione da corrispondere ai soggetti interessati deve essere utilizzato un apposito modulo, sul quale devono essere annotati i dati personali, denominato «foglio d'ingaggio», avente le medesime caratteristiche del foglio paga e contenente l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali nonché ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
      2. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio sono stabilite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Quando i tecnici e gli artisti interpreti o esecutori sono costituiti in forme associative con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e perciò munite di regolare certificato di agibilità dell'ENPALS, si rapportano con i titolari imprenditori e organizzatori di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con regolari contratti d'appalto.

 

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Art. 7.
(Retribuzione imponibile).

      1. Dalla retribuzione imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono esclusi gli ammortamenti dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed elettroniche di supporto, nonché i rimborsi delle spese riguardanti i relativi mezzi di trasporto, le spese documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica, le spese sostenute in occasione delle prove, le quote di provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni altra spesa sostenuta per la realizzazione dello spettacolo relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché documentata.
      2. Il comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato.
      3. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al comma 1.

Art. 8.
(Adeguamento della legislazione vigente).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente:

              «Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità e comunque

 

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inquadrati, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti:»;

          b) al numero 2), le parole: «connesse all'attività turistica» sono soppresse;

          c) il numero 5) è sostituito dal seguente:

              «5) organizzatori generali, direttori in genere, direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione».

      2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'esibizione del certificato è inoltre condizione per la concessione del per-messo rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori per spettacoli e trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e, se non sono riscontrate irregolarità o inadempienze, si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento».

      4. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) siano tecnici o artisti interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che prestino attività a carattere non continuativo».

      5. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma 1,

 

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con possibile suddivisione tra giornate di spettacolo e giornate di prova, di cui almeno sessanta devono essere giornate di spettacolo».

Art. 9.
(Adempimenti previdenziali).

      1. Gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.
      2. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia dagli adempimenti contributivi previsti esclusivamente ai fini previdenziali. In questo caso le relative aliquote sono ridotte del 50 per cento. Ai fini del calcolo numerico delle giornate di lavoro necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno. Le giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello spettacolo, e conseguentemente retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.

Art. 10.
(Disposizioni in materia fiscale).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, i criteri di determi- nazione

 

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della retribuzione imponibile di cui all'articolo 7 della presente legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai fini fiscali non si applicano le disposizioni concernenti massimali e minimali.

Art. 11.
(Compensi).

      1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, il disco, o apparecchio analogo, sia utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la misura del compenso di cui al primo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, è incrementata del 25 per cento a titolo di indennità. La misura del compenso è ridotta dell'80 per cento qualora siano utilizzati, per tutto il tempo o in parte, musicisti dal vivo appartenenti all'Unione europea, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti devono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 3;

          b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

          c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni duecento persone;

          d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

 

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Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 3, in via provvisoria, i tecnici e gli artisti interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago in possesso di uno dei seguenti requisiti:

          a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;

          b) attestazione dell'ENPALS che comprovi un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni;

          c) attestazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame di iscrizione alla sezione musica come:

              1) compositore;

              2) melodista trascrittore;

              3) melodista non trascrittore;

          d) stampa e diffusione nazionale di almeno un fonogramma musicale composito di lunga durata, comprovate attraverso il possesso dei seguenti documenti:

              1) contratto con una casa discografica;

              2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.

      2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi del comma 1, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.

 

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      3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini dell'iscrizione definitiva.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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