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PDL 1016

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1016



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Disposizioni per la protezione degli edifici civili dal rischio di esplosioni derivanti da impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Ogni anno in Italia si registrano circa 4.000 morti per incidenti domestici dovuti a fuga di gas.
      È ancora vivo in noi il ricordo della tragedia di via Ventotene a Roma nella quale numerose persone persero la vita a seguito di un'esplosione di una miscela gas-aria, nonché dell'esplosione avvenuta in un condominio di Vezzano Ligure che ha provocato un'altra tragedia. Migliaia sono poi gli incidenti sfiorati.
      C'è dunque nel nostro Paese una carenza di misure di sicurezza per la tutela dell'incolumità delle persone all'interno delle loro abitazioni.
      È noto infatti a tutti che oggi un qualsiasi individuo può aprire il rubinetto di erogazione del gas senza che ci sia fiamma, creando così una miscela esplosiva gas-aria che, in presenza di qualsiasi innesco (un interruttore, una presa del frigorifero) può causare un'esplosione con conseguente crollo delle strutture portanti del fabbricato, come appunto è avvenuto in via Ventotene.
      Numerosi sono inoltre i tentativi di suicidio di persone che cercano nel gas una morte dolce, ignorando che il gas metano non contiene ossido di carbonio come il vecchio gas di città e che il danno lo fanno gli altri più che a se stessi provocando l'esplosione di interi palazzi. Tale situazione di vulnerabilità potrebbe essere eliminata inserendo in ogni appartamento degli apparecchi in grado di rilevare la presenza di gas e di interrompere automaticamente il flusso prima che si raggiunga la soglia di saturazione che, per il metano, varia dal 5 al 15 per cento e, per il GPL, dal 2 al 9 per cento. Per tutti questi motivi si raccomanda una rapida approvazione della presente proposta di legge, che prevede, appunto, l'obbligo di adottare misure idonee per impedire le esplosioni derivanti dagli impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, ed i relativi impianti di alimentazione, installati in modo permanente negli edifici civili, devono essere eseguiti a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1083, e 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Negli edifici civili in cui sono installati apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile devono essere adottate adeguate misure di protezione dai rischi di esplosione, dirette a impedire che si formino nell'ambiente miscele esplosive e che tali miscele possano essere innescate.

Art. 3.

      1. Le imprese installatrici di apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, nella esecuzione dei relativi impianti, devono adottare le misure di protezione di cui all'articolo 2. Il committente o il proprietario è responsabile del mantenimento in efficienza delle misure di protezione.
      2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'interno, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al Ministero dello sviluppo economico.

 

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Art. 4.

      1. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le misure di protezione di cui all'articolo 2, distinte per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti alla medesima data di entrata in vigore, per i quali devono essere individuati i relativi tempi di adeguamento.

Art. 5.

      1. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da 2.000 euro a 5.000 euro o con l'arresto fino a due anni.


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