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PDL 1031

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1031



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni per l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono funzioni di pubblico ministero dell'indennità spettante ai giudici onorari

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli ufficiali di polizia giudiziaria vengono da anni chiamati a svolgere funzioni di pubblico ministero nei dibattimenti penali presso il giudice monocratico. Ciò senza alcun riconoscimento economico, tanto da vedersi costretti - in taluni casi - a promuovere contenziosi di lavoro avverso il Ministero dal quale dipendono.
      Attualmente accade infatti che, contrariamente a quanto si verifica per i vice procuratori onorari, nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra quanti siano laureati in discipline giuridiche, ai quali l'ordinamento giudiziario conferisce il diritto a percepire un'indennità per ciascuna udienza, agli ufficiali di polizia giudiziaria non viene riconosciuto alcunché.
      Ciò per l'erronea convinzione che le funzioni di pubblico ministero svolte da questi ultimi in udienza su delega del procuratore della Repubblica rientrino nelle abituali mansioni previste per il loro ufficio.
      Si tratta di una fallace interpretazione in quanto il loro compito non si esaurisce nella semplice partecipazione all'udienza, bensì richiede lo studio approfondito spesso di amplissimi fascicoli relativi a procedimenti alle cui indagini essi non hanno preso parte, così venendo a svolgere le attività che abitualmente competono al magistrato togato, mansioni di livello decisamente superiore a quelle per le quali gli ufficiali di polizia giudiziaria vengono di norma retribuiti.
      Ben si ravvisa quindi una notevole disparità di trattamento tra gli ufficiali di polizia giudiziaria e i vice procuratori onorari, oltre al venire meno del diritto ad
 

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una giusta retribuzione che sia economicamente rispondente all'attività svolta.
      Con la presente proposta di legge s'intende eliminare tale disparità prevedendo l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria, che svolgono funzioni di pubblico ministero, dello stesso trattamento economico fino ad oggi riservato ai giudici onorari del tribunale e ai vice procuratori onorari.
      Si prevede, inoltre, la corresponsione di una indennità in capo agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza ai pubblici ministeri in udienza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «e agli ufficiali di polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità di cui al comma 2 spetta anche agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza al pubblico ministero in udienza».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, agli ufficiali di polizia giudiziaria» e le parole: «per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari» sono sostituite delle seguenti: «per i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e gli ufficiali di polizia giudiziaria».


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