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PDL 933

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 933



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO PEPE

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità

Presentata il 30 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità.
      È doveroso che, dopo il riconoscimento della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, del Giorno della Memoria, della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo, della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, del Giorno del ricordo e del Giorno della libertà, l'Italia celebri anche l'impegno di quanti sono intervenuti in soccorso di chi ha perso la vita a causa di disastri civili e di sciagure naturali, anche al fine di accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica su queste disgrazie e sull'importanza di attuare percorsi di prevenzione per evitare il ripetersi di tragedie spesso causate dall'incuria umana.
      È infatti necessario un serio impegno finalizzato sia a rendere più adeguate le politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, sia ad applicare con maggiore rigore la normativa già vigente in materia di sicurezza, sia, infine, a individuare e a punire quanti, in veste di amministratori responsabili, per ignoranza o per opportunismo, pongono in essere azioni od omissioni ad alto rischio per la sicurezza comune.
      Impressionante è il numero delle vittime coinvolte in tali eventi.
      Ricordiamo la tragedia della Valle di Scalve, nelle Prealpi Orobie, in provincia di Bergamo, avvenuta il 1o dicembre 1923, quando la diga del Gleno, male costruita, crollò pochi mesi dopo il suo completamento, uccidendo oltre 500 persone.
      Oppure il dramma del Vajont, quando, il 9 ottobre 1963, a causa della costruzione della diga più alta del mondo, ben 263 milioni di metri cubi di acqua si staccarono dal Monte Toc, provocando un'onda che distrusse Longarone e i paesi situati sulle rive del Piave con oltre 2.000 vittime.
 

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      Il 16 dicembre 1998, nel crollo del palazzo di via Vigna Jacobini, a Roma, restarono uccise 27 persone, fra le quali sei bambini. Solo due degli inquilini presenti nell'edificio al momento dell'incidente sopravvissero al crollo, restando, tuttavia, invalidi.
      A Foggia, l'11 novembre 1999, nel crollo di un palazzo situato in viale Giotto, morirono, invece, 67 persone.
      A Legnano, il 20 marzo 2001, scoppiò un incendio nella scuola «G.B. Cavalcaselle», causato accidentalmente da operai impegnati in un intervento di impermeabilizzazione sul tetto dell'edificio. Rimase vittima dell'incendio una allieva di 15 anni.
      A Roma, il 27 novembre 2001, in via Ventotene, mentre pompieri e tecnici dell'azienda del gas stavano lavorando per cercare di individuare una perdita, un'esplosione causò la morte di quattro dei sei vigili del fuoco coinvolti e di altri cittadini. Si contarono, inoltre, decine di feriti e notevoli danni materiali alle abitazioni circostanti.
      Il 31 ottobre 2002, a San Giuliano di Puglia, una scossa di terremoto produsse il crollo della scuola elementare «F. Jovine», nel quale morirono 27 innocenti bambini e una maestra. Le perizie successive accertarono che le cause del disastro non erano da attribuire al fenomeno naturale, ma alla errata progettazione dell'edificio scolastico.
      Il 26 novembre 2002, a Lodi, alcuni quartieri della città e il territorio circostante furono sommersi a causa di un'alluvione. Numerosi furono i feriti e i danni subiti dalle famiglie, così come numerose furono le attività produttive messe in ginocchio dall'alluvione.
      Si tratta di storie troppo spesso dimenticate dall'opinione pubblica e rievocate solo in occasione di nuove tragedie. Per questo motivo, la presente proposta di legge ambisce a unire l'Italia, dal nord al sud, all'insegna di coloro che, ogni giorno, rischiano la propria vita per salvarne altre.
      Della celebrazione sono oggetto gli operatori di protezione civile in senso ampio: le Forze dell'ordine in generale, la Polizia di Stato, il Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, l'Esercito italiano, il Corpo degli alpini, i volontari della Croce rossa italiana, ma anche i comuni cittadini.
      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità, da celebrare l'11 novembre di ogni anno, giorno della ricorrenza del dramma di viale Giotto a Foggia. Si prevede che in tale data le amministrazioni pubbliche assumano e sostengano, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali, nonché ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica sull'importanza di attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale.
      Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che la ricorrenza, ancorché rientrante tra le solennità civili, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro e, qualora cada in un giorno feriale, non è considerata giornata festiva.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un comitato per la promozione e il coordinamento delle iniziative celebrative e di sensibilizzazione. La composizione, i compiti e i criteri di operatività del comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità).

      1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale per la prevenzione dei danni da calamità.
      2. Nella Giornata nazionale di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali, nonché ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica sull'importanza di attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso commemorazioni pubbliche, incontri, convegni e seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché attività indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado.
      3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.
(Comitato per la promozione e il coordinamento delle iniziative).

      1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 1 è istituito un apposito comitato.
      2. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati la

 

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composizione, i compiti e i criteri di operatività del comitato di cui al comma 1.
      3. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per l'attività svolta nell'ambito del medesimo.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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