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PDL 665

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 665



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORLANI, LUCCHESE, MELE, SANZA, TUCCI

Concessione di amnistia e di indulto

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dal 1990 la popolazione carceraria è costantemente aumentata, passando dai 25.804 detenuti alla fine del 1990 ai 44.909 della fine del 1995 per superare oggi le 60.000 presenze. La distinzione dei reclusi secondo il genere evidenzia una forte disparità di composizione a tutto «favore» della popolazione maschile. Il grande numero di imputati presenti all'interno delle strutture penitenziarie va ricondotto alle carenze dell'amministrazione, alla lentezza della giustizia, alla crescente mancanza di progettualità per l'effettivo recupero e reinserimento di chi ha vissuto l'esperienza del carcere.
      Il rapporto tra il numero dei detenuti presenti all'interno degli istituti e la capienza teorica delle strutture è in grado di fornire l'entità del fenomeno del sovraffollamento. Un altro elemento che influisce in senso negativo sulla qualità della vita nelle carceri italiane consiste infatti nel pessimo stato delle strutture di detenzione.
      Il 9 luglio 2000, in occasione del Giubileo nelle carceri, il Santo Padre Giovanni Paolo II diffuse un Suo messaggio, invitando tutti a non chiudere ulteriormente gli occhi di fronte alla drammatica situazione in cui si trovava il «pianeta-carcere»: le realtà che operano con maggiore assiduità nelle carceri, come la Caritas, hanno elaborato analisi e proposte che, pur non limitandosi a provvedimenti di sola emergenza, non omettevano di ricorrere allo strumento amnistia-indulto, che tradizionalmente nel nostro Paese è stato adoperato per deflazionare la «polveriera-carcere». A fronte di un suo utilizzo reiteratamente indulgenziale, la più avveduta dottrina non si è mai spinta a negarne in toto l'utilità, ma ha preferito discernere tra l'uso ragionevole e l'uso arbitrario della potestà di clemenza (Gustavo Zagrebelsky). Eppure il Parlamento nel 1992 pensò che l'unico freno all'uso indulgenziale dei provvedimenti di amnistia-indulto
 

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fosse l'aggravamento della procedura di adozione, fissando il quorum necessario alla deliberazione in una maggioranza pari ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per ogni articolo e per la votazione finale. Dal punto di vista dell'efficacia deflazionante, la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha raggiunto il suo scopo, non essendo stato approvato da allora alcun provvedimento di amnistia o di indulto, e si tratta ormai di un record nella storia dell'Italia unita. Ma, paradossalmente, coincidente con gli abusi dei decenni passati è anche l'impossibilità di esprimere un indirizzo politico in materia di politica del diritto penale, quando si è obbligati a fronteggiare un'emergenza «carceri» che non a caso è stata uno dei principali temi della replica dell'allora Ministro della giustizia Castelli, nel corso della discussione del primo bilancio del Ministero presentato nella scorsa legislatura. Ecco perché si impone di sgomberare il campo da questo pesante retaggio, per lo più di reati bagatellari che oberano anche gli uffici giudiziari; lo si e fatto, nella presente proposta di legge, riprendendo il testo dell'ultima amnistia concessa, sia pure con alcuni aggiustamenti.
      Rispetto all'amnistia del 1990 (legge 11 aprile 1990, n.73), si è scelto di eliminare il riferimento alla discussa (e potenzialmente indeterminata) nozione di «reato finanziario». La pena detentiva che deve essere prevista, per dare luogo all'estinzione del reato, è quella non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena.
      Nell'elencazione dei singoli reati estinguibili, si è scelto di includere (in più rispetto al 1990) quelli previsti nel codice penale all'articolo 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia, all'articolo 624, aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), ovvero numero 6), e all'articolo 648, secondo comma.
      Si è anche aggiunto, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 18 luglio 1997, il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale.
      S'è meglio specificato, in rapporto ai reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), il requisito della concomitanza delle attenuanti di cui all'articolo 5 e 7 della predetta legge (quando, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità, e quando i fatti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, previste dall'articolo 44 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).
      Sono stati eliminati, rispetto al 1990, i riferimenti alla condotta di chiunque sottragga, o tenti di sottrarre in qualunque modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, visto che nel 1993 essa è stata sostituita da sanzione amministrativa.
      Si sono inclusi anche i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 (produzione e traffico del non titolare di autorizzazione) e 5 (produzione e traffico di lieve entità), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico. L'articolo 2 della citata legge n. 73 del 1990, poi, contemplava l'amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute fosse stato effettuato entro il termine prevista per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta: se ne è preferita la non ripetizione in questa sede, perché la fattispecie è stata soppressa dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e non pare in altra veste ripetuta, oltre a
 

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poter interferire con l'operatività del rimpatrio dei capitali dall'estero, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Anche la previsione dell'errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, pare riferita all'operatività della specifica disciplina dell'epoca sulle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni (che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988) e perciò non è stata ripetuta.
      Tra le esclusioni oggettive, stante la soppressione medio tempore del titolo autonomo di reato di cui all'articolo 521 del codice penale (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520, si è scelto di fare riferimento all'articolo 609-quinquies (corruzione di minorenne), che è l'unica fattispecie che preveda una pena inferiore a 4 anni fra i reati contro la libertà sessuale.
      Si è poi anteposto l'articolo 589, secondo comma (omicidio colposo), all'articolo 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2) o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
      Esclusi sono anche la frode tossica e il traffico di clandestini, mentre si sono adeguati allo ius superveniens i riferimenti normativi contenuti nell'amnistia del 1990 in riferimento ai beni culturali e ambientali, alla qualità dell'acqua e dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e all'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai rifiuti e ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
      Nel computo, si è omesso il riferimento ai procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che nel 1990 era esplicitato affinché la sussistenza delle predette circostanze fosse accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale, che era stato abrogato: presumibilmente, tale parte era motivata dalla vicinanza dell'entrata in vigore del codice Vassalli.
      Non si concorda inoltre con le varie ipotesi di amnistia condizionata avanzate in passato, subordinatamente a certi requisiti: il controllo sulla buona condotta dell'amnistiato sarebbe incombenza non meno gravosa per gli uffici competenti, che andrebbero anche individuati e forniti delle risorse economiche necessarie; l'amnistia condizionata in sé si presta, poi, all'obiezione che essa mantiene in vita (in certi casi anche dopo il termine di prescrizione del reato) procedimenti che si accumulano negli uffici giudiziari per un altro quinquiennio. Ciò nondimeno, un certo calcolo (anche a fronte della rinunciabilità dell'amnistia) è legittimo che sia fatto dagli interessati: ecco perché un determinato effetto è contemplato per gli stranieri illegalmente presenti sul territorio nazionale, cioè la misura dell'espulsione (articolo 4, comma 5, per l'amnistia e articolo 7, comma 3, per l'indulto), con la conseguente revoca del beneficio in caso di reingresso illegale nei successivi dieci anni.
      Per l'indulto, si è scelto di elevare la soglia a quattro anni, contemplando altresì la sua concessione nella misura non superiore a cinque anni per gli affetti da determinate patologie gravissime. Tra gli ambiti oggettivi di esclusione si è aggiunto, rispetto al 1990, l'articolo 644 del codice penale (usura).
      Quanto, infine, al termine per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, si è scelto di fissare la data al giorno precedente la presentazione di questa iniziativa legislativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
AMNISTIA

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), primo comma, e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588 (rissa), secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 614 (violazione di domicilio), quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;

 

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              6) 640 (truffa), secondo comma, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

              7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;

          d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

          e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967, e successive modificazioni;

          f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

          g) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 112, primo comma, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

          h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

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27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          l) per i reati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi fino a tutto il giorno 16 giugno 2002 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

          m) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico;

          n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro V del codice civile.

      2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero

 

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in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, e ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del citato libro secondo del medesimo codice, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

              2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

              3) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

              4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, primo comma, e 319;

              5) 321 (pene per il corruttore);

              6) 353 (turbata libertà degli incanti) e 354 (astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

              8) 371 (falso giuramento della parte);

              9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

 

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              10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

              11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

              12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

              13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

              14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

              15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

              16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

              17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;

              18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

              20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

              21) 501-bis, (manovre speculative su merci);

              22) 589 (omicidio colposo), secondo comma, e 590 (lesioni personali colpose), commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o

 

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secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

              23) 595 (diffamazione), terzo comma, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

              24) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;

              26) 644 (usura);

              27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

              28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

          d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

          e) ai reati previsti:

              1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

              2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), delle disposizioni legislative e regolamentari di materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              3) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive

 

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modificazioni, e dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

              5) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modificazioni;

              7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

              8) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

              9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

              10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

              11) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

              12) dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

 

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Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;

          e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

 

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Art. 4.
(Declaratoria dell'amnistia. Rinunciabilità).

      1. Alla declaratoria dell'amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
      2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.
      3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell'amnistia.
      4. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
      5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la declaratoria dell'amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell'amnistia è revocato di diritto qualora, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Art. 5.
(Termine di efficacia dell'amnistia).

      1. L'amnistia di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 14 maggio 2006.

 

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Capo II
INDULTO

Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire venti milioni o a 10.330 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
      2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

          a) a coloro che risultano affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          b) a coloro che risultano affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

      3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.

Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero).

      1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al

 

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quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Art. 8.
(Esclusioni dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica alle pene:

          a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

              2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

              3) 422 (strage);

              4) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

              5) 644 (usura);

              6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

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          b) per i delitti previsti dagli articoli 73, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3, ove siano applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Revoca dell'indulto).

      1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
      2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

Art. 10.
(Termine di efficacia dell'indulto).

      1. L'indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 14 maggio 2006.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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