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PDL 1010

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1010



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Istituzione di case da gioco stagionali nei comuni di Anzio e di Ariccia

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel settore delle case da gioco e della disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo e di contraddizione rispetto agli altri Paesi europei. Nel nostro Paese infatti viene mantenuto il divieto generale del gioco d'azzardo, ma al contempo viene stabilito un regime speciale in favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Tali strutture hanno, annualmente, utili per centinaia di migliaia di euro e danno lavoro ad alcune migliaia di persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e l'attrazione turistica.
      Tale disciplina appare inadeguata rispetto alle scelte normative compiute in altri Paesi europei dove il gioco d'azzardo è stato ritenuto una risorsa da valorizzare nell'ambito dell'offerta turistica. In Europa i casinò sono ormai centinaia, la gran parte dei quali è situata in Francia e nel Regno Unito.
      L'esigenza di una nuova normativa in materia era già stata segnalata nell'ormai lontano 1985 dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 152, che aveva anche sottolineato la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, precisando, tra l'altro, i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì una perequazione sul punto della distribuzione dei proventi.
      Oggi il turismo rappresenta per il Paese una opportunità strategica di sviluppo economico che va potenziata affinché la nostra offerta turistica risulti competitiva rispetto alla concorrenza straniera nell'ambito
 

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di un mercato sempre più internazionale.
      In tale prospettiva si muove la presente proposta di legge, che stabilisce l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia secondo un criterio di alternanza stagionale. Tali città, oltre ad avere una naturale vocazione turistica, hanno le risorse e le potenzialità per governare un incremento della domanda turistica che dovrebbe derivare dall'apertura delle case da gioco.
      I casinò costituirebbero una notevole attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, contribuendo all'afflusso di turisti nelle aree interessate. Ad Anzio e ad Ariccia, località già rinomate, l'istituzione di casinò stagionali non potrebbe che portare benefìci sotto il profilo occupazionale e dello sviluppo economico, e i medesimi benefìci si estenderebbero non solo ai comuni stessi ma anche all'intera zona dei Castelli romani e del litorale interessato.
      Inoltre, l'istituzione di nuove case da gioco come quelle in oggetto consentirebbe di indirizzare consistenti flussi di denaro verso canali leciti e funzionali per la vita delle comunità interessate: infatti, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. Nel regime attuale il gioco d'azzardo alimenta sempre più un fervente mercato clandestino, che sfugge a ogni controllo di legalità e che si contorna di una rete di complicità e di traffici che inquinano la nostra società e allargano la sfera della criminalità organizzata.
      Si eviterebbe inoltre il notevole esborso verso l'estero di valuta italiana, in ragione dei molti cittadini del nostro Paese che si recano nelle case da gioco dei Paesi confinanti.
      Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi consentirebbe alle amministrazioni locali di ottenere una fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, da realizzare soprattutto mediante la promozione del settore turistico.
      In particolare, la proposta di legge attribuisce alla regione Lazio la facoltà di autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia, su richiesta dei due comuni e con criterio di alternanza stagionale (articolo 1). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il presidente della giunta regionale del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco (articolo 2). I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti per il 30 per cento, in parti uguali, tra i comuni di Anzio e di Ariccia e per un ulteriore 30 per cento, in parti uguali, tra i comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo per le amministrazioni comunali di destinare interamente tali fondi ad attività di promozione turistica; il restante 40 per cento dei proventi è destinato alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo di destinazione di tali fondi al recupero dei beni storici (articolo 4). In materia di ordine pubblico e di controlli finanziari si prevedono l'applicazione delle norme anti-riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò, nonché opportune cautele per assicurare correttezza nella gestione e nel controllo, capacità finanziarie, onorabilità e attitudini professionali (articolo 5).
      Per tali motivi si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, su richiesta dei comuni di Anzio e di Ariccia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali, con criterio di alternanza stagionale, secondo la ripartizione temporale stabilita con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono indicate da parte dei comuni interessati le strutture, comprese quelle di interesse artistico e storico, da adibire a casa da gioco in ciascuno di essi.
      4. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni;

          b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nelle case da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machines;

          c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

 

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          d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; la percentuale minima e massima di utile lordo dei proventi delle case da gioco a favore del concessionario; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio delle case da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 3.

      1. Gli oneri relativi alla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dai comuni di Anzio e di Ariccia al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.
      2. Entro un anno dalla data dell'aggiudicazione della gara di appalto, i lavori relativi alla eventuale ristrutturazione di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato l'esercizio delle case da gioco, pena la decadenza della concessione.

Art. 4.

      1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti nel seguente modo:

          a) per il 30 per cento, in parti uguali, ai comuni di Anzio e di Ariccia e per un

 

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ulteriore 30 per cento, in parti uguali, ai comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo per le medesime amministrazioni comunali di destinare interamente tali fondi ad attività di promozione del turismo;

          b) per il 40 per cento alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo, per la medesima amministrazione provinciale, di destinare tali fondi al recupero dei beni di interesse storico-artistico situati nel territorio di propria competenza.

Art. 5.

      1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
      2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nelle case da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. Alle case da gioco istituita ai sensi della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.    
    


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