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PDL 1018

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1018



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento del diritto d'autore in favore dei centri sociali per anziani

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Europa gli ultrasessantacinquenni dovrebbero raggiungere, entro il 2020, una percentuale pari al 19,4 per cento della popolazione totale. Nell'ambito europeo l'Italia è il Paese in cui il sorpasso degli anziani sui giovani si prospetta, già oggi, come una realtà largamente consolidata.
      L'anzianità è un concetto relativo, perché dipende essenzialmente dal modo in cui la persona percepisce se stessa. Il diventare anziani può dipendere invece da fattori esterni che influiscono anche sulla dimensione sociale della persona. Quest'ultimo aspetto, ovviamente, influenza anche il primo.
      Studi sociologici dimostrano che la transizione al pensionamento, cioè la fuoriuscita dal mondo produttivo, viene temuta anche per la prospettiva di perdere definitivamente il sistema di relazioni esterne. A ciò si accompagnano spesso la rottura del sistema di relazioni familiari e l'esclusione dell'anziano all'interno della sua stessa famiglia. Nella nostra epoca e nelle società avanzate gli anziani, sia pure con numerose eccezioni, troppo spesso si trovano a vivere in una triste condizione di invisibilità, di mancanza di potere, di emarginazione, soli e senza conforto.
      Vero è che costituisce condizione esistenziale di ogni essere vivente affrontare nemici pressoché invincibili, quali la malattia, la vecchiaia e la morte. Però sono proprie dell'uomo la dimensione sociale, la spiritualità e la razionalità. Quest'ultima vuole che, in ragione del comune destino umano, chi è giovane, sano e attivo persegua l'impegno della solidarietà. Quanto ai policy makers, i cambiamenti - conseguenti alla rivoluzione demografica che ha investito i Paesi industrializzati - richiedono una nuova consapevolezza verso i problemi esistenti e capacità di
 

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definire strumenti per la gestione del nuovo e complesso fenomeno.
      Dalle Relazioni al Parlamento sulla condizione dell'anziano, presentate negli ultimi bienni, emerge una figura di anziano che necessita di cure ma che ha bisogno anche di sentirsi protagonista del contesto cui appartiene attraverso la partecipazione attiva alla vita della società. Nella XIV legislatura il Parlamento non si è mostrato insensibile nei confronti degli anziani e della loro condizione: basti pensare all'aumento dei minimi pensionistici oppure all'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni nonché dall'imposta sugli intrattenimenti disposta dall'articolo 92 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), in favore dei centri sociali per anziani.
      Se è vero che compete essenzialmente agli enti locali adottare politiche a sostegno di queste entità associative, esistono comunque ambiti di intervento che sono propri ed esclusivi del legislatore nazionale.
      Con la presente proposta di legge si intende proseguire lungo la linea, tracciata con il citato articolo 92 della legge n. 289 del 2002, volta a riconoscere l'utilità civile e culturale dei centri per anziani ed a favorirne le attività tramite l'eliminazione di oneri impropri, che male si conciliano con la natura sociale dei centri medesimi. Tra questi rientrano tuttora i diritti d'autore che i centri sono costretti a corrispondere alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le esecuzioni realizzate a favore dei loro associati. Si è parlato di oneri impropri, in quanto le associazioni in questione possono e devono essere considerate come cerchie private equiparate a quelle di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 (famiglia, convitto, scuola, istituti di ricovero), le quali vengono espressamente esonerate dal contributo alla SIAE.
      Onorevoli colleghi, quello proposto è un intervento legislativo quanto mai opportuno, perché tende a migliorare la vita degli anziani all'interno delle strutture sociali dagli stessi frequentate. Serate culturali e teatrali, feste danzanti e la visione di filmati sono tra i momenti di svago più elementari e che creano socializzazione più diretta.
      La presente proposta di legge mira a fare in modo che il dato letterale alla base della disposizione di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge n. 633 del 1941, tenga conto, in base ai tradizionali canoni dell'interpretazione evolutiva, del nuovo scenario sociale che tutti abbiamo di fronte, in coerenza con la sua ratio originaria.
      Si auspica che il nuovo Parlamento sappia proseguire in quell'azione meritoria e lungimirante che nel corso della XIV legislatura lo ha visto più volte sensibile nei confronti dei problemi dei nostri concittadini anziani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «dell'istituto di ricovero,» sono inserite le seguenti: «nonché dei centri sociali per anziani gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane,».


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