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PDL 1170

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1170



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAXI, ADORNATO, ANGELI, ARACU, ARMOSINO, BAIAMONTE, BALDELLI, BARANI, BELLOTTI, BERNANDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOATO, BOCCIARDO, BONDI, BONIVER, BRIGANDÌ, BRUNO, BRUSCO, BUEMI, BUGLIO, CAMPA, CARBONELLA, CARFAGNA, CARLUCCI, CATONE, CECCACCI RUBINO, CERONI, COLUCCI, COSTA, D'AGRÒ, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, DELLA VEDOVA, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, DI GIOIA, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, GREGORIO FONTANA, FORLANI, FRANZOSO, GALLI, GARDINI, GARNERO SANTANCHÈ, GELMINI, GIRO, GIUDITTA, GRASSI, LA LOGGIA, LAINATI, LAURINI, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LISI, LO MONTE, MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, MARTINO, MAZZARACCHIO, MELE, MENIA, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MORMINO, MORONI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PECORELLA, PELINO, PERINA, PICCHI, PIZZOLANTE, PONZO, PRESTIGIACOMO, RAISI, REINA, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, ROMELE, LUCIANO ROSSI, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SANZA, SIMEONI, STRADELLA, TASSONE, TONDO, TUCCI, VALDUCCI, VERRO, VITALI

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni

Presentata il 21 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi tempi la carta stampata si è occupata di portare a conoscenza dell'opinione pubblica in modo ripetuto conversazioni telefoniche avvenute tra personaggi coinvolti anche solo come testimoni in vicende sulle quali dovrebbe esistere il segreto istruttorio. È proprio di questi giorni la vicenda dell'arresto di alcuni imprenditori e personaggi pubblici con la pubblicazione delle loro conversazioni telefoniche. La vicenda di questi giorni riguarda l'arresto del Principe Vittorio Emanuele di Savoia e di altri personaggi pubblici, ma ancora prima, con
 

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l'indagine sul mondo del calcio, erano state divulgate conversazioni tra i personaggi in essa coinvolti. È necessario, pertanto, introdurre nel nostro ordinamento delle limitazioni a questo uso indiscriminato delle intercettazioni, e tutelare la privacy dei cittadini e dei personaggi pubblici. Infatti, la pubblicazione indiscriminata di atti giudiziari, che riguardano personaggi pubblici e cittadini comuni, è devastante per l'intero sistema giudiziario e può influire sul soggetto coinvolto in misura tale da causare forti ripercussioni negative sulla sua vita di relazione e sui suoi comportamenti. Il nostro ordinamento giudiziario è improntato al principio della non colpevolezza fino all'esaurimento dei tre gradi di giudizio e pertanto un moderno Stato di diritto, come è il nostro, deve impedire questo genere di fenomeni che alimentano forti tensioni e, come già detto, si ripercuotono in modo grave e ingiusto sui cittadini. Il rispetto della privacy deve essere alla base di ogni indagine giudiziaria. I magistrati devono rispettare con estrema cautela questo principio cardine del nostro ordinamento e del vivere civile. La presente proposta di legge parte, quindi, dalla consapevolezza che occorre prevenire l'indiscriminata pubblicazione degli atti e delle indagini preliminari a discapito del principio di non colpevolezza fino all'eventuale condanna definitiva e del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, senza che ciò comporti la compressione dei poteri d'indagine del pubblico ministero e la violazione delle prerogative di tale ufficio rispetto alla direzione delle indagini preliminari.
      La presente proposta di legge si prefigge, inoltre, la modifica dell'attuale procedimento «di stralcio» delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l'utilizzazione, attraverso la previsione di un'udienza in camera di consiglio in cui si realizzi un effettivo confronto tra accusa e difesa, in ossequio al nostro processo penale che garantisce la parità tra accusa e difesa, nella selezione del materiale oggetto di intercettazione destinato ad essere acquisito al fascicolo del pubblico ministero e utilizzato nel procedimento. Fin dalla fase delle indagini preliminari verrebbe così consentita una prima «scrematura» del materiale trasmesso dagli operatori al pubblico ministero e da questi depositato, con la conseguente eliminazione di quanto acquisito in violazione di legge ovvero manifestamente estraneo all'oggetto del procedimento. La possibilità per le parti di interloquire in contraddittorio sulla rilevanza di tutte le conversazioni e le comunicazioni intercettate e depositate, nonché sulla legittimità delle operazioni compiute, immediatamente dopo il deposito da parte del pubblico ministero dei relativi verbali e delle registrazioni consentirebbe la distruzione del materiale manifestamente inconferente ai fini del procedimento, con la conseguente riduzione del rischio di illegittima diffusione dei loro contenuti.
      Con la modifica all'articolo 329 del codice di procedura penale, che introduce il comma 1-bis (articolo 8 della proposta di legge), si propone di sottoporre gli atti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza camerale. Con la conseguenza che fino a tale momento, anche se successivo alla conclusione delle indagini preliminari, tali atti resterebbero non pubblicabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 329 del codice di procedura penale e, al contempo, permarrebbe, in caso di illegittima divulgazione, la responsabilità dell'ufficio tenuto alla conservazione e al mantenimento del segreto. Con l'articolo 10 si elevano le sanzioni per chi rivela e utilizza i segreti d'ufficio e per chi pubblica arbitrariamente gli atti di un procedimento penale. In particolare, di grande rilievo è la norma con cui si introduce un nuovo comma nell'articolo 684 del codice penale, prevedendo una forte sanzione pecuniaria (da 100.000 euro a 1 milione di euro) per l'editore responsabile della pubblicazione di atti o documenti di cui, per legge, è vietata la pubblicazione.
      È necessario, quindi, approvare tempestivamente la presente proposta di legge, la cui impronta è sicuramente garantista, ma che obbedisce ad alcuni dei princìpi cardine della nostra Costituzione e in particolare all'articolo 111 sul «giusto processo».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione».

Art. 4.

      1. Il comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5,

 

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hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».

Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell'articolo 268, comma 6,».
      2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».

Art. 6.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-quater. L'ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».

 

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Art. 7.

      1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

Art. 8.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Gli atti relativi all'intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6».

Art. 9.

      1. Al primo comma dell'articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 10.

      1. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l'editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione».


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