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PDL 1287-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1287-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza l'11 luglio 2006

(Relatore: BOATO)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 luglio 2006 (v. stampato Senato n. 379)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 luglio 2006
 

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, nel testo ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, modifica per più aspetti l'organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, innanzitutto incidendo sull'articolazione in Ministeri, il cui numero risulta innalzato da quattordici, quale risultava dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 217 del 2001, a diciotto. Il numero dei Ministri va ovviamente integrato con quello dei Ministri senza portafoglio, le cui strutture sono incardinate presso la Presidenza del Consiglio. Le modifiche attengono altresì al riparto di competenze tra i Ministeri, e inoltre tra la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri stessi, con un significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio, pur accompagnato da alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri.
      La redistribuzione delle competenze in parte è conseguenziale alla scelta stessa di creare nuovi ministeri, in parte appare innovativa anche per altri profili, rispetto al quadro delineato dalla riforma del 1999, come modificata già all'inizio della XIV legislatura dal citato decreto-legge n. 217 del 2001. In particolare, vengono istituiti il Ministero dello sviluppo economico, che sostituisce il Ministero delle attività produttive, ed il Ministero del commercio internazionale, al quale sono assegnate le funzioni in materia di commercio con l'estero, in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive; vengono nuovamente distinte le competenze in materia di infrastrutture e di trasporti, con la creazione di due distinti Ministeri, in sostituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; al neoistituito Ministero della solidarietà sociale sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari, nonché quelle concernenti le politiche antidroga e il Servizio civile nazionale, oggi attribuite alla Presidenza del Consiglio; le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca sono ripartite tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca.
      Ulteriori aspetti della redistribuzione di funzioni tra Ministeri, o tra Ministeri e Presidenza del Consiglio, non determinano la creazione di nuovi Ministeri. Tra questi rilevano in particolare: l'attribuzione di nuove competenze al Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui quelle sui generi alimentari trasformati industrialmente, già del Ministero delle attività produttive, per cui conseguentemente, il Ministero è ridenominato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni in materia di politiche di coesione, originariamente proprie del Ministero dell'economia, poi attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri - o ad un ministro da lui delegato - dal decreto-legge n. 63 del 2005; il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo, già attribuite alla Presidenza del Consiglio.
      Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad essa sono attribuite competenze in materia di: sport; indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché interventi per il sostegno alla famiglia; vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, che si
 

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occupa del relativo albo, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, i quali commi definiscono i criteri per l'attribuzione delle competenze amministrative ai diversi livelli territoriali di governo, in particolare in base al principio di sussidiarietà. Mentre le prime tre aree di competenza sono attualmente proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le successive afferiscono ad un ambito di intervento, gli enti locali, prevalentemente riconducibile al Ministero dell'interno.
      Con specifico riferimento alla materia del turismo, le relative funzioni, che nel testo originario del decreto-legge in esame venivano trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali dal Ministero delle attività produttive, risultano nel testo modificato dal Senato attribuite invece alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre si dispone comunque il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della attuale Direzione del turismo; si prefigura contestualmente l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una nuova struttura per il turismo, della quale si avvale il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle relative funzioni.       Alla Presidenza del Consiglio vengono altresì trasferite la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché alcune funzioni relative alle pari opportunità in materia di lavoro nell'attività di impresa, attualmente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      Ulteriori dettagliate disposizioni disciplinano l'adeguamento degli assetti organizzativi e del personale alle disposizioni recate dal decreto, mirando in particolare a garantire in tale processo l'invarianza dell'onere finanziario. Appare significativo, tra gli altri, il comma 25-ter, che prevede la sottoposizione a parere delle Commissioni parlamentari di tutti gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), attuativi del riordino previsto dal decreto-legge.
      Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento, si segnalano quelle che riguardano l'organizzazione ed il personale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, in particolare con la revisione della disciplina del personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui ai commi 24-bis e 24-ter essendo previsto, tra l'altro, che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Il comma 9-bis interviene sulla disciplina dei conzorsi agrari, che riconduce alla disciplina generale delle società cooperative, intervenendo altresì sulle gestioni commissariali in corso: in particolare, si prevede la riduzione del numero, da tre a uno, dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura della procedura entro il termine del 31 dicembre 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri concorsi in gestione commissariale.
      Inoltre, il comma 19-quinquies prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione allo scopo di ridefinire, senza oneri per il bilancio dello Stato, i compiti della Commissione per le adozioni internazionali, la sua composizione e la permanenza in carica dei suoi componenti. Il comma 24-novies esclude che l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale possa essere equiparato agli altri titoli necessari per l'accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali (ASL), capovolgendo così l'attuale situazione. Su questo punto sarebbe auspicabile una sostanziale condivisione, in quanto l'obiettivo di tale disposizione è quello di modificare una precedente norma, introdotta dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 43 del 2006 sulla quale si sono espressi criticamente
 

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anche numerosi esponenti dell'opposizione.
      I commi 2, 3 e 4, inseriti nel corso dell'esame al Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, recano, infine, una delega al Governo finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni del decreto-legge in esame. Il termine per l'esercizio della delega è indicato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Anche su questo specifico punto si potrebbe trovare una generale condivisione sull'opportunità di individuare uno strumento, anche di indirizzo, per fare in modo che l'esercizio della delega sia subordinato alla presentazione ed all'approvazione di una specifica iniziativa legislativa.
      Si segnala in conclusione che nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge di conversione, né a quello del decreto-legge, che vengono quindi sottoposti all'esame dell'Assemblea nel medesimo testo licenziato dal Senato.

MARCO BOATO, Relatore.


 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1287 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo in quanto la finalità prevalente è quella di apportare modifiche all'attuale disciplina dell'organizzazione del Governo, mentre a tale materia risultano invece estranee le disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto legge, al comma 9-bis (che, fatta eccezione per il primo periodo, riguarda esclusivamente i consorzi agrari), ed al comma 24-novies (sui requisiti di nomina a direttori delle ASL);

            interviene a mutare le denominazioni di ministeri esistenti e a disporre in merito a funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, in alcuni casi prevedendo un rinvio di carattere generico (per cui la nuova denominazione del Ministero sostituisce la precedente, ad ogni effetto e ovunque presente) ed in altri casi con un rinvio più specifico, (con la formula «in relazione alle funzioni di cui al comma... ») sia pure senza fare ricorso a modifiche testuali della legislazione vigente; tale circostanza appare determinare la necessità di procedere ad una complessiva opera di coordinamento delle norme del decreto con le disposizioni di rango legislativo vigenti in materia (che peraltro costituisce oggetto della delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione);

                reca, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, una norma di delega, il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, è da considerarsi in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), pur nella consapevolezza che essa appare ispirata anche ad un apprezzabile obiettivo di semplificazione e coordinamento con 1a legislazione vigente richiamato nel paragrafo precedente;

                modifica all'articolo 1, comma 24-octies, del decreto legge, una disposizione contenuta in una fonte di rango secondario, circostanza che si pone in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

                all'articolo 1, comma 19-quinquies, nel delegificare le disposizioni concernenti la Commissione per le adozioni internazionali

 

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prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, autorizza l'adozione dell'apposito regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), senza specificate le norme generali regolatrici della materia, ma operando un semplice rinvio alle norme generali contenute nella medesima legge;

                nel prevedere la richiesta di parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, cita le «Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Carnera dei deputati», adoperando un'espressione che andrebbe sostituita con la dizione generalmente adottata («sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario») secondo la regola - contenuta nel paragrafo 2, lettera g) della circolare sulla formulazione i tecnica dei testi legislativi - per cui «le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad uri organismo bicamerale)»;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 5, ultimo periodo, 9-ter, 19-ter, lettera b), 24-novies - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Carnera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si sopprimano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di disposizioni destinate a conferire deleghe al Governo;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 1, comma 24-octies, del decreto-legge - volto a novellare l'articolo 3, comma 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non

 

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appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione - ove si prevede l'acquisizione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi espressi dal Consiglio di Stato e dal Parlamento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, individuando termini di trasmissione dei suddetti atti compatibili con l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato (come da prassi, anche codificata nella lettera inviata dai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 febbraio 1998);

            all'articolo 1, comma 23 - ove si prevede che, limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, intervengano regolamenti di organizzazione (adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che a sua volta richiama l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) per definire gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un chiarimento circa l'esistenza di profili di coincidenza dell'oggetto del regolamento ivi previsto con la «revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30», recata tra i principi e criteri direttivi della delega dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

sul testo del provvedimento:

            rilevato che tanto il decreto-legge che il disegno di legge di conversione prefigurano una revisione di ampia portata dell'assetto delle amministrazioni governative, alla cui attuazione si provvederà

 

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con successivi provvedimenti la cui adozione, in assenza di termini precisi, presumibilmente si articolerà in un arco temporale non breve;

            considerato che nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state apportate numerose integrazioni e correzioni al testo originariamente trasmesso dal Governo, il quale si limitava a prevedere, al comma 25, una generica clausola di invarianza;

            tenuto conto che, in particolare, la procedura indicata al comma 25-ter, per cui gli schemi dei DPCM attuativi del riordino debbono essere corredati di relazione tecnica e trasmessi al parere delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, rappresenta la modifica più importante tra quelle apportate al Senato, ai fini di un puntuale monitoraggio della sostenibilità finanziaria del processo di riforma;

            preso atto degli impegni assunti dal Governo per cui:

                allo scopo di consentire la puntuale verifica, in sede parlamentare, della concreta praticabilità del riordino, sotto il profilo dei riflessi finanziari, tutti i provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal provvedimento, ivi compresi i regolamenti da adottare ai sensi del comma 23 e gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, saranno trasmessi alla Camera corredati di apposita relazione tecnica;

                in sede di attuazione del processo di riordino, troveranno puntuale applicazione le disposizioni di cui al comma 25-bis le quali escludono l'eventualità di una revisione dei trattamenti economici suscettibile di determinare un aumento della spesa a carico del bilancio dello Stato;

                risulteranno effettivamente praticabili le misure di carattere compensativo, consistenti in risparmi di spesa, la cui adozione risulta finalizzata a far fronte ad alcuni oneri suscettibili di determinarsi in sede di attuazione;

                si procederà, ove possibile, all'adeguamento dell'articolazione del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni in un'unica sede, eventualmente in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento per l'anno in corso, in modo da consentire al Parlamento una valutazione compiuta del complesso delle modifiche che saranno apportate, fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali decreti di variazione di cui al comma 10 dovranno essere trasmessi alle Camere;

                l'utilizzo per finalità di copertura dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali, fermo restando che l'impiego delle disponibilità indicate ai commi 25-quinquies e 25-sexies comporta che debbano intendersi revocati i pareri già resi e le prenotazioni effettuate a carico del

 

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medesimo accantonamento con riferimento a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislature, tuttavia non approvati in via definitiva dal Parlamento;

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1287, di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, approvato dal Senato;

            considerato che esso è volto a conferire un nuovo assetto all'organizzazione dell'Esecutivo, al fine di rendere più efficace e funzionale la realizzazione del programma di Governo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, approvato, con modificazioni, dal Senato;

            ritenuta opportuna la complessiva operazione di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di taluni Ministeri dettata dal provvedimento in esame, in quanto volta a consentire una ripartizione delle competenze più razionale e, nel contempo, una maggiore funzionalità delle strutture amministrative coinvolte;

            considerata necessaria la ripartizione delle funzioni in materia di infrastrutture e trasporti tra un Ministero delle infrastrutture e un Ministero dei trasporti, con il conseguente superamento di una struttura unitaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, alla prova dei fatti, non è apparsa in grado di consentire il pieno bilanciamento tra le rilevanti esigenze di infrastrutturazione del territorio e la necessità della elaborazione di una coerente politica gestionale dei trasporti;

            ritenuta, in particolare, congrua l'attribuzione, disposta dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, al Ministero delle infrastrutture delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter) e d-quater), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e al Ministero dei trasporti delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo;

            rilevata inoltre l'opportunità di chiarire espressamente a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che, come si è detto, enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, e non è stata conseguentemente ricompresa nell'ambito delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, riferito invece, come si è visto, alle competenze del Ministero dei trasporti;

            considerata positivamente la previsione, al comma 5 dell'articolo 1, in forza della quale si è inteso precisare che spetta al Ministero dei trasporti proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica nonché i piani di settore per i trasporti, ed esprimere, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture;

            rilevato peraltro che la predetta disposizione riconosce al Ministero dei trasporti il potere di proposta, di concerto con il

 

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Ministero delle infrastrutture, anche dei piani urbani di mobilità e che, a tale proposito, sarebbe opportuno che fosse precisata la relazione tra tale competenza statale e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava in capo a determinati comuni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a chi spetti la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), che enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture, senza essere conseguentemente ricompresa nell'ambito delle aree funzionali invece rientranti, a norma delle lettere c) e d) del medesimo articolo 42, nella competenza del Ministero dei trasporti;

        b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale sia la relazione tra la competenza riconosciuta in capo al Ministero dei trasporti in ordine al potere di proposta, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, dei piani urbani di mobilità, e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava sui comuni.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» (C. 1287 Governo),

            in considerazione della centralità e del ruolo strategico assegnato al settore del turismo, evidenziato anche dal trasferimento del relativo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e auspicando che il riordino del sistema di incentivazione alle imprese preannunciato dal Ministro Bersani comprenda anche i progetti di riqualificazione del comparto turistico considerato come vero settore

 

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produttivo e trainante della nostra economia, e auspicando in tale riordino il pieno coinvolgimento della Commissione Attività produttive

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

        a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire e strutturare le procedure di concertazione previste fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico;

        b) valuti la Commissione di merito la congruità del trasferimento delle competenze statali in materia di turismo, già del Ministero delle attività produttive, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - nonché del dipartimento del turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali - con il permanere in capo al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Presidente del Consiglio, dell'individuazione e dell'utilizzazione delle risorse economiche da destinare al comparto;

        c) valuti la Commissione inoltre l'opportunità di una esplicita individuazione delle direzioni generali del Ministero delle attività produttive che andranno presumibilmente a confluire nel nuovo Ministero del commercio internazionale (precisamente quelle per la politica commerciale, per la promozione degli scambi e per le politiche di internazionalizzazione).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 181 del 2006 recante Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

            rilevato che la lettera e) del comma 19 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in passato esercitate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed in particolare gli interventi a sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia;

            rilevato che la lettera f) del comma 19 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro da alcuni articoli del decreto legislativo n. 198 del 2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

 

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            osservato come tale disposizione appaia di incerta interpretazione e di non chiara portata applicativa, considerato che gli articoli richiamati del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna non disciplinano, in molti casi, lo svolgimento di competenze che implichino l'espressione del concerto con altre pubbliche amministrazioni;

            rilevato altresì come siano trasferite in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dalla legge n. 215 del 1992 in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di una migliore formulazione delle disposizioni recate dalla lettera f) del comma 19 relative alle funzioni di espressione del concerto attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde chiarirne la portata applicativa, anche al fine di garantire un opportuno ed efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle politiche di pari opportunità.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Coniglio dei ministri e dei Ministeri (C.  1287), approvato dal Senato;

            valutati positivamente gli interventi normativi ivi contenuti che rispondono alla necessità di attuare il programma di Governo dando rilievo adeguato a materie quali la solidarietà sociale e le politiche per la famiglia;

            tenuto conto che questo complesso meccanismo di riordino avviene con una invarianza della spesa;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.
      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

          b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

          c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

          d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

          e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio


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di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

      4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo approvato dal Senato della Repubblica
(identico a quello della Commissione)

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181

         All'articolo 1:

            al comma 1, capoverso 1, le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della pubblica istruzione»; le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

            il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
        2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: ", programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".
        2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".
        2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente:

        "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

 

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        2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato»;

            al comma 3, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive»;

            al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse»;

            il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù»;

 

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            al comma 7, nel primo periodo, le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della pubblica istruzione» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

            al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale»;

            al comma 9, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

            dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
        9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale" fino a: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse»;

 

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            dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

        «10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.
        10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis»;

            il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali"»;

            al comma 12, le parole: «dal comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 19 e 19-bis»;

            dopo il comma 13, è inserito il seguente:

        «13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"»;

            al comma 16, le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della pubblica istruzione»;

            il comma 19 è sostituito dai seguenti:

        «19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

            a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

 

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            b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

            c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

            d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

            e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

            f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

 

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        19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.
        19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il Ministero si articola in dipartimenti";

            b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 53";

            c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

                "d-bis) turismo".

        19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
        19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983»;

            il comma 22 è sostituito dai seguenti:

        «22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

            a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

            b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

 

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            c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

            d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

        22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
        22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

        "2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri"»;

            il comma 23 è sostituito dai seguenti:

        «23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero

 

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massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.
        23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater»;

            dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

        «24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro".
        24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
        24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
        24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.
        24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma

 

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2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
        24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
        24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".
        24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ",ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse»;

            al comma 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

            dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

        «25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
        25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies,

 

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del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
 

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DECRETO-LEGGE N.  18 MAGGIO 2006, N.  181
 

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Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «1. I Ministeri sono i seguenti:

        «1. Identico:

            1) Ministero degli affari esteri;

            1) identico;

            2) Ministero dell'interno;

            2) identico;

            3) Ministero della giustizia;

            3) identico;

            4) Ministero della difesa;

            4) identico;

            5) Ministero dell'economia e delle finanze;

            5) identico;

            6) Ministero dello sviluppo economico;

            6) identico;


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            7) Ministero del commercio internazionale;             7) identico;

            8) Ministero delle comunicazioni;

            8) identico;

            9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

            9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

            10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

            10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            11) Ministero delle infrastrutture;

            11) identico;

            12) Ministero dei trasporti;

            13) identico;

            13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

            13) identico;

            14) Ministero della salute;

            14) identico;

            15) Ministero dell'istruzione;

            15) Ministero della pubblica istruzione;

            16) Ministero dell'università e della ricerca;

            16) identico;

            17) Ministero dei beni e delle attività culturali;

            17) Ministero per i beni e le attività culturali;

            18) Ministero della solidarietà sociale».

            18) identico».

        2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

          2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione».
          2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale».

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          2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente:

        «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

        2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.

        3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         4. Identico.
        5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.
        6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.         6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono

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  individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.
        7. È istituito il Ministero dell'istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
        8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
          8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.
        9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.         9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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          9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
          9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse.
        10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.         10. Identico.
          10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti

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  indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.
          10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.
        11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.         11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali».
        12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.         12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
        13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.         13. Identico.
          13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
        14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.         14. Identico.
        15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.         15. Identico.
        16. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma  7.         16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma  7.
        17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.         17. Identico.

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        18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».         18. Identico.
        19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:         19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

            a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

            a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

            b) le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali;

            b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

            c) l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

            c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

            d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

            d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

            e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

            e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio


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  dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
 

            f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

              g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
 

        19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

          19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;

 

            b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

 

            c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

                «d-bis) turismo».


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        19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

          19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.

        20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            «b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

        20. Identico.

        21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

        21. Identico.

        22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.         22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

            a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

 

            b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

 

            c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

              d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

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          22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
          22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

        «2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

        23. Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

        23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla


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  data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.
          23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater.

        24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

        24. Identico.

          24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».
          24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
          24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
          24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

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          24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
          24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
          24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero».
          24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» sono soppresse.
        25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa.         25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
          25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
          25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
          25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in

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  attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 2.

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 18 maggio 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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