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PDL 1043

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1043



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, BOATO, LEONI, LICANDRO, ZACCARIA, ZELLER

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 3 agosto 2001 veniva istituito, nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sui fatti accaduti a Genova nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2001, in occasione del vertice G8. L'indagine si è conclusa il 20 settembre 2001 con l'approvazione di un documento di maggioranza e due distinti documenti di minoranza.
      Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova. Ciò soprattutto in ragione del breve tempo in cui si sono svolti i lavori e dei limitati poteri di cui il Comitato disponeva. Si sottolinea, in particolare, la circostanza che i soggetti che venivano escussi innanzi al Comitato non avevano l'obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso. Si è svolta, quindi, una serie di audizioni in cui i massimi vertici delle Forze dell'ordine rilasciavano dichiarazioni confuse, contraddittorie e reticenti su quanto accaduto nelle piazze, all'interno delle caserme ove i manifestanti arrestati erano stati condotti, nonché sull'episodio relativo alla «perquisizione» alla scuola Diaz. La conclusione dei lavori del Comitato confermava chiaramente la necessità di istituire una Commissione parlamentare
 

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di inchiesta che procedesse all'indagine con i poteri propri della magistratura.
      In effetti, gli sviluppi delle inchieste della magistratura avviate sui fatti di Genova e la documentazione successivamente resasi disponibile sotto forma di video avvalorano ancora di più la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.
      Per quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, è risultato chiaro dalle testimonianze, via via aggiuntesi, che taluni abusi sono stati consumati, mentre a seguito delle audizioni rese innanzi al Comitato e della relazione di indagine amministrativa tutto era stato spiegato come una semplice disfunzione organizzativa.
      Ancora più eclatanti sono gli sviluppi relativi alla «perquisizione» della scuola Diaz. Si pensi alla «costruzione» di false prove di accusa, operata da funzionari di alto grado della Polizia di Stato, nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola.
      Per quel che riguarda, invece, la gestione dell'ordine pubblico in piazza, anche in questo caso non si è riusciti a fare luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato durante i giorni del vertice G8 una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio ha determinato cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del Genoa Social Forum); ciò ha determinato un precipitare degli eventi che ha condotto all'uccisione di Carlo Giuliani.

      Sulla dinamica della tragica morte di Carlo Giuliani nulla si è potuto appurare durante i lavori del Comitato e i dubbi e gli interrogativi che aleggiano su quella vicenda sono ancora oggi senza risposta. Fermo restando che l'accertamento delle responsabilità penali individuali è funzione esclusiva della magistratura, preme sottolineare che è invece prerogativa del Parlamento e di una Commissione parlamentare di inchiesta accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che hanno contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al verificarsi della morte del giovane Giuliani.

      Il perpetuarsi di abusi e di violenze si è verificato anche nella giornata del 21 luglio fino a culminare nell'irruzione alla scuola Diaz; alla fine del vertice G8 è risultato che le Forze dell'ordine hanno impiegato oltre 6.000 candelotti lacrimogeni; dalle relazioni di servizio dei carabinieri risulta che sono stati esplosi almeno 15 colpi di arma da fuoco oltre quelli che hanno ucciso Carlo Giuliani. Un bilancio impressionante e senza precedenti nella storia repubblicana. Interrogativi inquietanti circa l'effettiva gestione dell'ordine pubblico e l'operato delle medesime Forze dell'ordine affiorano ormai anche dalle inchieste della magistratura.
      Last, but not least, arrivano i rilievi del Parlamento europeo. Con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2014(INI)), il Parlamento europeo ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova. Oltre all'esplicita deplorazione «delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova» (punto 44), la risoluzione (punto 45) «rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)». Riteniamo il documento adottato dal Parlamento europeo una sorta di «invito vincolante» rivolto ai diversi livelli istituzionali italiani affinché facciano piena luce su quegli avvenimenti. L'istituzione di una Commissione
 

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parlamentare di inchiesta rappresenta, anche in questo caso, lo strumento più appropriato non solo per rispondere alle sollecitazioni dell'Istituzione comunitaria in quanto tale, ma anche per rendere conto di quanto accaduto ai singoli Governi dell'Unione europea, che pure hanno contato tra le vittime delle violenze molti propri cittadini.
      I risultati insufficienti e insoddisfacenti cui è pervenuto il Comitato impongono, allo stato, la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che ricostruisca quanto accaduto a Genova in quei giorni del luglio 2001, che individui le catene di comando e che accerti le responsabilità politiche e amministrative che hanno condotto alla commissione di abusi di tale entità da annullare i diritti civili dei cittadini. Fermo restando che i processi in corso dovranno stabilire le eventuali responsabilità individuali dal punto di vista giudiziario, rimane la necessità politico-istituzionale di fare luce su quanto avvenuto a Genova in quei giorni. È fuori di dubbio, infatti, che in un Paese democratico le Forze dell'ordine debbano tutelare i diritti dei cittadini e non abusarne o conculcarli. Riteniamo che questa sia materia di interesse pubblico tale da giustificare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che il funzionamento delle Forze dell'ordine e la tutela dell'ordine pubblico nel rispetto dei diritti costituzionali devono essere patrimonio condiviso da tutte le parti politiche; solo dissipando le ombre che ancora gravano su quei giorni si potrà raggiungere questo obiettivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 svoltosi nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:

          b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

          c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

          d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

          e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

 

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          f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in

 

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copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

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      2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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