PDL 372
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 372
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato JANNONE
Concessione di indulto revocabile
Presentata il 3 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La popolazione carceraria vive in un contesto di costante emergenza. Troppo spesso il sovraffollamento degli istituti di pena e l'inadeguatezza delle strutture ledono la dignità non solo di quanti sono chiamati a scontare una pena reclusiva, ma anche di coloro che in carcere lavorano e operano, così come sono causa di disagio per le famiglie coinvolte. La dignità della persona, anche della persona che ha commesso un reato, va sempre salvaguardata; sarebbe grave se il carcere fosse considerato una parte a se stante dello Stato e se i cittadini che lo popolano, a diverso titolo, non dovessero godere dei medesimi diritti riconosciuti a ogni uomo dal dettato costituzionale.
Proprio l'articolo 27 della Costituzione sancisce che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
Risulta quindi evidente che le condizioni in cui il cittadino è chiamato a scontare una pena detentiva non possono in alcun caso ledere la dignità della persona e devono comunque avere come fine ultimo il reinserimento nella società al termine della condanna.
Il sovraffollamento carcerario costringe alla coabitazione forzata in spazi inadatti un numero di detenuti eccessivo, rendendo la convivenza più difficile ed enfatizzando gli aspetti deteriori della pena.
L'altissimo richiamo ad un tangibile «segno di clemenza» da parte del Santo Padre, in occasione della visita del 14 novembre 2002 al Parlamento italiano, ha
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certamente scosso le coscienze dell'Assemblea e ha fornito ulteriori motivazioni per il ricorso a un provvedimento legislativo straordinario.
Non sfugge che agli aspetti pragmaticamente utili dell'atto di indulto corrisponda senz'altro la condivisione di molte tra le motivazioni di coloro che si professano contrari a provvedimenti di clemenza assunti con eccessiva magnanimità e costanza temporale.
Tuttavia, l'eccezionalità della situazione delle carceri giustifica un provvedimento che va considerato nella sua emergenza contingente.
La presente proposta di legge prevede in ogni caso la revoca immediata dell'indulto in caso di recidiva, in modo tale da costituire un deterrente finalizzato al recupero dei condannati e nel contempo a evitare nuovi sconfinamenti nell'illegalità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 15 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
Art. 2.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha beneficiato commette, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Art. 3.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006.