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PDL 988

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 988



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Modifiche all'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di variazioni delle condizioni dei contratti bancari

Presentata il 7 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti bancari, con la sola comunicazione in Gazzetta Ufficiale, costituisce un grave danno alla concorrenza e agli interessi dei clienti del sistema bancario.
      Recentemente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Governatore della Banca d'Italia, sottolineando come l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sia in palese contrasto con quanto indicato dall'articolo 33, comma 4, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato come lo ius variandi previsto dall'articolo 118 del testo unico sia una anomalia tutta italiana, che non vede l'eguale negli altri Paesi europei, e ne ha stigmatizzato i perniciosi effetti anticompetitivi, auspicandone la rapida modifica.
 

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      La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) e composta di un solo articolo, che modifica il citato articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, accoglie in pieno i suggerimenti dell'Antitrust, prevedendo che le modifiche ai contratti bancari di durata possano essere compiute solo per giustificato motivo e che le stesse, se sfavorevoli, debbano essere comunicate direttamente al cliente, che avrà trenta giorni, e non quindici come previsto dal testo vigente, per recedere dal contratto senza applicazione di alcuna penale e alle condizioni precedenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

      «1. Nei contratti di durata, i prezzi e le altre condizioni possono essere variati solo qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso di variazioni sfavorevoli, le modifiche devono essere comunicate direttamente al cliente, il quale può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione, alle condizioni precedentemente pattuite, con l'esclusione di qualsiasi penale e spesa di estinzione del rapporto».

      2. Il comma 3 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è abrogato.


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