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PDL 1333

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1333



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, ZANELLA

Concessione di amnistia e di indulto

Presentata l'11 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai troppi anni da quando diversi esponenti del mondo politico, della magistratura e dell'avvocatura hanno assunto posizione sull'opportunità di adottare o meno provvedimenti di amnistia o di indulto.
      Sono passati, altresì, molti anni senza aver di fatto assunto una decisione esplicita in un senso o nell'altro; tale situazione ha determinato aspettative all'interno del mondo carcerario e più in generale un clima di incertezza fra gli operatori della giustizia che non può che essere dannoso. Da tempo e mai come adesso, quindi, sussistono le condizioni perché possa essere adottato un provvedimento di amnistia e di indulto, finalizzato a garantire il funzionamento della giustizia, liberandolo dall'eccessivo arretrato per procedimenti relativi a reati di non grave allarme sociale che, quasi sempre, prima della sentenza definitiva, finiscono con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La giustizia penale italiana versa, infatti, in condizioni critiche e necessita di riforme di notevole rilievo, finalizzate a coniugare maggiore celerità dei tempi processuali e maggiori garanzie per i cittadini; in assenza di un provvedimento di clemenza, tali riforme, a causa dell'elevatissimo numero di procedimenti arretrati, rischierebbe ancora una volta di non produrre gli effetti positivi auspicati. Bisogna essere consapevoli che, se si considerano le centinaia di migliaia di processi già prescritti o per i quali è elevata la probabilità di prescrizione, siamo ormai di fronte al verificarsi costante di un'amnistia di fatto, di cui però beneficiano solo coloro che dispongono di mezzi economici tali da affrontare i costi dei diversi gradi di giudizio.
      Va altresì considerato che, dall'entrata in vigore della Costituzione fino al 1992, vi sono stati trentaquattro provvedimenti di
 

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amnistia e di indulto, mentre negli ultimi quattordici anni non è stato adottato alcun provvedimento di clemenza.
      Ad avviso dei proponenti sussistono le condizioni perché possa essere adottato un provvedimento di amnistia (condizionata) e di indulto (revocabile), soprattutto se finalizzato a garantire il funzionamento della giustizia e ad evitare che falliscano le numerose riforme approvate nella XIII legislatura - giudice unico di primo grado, depenalizzazione dei reati minori, nuovo rito monocratico con rafforzamento dei riti alternativi, modifica all'articolo 111 della Costituzione, incentivi ai magistrati per le sedi disagiate - a causa dell'eccessivo arretrato per procedimenti relativi a reati di non grave allarme sociale.
      La presente proposta di legge prevede che sia concessa amnistia per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché per un limitato numero di articoli del codice penale di non grave allarme sociale, con particolare riferimento ad ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e della recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale, nonché della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale.
      L'articolo 4 della proposta di legge specifica le esclusioni oggettive dall'amnistia, con particolare riferimento ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, ai reati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali e ad una serie di reati contro la salute pubblica e l'ambiente. È inoltre prevista la possibilità che l'interessato rinunci all'amnistia.
      Un provvedimento di amnistia non avrebbe effetti positivi rilevanti sulla situazione carceraria qualora non fosse accompagnato da una misura che dispone l'indulto.
      A ciò si provvede mediante l'articolo 6, con il quale è concesso indulto nella misura massima di tre anni, ad eccezione dei reati per associazione di tipo mafioso, strage, sequestro di persona e usura.
      Il termine di efficacia per entrambe le misure di clemenza è stabilito al 31 maggio 2006.
      Tali provvedimenti, e in particolare l'indulto, incidendo sulla popolazione carceraria, avrebbero effetti positivi sugli istituti penitenziari, sia per i detenuti sia per gli operatori, determinando anche un recupero di fondi che potrebbero essere utilizzati per interventi di prevenzione e di miglioramento delle inaccettabili condizioni in cui versano i servizi sociali di supporto, la cui carenza danneggia l'efficacia delle misure alternative alla detenzione.
      Si tratta, dunque, di una proposta di legge volta a prevenire il fenomeno delle prescrizioni e delle scarcerazioni per decorrenza dei termini, senza sacrificare le esigenze di sicurezza della collettività, e per questo se ne auspica un sollecito esame, anche per consentire una seria riflessione sulla situazione delle carceri e dei detenuti italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              3) 614, quarto comma, limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              4) 624, aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 625 del codice penale, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), o numero 6), del codice penale;

              5) 648, secondo comma;

          d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

 

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          e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Amnistia condizionata).

      1. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
      2. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dall'articolo 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione disposta ai sensi del presente comma è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.

Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e della

 

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recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice.

      2. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;

          b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          c) ai reati commessi in occasione di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

 

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          d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

              2) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

              3) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

              4) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

              5) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;

              6) 589, secondo comma (omicidio colposo), e 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

              7) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

              8) 644 (usura)

          f) ai reati previsti:

              1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

              2) dall'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione,

 

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in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

              3) dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, e dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

              4) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

              5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modificazioni, e dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

              7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5.
(Rinunciabilità all'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

 

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Art. 6.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
      2. Ai fini di cui al presente articolo 8 non si applicano le esclusioni previste dal quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 7.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

          a) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

          b) 422 (strage);

          c) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

          d) 644 (usura);

          e) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione

Art. 8.
(Termini di efficacia).

      1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 maggio 2006.


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