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PDL 1195

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1195



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LA RUSSA, LANDOLFI, GASPARRI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

Presentata il 23 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La difficile situazione economica in cui versano gran parte delle società calcistiche professionistiche rischia ultimamente di apparire come una crisi endemica del «sistema calcio». Se è vero che una patologia interna al mondo calcistico è rintracciabile in evidenti carenze strutturali e gestionali, non possono essere trascurati i fattori esogeni che hanno in vario modo contribuito al diffondersi e all'aggravarsi dello stato di crisi del calcio italiano.
      La disomogeneità di risorse finanziarie e patrimoniali tra società appartenenti alla stessa Lega e, addirittura, allo stesso campionato, si manifesta come elemento caratterizzante il momento di difficoltà della maggiore parte delle società calcistiche e finisce per agire come fattore di squilibrio delle competizioni e dell'intero sistema.
      Gli accordi di mutualità sino a oggi adottati nell'ambito delle strutture associative si sono rivelati inadeguati a colmare un divario di capacità economica e tecnica tra le società che, al contrario, è andato nel tempo ad ampliarsi anche in ragione della vocazione commerciale assunta dalle società di calcio professionistiche con la riforma della legge n. 91 del 1981. Al riguardo, appare evidente come l'attuale quadro normativo relativo alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata si ponga in relazione di stretta causalità con la disparità di risorse tra le varie società
 

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e il conseguente disagio economico finanziario che attraversa il mondo calcio.
      Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, infatti, si è provveduto a conferire la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B.
      Tale disposizione, in sostanza, ha segnato il passaggio per via legislativa, da un sistema basato sulla figura giuridica dei diritti collettivi di trasmissione radio-televisiva, peraltro recepita nel previgente regolamento della Lega nazionale professionisti, alla soggettivizzazione dei diritti medesimi.
      L'esperienza seguita all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 15 del 1999 ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a garantire condizioni di mercato paritarie e a scongiurare un abuso di posizioni dominanti. Gli effetti perniciosi della norma introdotta sono stati frutto di una visione prospettica del mercato in termini ideali e non affatto ancorata alla realtà.
      La differenza di potere negoziale delle società calcistiche cosiddette minori, per bacino di utenza o per risultati conseguiti, è stata amplificata in termini negativi da condizioni di mercato caratterizzate, a un giudizio benevolo, da scarsa concorrenza.
      L'esistenza, da un lato, di un'unica piattaforma televisiva di trasmissione codificata quale acquirente in via esclusiva dei diritti in parola e, dall'altra, di una pluralità di soggetti offerenti diritti di diffusione radio-televisiva di singola appartenenza ha, senza dubbio, reso ancora più debole la posizione negoziale della maggiore parte delle società calcistiche, costrette a concludere contratti a condizioni economiche svantaggiose e, comunque, sperequate sotto l'incombente minaccia di dovere rinunciare agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti in questione, che non trovano utile collocazione sul mercato.
      Sul piano fenomenico, le ricadute negative del sistema attuale hanno determinato una complessiva svalutazione del «prodotto calcio» e un suo conseguente impoverimento, ma soprattutto una evidente disparità economica e tecnica tra i soggetti competitori nelle varie manifestazioni sportive.
      Tale situazione riverbera le conseguenze dannose sull'interesse del pubblico nei confronti degli eventi sportivi, agendo così con un effetto moltiplicatore del depauperamento del «prodotto calcio». Sul piano sociale si assiste, poi, alla progressiva scomparsa della realtà calcistica professionistica di società con forte radicamento a livello locale sul territorio e ad un allontanamento dalla pratica sportiva, talvolta unico sfogo in contesti caratterizzati da diffuso disagio materiale e relazionale, o all'aumento delle tensioni sociali.
      Alla luce di quanto evidenziato, si avverte la necessità di procedere, nell'ambito di un complessivo ripensamento delle regole che governano il fenomeno sportivo, a una radicale riforma della disciplina sulla titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle manifestazioni ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali del calcio.
      Tale riforma è perseguibile con la seguente proposta di legge che sostituendo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B, introduce una disciplina che riconosce la titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata ai soggetti organizzatori dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B, e delle altre competizioni agonistiche ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali.
      Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che i criteri di ripartizione degli introiti siano stabiliti dal soggetto stesso, nell'ambito della autonomia regolamentare derivante dalla sua natura associativa, con delibere da adottare annualmente dagli organi statutari competenti, la cui congruità, per tutelare le cosiddette società minori, sarà in seguito sottoposta alla approvazione di un soggetto terzo, nello specifico il Comitato olimpico nazionale
 

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italiano, che provvederà a conferire efficacia ai criteri in parola.
      Tale disciplina appare maggiormente conforme ai princìpi giuridici ispiratori della materia, in quanto i diritti oggetto di compravendita sono quelli afferenti alla manifestazione sportiva nel suo complesso, cui le singole squadre prendono parte e assumono funzione economica giuridica nella loro considerazione collettiva, sicché il loro sfruttamento negoziale appare di competenza del soggetto organizzatore della manifestazione, ferma restando la logica redistributiva, in funzione compensativa, tra le società partecipanti in base a criteri equitativi e mutualistici lasciati alla libera determinazione delle parti.
      Del resto la soluzione prospettata si dimostra in linea, a livello europeo, con le disposizioni UEFA relative alla commercializzazione centralizzata dei diritti commerciali e di diffusione radiotelevisiva della Champions League, e si inserisce nel collaudato solco dell'esperienza statunitense dei maggiori sport professionistici e di numerosi Paesi europei.
      L'obiettivo chiaro della presente proposta di legge è, in sintesi, quello di rivalutare economicamente la diffusione televisiva degli eventi calcistici, in un quadro di accresciuto potere contrattuale dei soggetti titolari dei diritti, attraverso la negoziazione collettiva degli stessi. Del pari, è possibile, in questo modo, conseguire un riequilibrio delle risorse finanziarie e tecniche tra le varie società calcistiche, che possa salvaguardare non solo l'interesse per le competizioni, ma porre un freno al diffuso stato di crisi del settore, anche attraverso un rinnovato slancio solidaristico, con evidenti benefìci per la diffusione della cultura sportiva e la prevenzione di fenomeni sociali devianti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».


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